Aggiornamento delle graduatorie scolastiche e giurisdizione
La fase relativa all’inserimento, formazione e aggiornamento delle graduatorie scolastiche, non integrando una fase amministrativa assimilabile ad un concorso esterno a procedura concorsuale, che l’art.63, co.4, del d.lgs. n. 165/2001 riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo, spetta alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. L’inserimento in tali graduatorie, infatti, preordinate al conferimento delle cattedre che si rendono man mano disponibili, scaturisce dall’accertamento vincolato del possesso, da parte dei docenti già iscritti, di determinati requisiti, per cui deve ritenersi che tale attività rientri nell’ambito oggettivo delle determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte alla quale sussistono soltanto diritti soggettivi.
Sentenza 1407 – 2021(qui)
Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto”