Sentenza n. 1527 – 20 ottobre 2021 – Sez. II – Pres. Adamo, Est. Allegretta

1. Sulla giurisdizione in ordine alla revoca di patente di guida per uso di stupefacenti in quanto atto di natura discrezionale del Prefetto
2. Sul contenuto della protesta amministrativa esercitata dal Prefetto in materia di revoca di patente di guida per uso di stupefacenti
3. Sui parametri che devono connotare la valutazione della revoca della patente di guida da parte del Prefetto per uso di stupefacenti

1. Il provvedimento di revoca della patente di guida conseguente a sopravvenute condanne per reati in materia di stupefacenti è espressione di una potestà amministrativa di natura discrezionale affidata al prefetto, a fronte della quale insistono posizioni di interesse legittimo e si radica la giurisdizione del giudice amministrativo.
2. L’autorità di P.S., nell’esercizio del potere di revoca della di guida conseguente a sopravvenute condanne per reati in materia di stupefacenti, è chiamata a stabilire se, in base alle circostanze del caso concreto, possa dirsi verificata una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, ovvero se il possesso della patente possa rappresentare, alla luce della condanna riportata, un elemento sintomatico dell’aggravamento della pericolosità sociale del reo, in quanto in grado di agevolare la commissione di nuovi reati – che ne suggerisce e giustifica, pertanto, la revoca – ovvero, se, all’opposto, anche tenuto conto dell’incidenza che ne deriva sulla libertà di circolazione, nonché in prospettiva del suo reinserimento, anche lavorativo, possa costituire un valido strumento di reintegrazione del soggetto nella società civile.
3. L’autorità di P.S., nell’esercizio del potere di revoca della di guida conseguente a sopravvenute condanne per reati in materia di stupefacenti, è chiamata ad esprimersi in base ai seguenti parametri: (a) gravità degli episodi criminosi descritti nelle sentenze di condanna, tenendo conto delle valutazioni espresse dal giudice penale circa l’atteggiamento processuale, i precedenti e le prospettive future; (b) condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali; (c) eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di soggetti pericolosi; (d) eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo; (e) svolgimento di attività lavorative, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida; (f) modalità con cui il ricorrente ha utilizzato in precedenza la patente di guida.

Sentenza 1527 – 2021 (qui)

Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto

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