Il riconoscimento dei titoli di studio stranieri universitari esige tempestività da parte dell’Università
Ai sensi dell’art. 3 della legge 148 del 2002, il procedimento di riconoscimento dei titoli di studio stranieri universitari deve concludersi entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande. Deve, dunque, essere accolto il ricorso avverso il silenzio della p.A. ove la domanda di riconoscimento sia stata pacificamente ricevuta dall’Università competente ed il relativo procedimento non sia stato concluso nel termine di legge o comunque in tempo utile per l’inizio dell’anno accademico, a nulla rilevando la eventuale trasmissione della domanda ad indirizzi (mail) diversi da quelli indicati nel regolamento d’interesse.
Sentenza 1404 – 2021 (qui)
Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto”