1. Limiti all’operatività della clausola compromissoria nel processo amministrativo
2. Le misure compensative previste dalle convenzioni in materia di impianti da energie rinnovabili possono essere oggetto di arbitrato
1. L’ambito di operatività dell’istituto arbitrale, nel processo amministrativo, è definito in funzione della posizione giuridica di “diritto soggettivo disponibile” che forma oggetto della domanda, senza possibilità di estensione agli interessi legittimi che, in quanto ontologicamente collegati all’esercizio del potere pubblico, costituiscono posizioni indisponibili. Tale previsione, peraltro, è coerente con il disegno complessivo del sistema, perché correlata ad un elemento di palese omogeneità con la corrispondente estensione dell’arbitrato per le controversie ricadenti nella giurisdizione ordinaria, la quale risulta riferita anch’essa alla tutela dei diritti soggettivi.
2. Le controversie relative alla validità delle misure compensative di natura esclusivamente economica previste nell’ambito di convenzioni disciplinanti l’esercizio di impianti per energie rinnovabili, rientrano nell’ambito della giurisdizione esclusiva del G.A., in ragione della specifica previsione dell’art. 11 della L. n. 241/1990. Le stesse, afferendo alla fase esecutiva del rapporto ed involgendo la tutela di diritti soggettivi, sono compromettibili in arbitrato dalle parti.
Sentenza 1375 – 2021 (qui)
Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto”