1. L’illegittimità propria del provvedimento consequenziale salva il ricorso dall’inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti
2. L’incolumità pubblica e privata dei cittadini di un Comune è di esclusiva competenza del Sindaco
1. Nel processo amministrativo, ove sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale soltanto ove non emerga la deduzione di vizi propri dell’atto consequenziale che possano connotare un’autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione.
2. E’ viziata da difetto di competenza l’ordinanza del Dirigente dell’Area Edilizia ed Urbanistica di un Comune che ordina l’immediata messa in sicurezza di un bene e che è motivata dall’esigenza di salvaguardare l’incolumità pubblica e privata.
Ciò se il tenore letterale della motivazione dell’atto dirigenziale consente di ricondurre il provvedimento al genus dei provvedimenti normati dagli artt. 50 e 51 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rientranti nella competenza esclusiva del Sindaco e non già in quella del dirigente ex art. 107 d. lgs. n. 267/2000.
Sentenza 1540 – 2021 (qui)
Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto”