1. Contratti pubblici – Gara – Requisiti speciali – Servizi analoghi – Fattispecie
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Motivi aggiunti – Impugnazione medesimi atti gravati con il ricorso – Contributo unificato – Non è dovuto
1. Se nel bando di una gara d’appalto è richiesta, ai fini della partecipazione, la dimostrazione di requisiti pregressi consistenti nell’aver svolto servizi analoghi, e non già identici, rispetto a quello oggetto di gara (trasporto bagagli e pulizia dell’aeromobile), è illegittima l’esclusione dalla gara del concorrente che abbia svolto servizi di pulizie aeroportuali (in zone esterne e interne dell’areostazione), in quanto questi ultimi, pur non essendo identici, sono certamente analoghi ai primi.
2. Premesso che il giudice amministrativo, essendo tenuto a vagliare le censure proposte dal ricorrente, è certamente competente a valutare se l’atto di motivi aggiunti contenga l’impugnazione di atti nuovi, il che costituisce il presupposto per l’applicazione dell’integrazione del contributo unificato (in forza del principio di diritto di cui alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 61/2015), ove i motivi aggiunti consistano nella reiterazione dell’impugnativa, sotto diversa angolazione, dei medesimi atti gravati con il ricorso, il contributo unificato non è dovuto.
Pubblicato il 19/07/2018
N. 01095/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00653/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 653 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
La Cascina Global Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola e Michele Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Michele Perrone in Bari, Strada Torre Tresca, 2/A;
contro
Aeroporti di Puglia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Carla Calasso e Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Bari – Palese, alla via Enzo Ferrari, Aeroporto Civile di Bari – Palese, presso l’Ufficio Legale della società ;
nei confronti
Res Nova s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Merani, Angela Turi e Saverio Profeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Saverio Profeta in Bari, via S. Cognetti, 25;
per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
– della determinazione di esclusione della ricorrente dalla gara per l’affidamento del servizio carico e scarico bagagli e merci, con relativo servizio di pulizia degli aeromobili, presso gli aeroporti di Bari e Brindisi (CIG 735388490C), comunicata da Aeroporti di Puglia s.p.a. con nota prot. n. 7247 del 24 aprile 2018, inviata via PEC in pari data;
– nonchè della nota stessa e del verbale della seduta di gara del 24 aprile 2018 in cui la predetta determinazione è stata assunta;
– dell’elenco dei concorrenti ammessi e di quelli esclusi, pubblicato sul sito informatico della stazione appaltante in data 26 aprile 2018 ex art. 29, comma 1 dlgs n. 50/2016 e s.m.i. e segnatamente dell’ammissione alla gara di Res Nova s.p.a.;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, compresi, in via subordinata e nei limiti di interesse di seguito indicati, il par. III.2.3 del bando e il punto 6A), lett. a), dell’art. 4 del disciplinare relativo alla “Capacità Tecnica”, e la nota della stazione appaltante recante chiarimenti dell’1.3.2018;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporti di Puglia s.p.a. e di Res Nova s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10 cod. proc. amm.;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – Con bando di gara pubblicato in GUUE in data 19 gennaio 2018, Aeroporti di Puglia s.p.a. indiceva gara per l’affidamento del “servizio carico e scarico bagagli e merci, con relativo servizio di pulizia degli aeromobili, presso gli aeroporti di Bari e Brindisi” (CIG 735388490C).
Ai sensi dell’art. 2 del disciplinare, la durata prevista è “di anni 1 (uno) decorrente dalla sottoscrizione del verbale di inizio del servizio, rinnovabile, per due volte per la durata di 12 mesi ciascuna e comunque prorogabile sino all’espletamento della nuova procedura di gara”.
La stessa disposizione precisava, quindi, che “l’importo stimato del servizio, per la durata complessiva di 3 (tre) anni, comprensivo dei rinnovi, è pari a € 3.622.122,00, IVA non imponibile”, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il disciplinare, all’art. 4, punto 6A), lett. a), oltre che il bando al par. III.2.3, prevedevano in particolare quale requisito di capacità tecnica: “la esecuzione di contratti analoghi a quello oggetto di gara nel triennio antecedente la data di scadenza per l’inoltro delle offerte, per un fatturato globale almeno pari a € 3.622.122,00, dove per contratti analoghi si intendono le prestazioni oggetto di contratto svolte presso aeroporti di dimensioni almeno uguali o superiori alla aerostazione di Bari”.
L’oggetto dell’appalto, come descritto dall’art. 1 del Capitolato Tecnico, consiste in una serie di attività tra cui: pulizia aeromobili, smistamento bagagli in partenza, riconcilio dei bagagli, movimentazione dei carrelli e dollies, attività sottobordo (carico/scarico manuale dei carrelli, carico/scarico delle ULDs o pallets, attività di stiva), attività presso il magazzino merci (confezionamento dei contenitori, sconfezionamento dei contenitori, carico e/o scarico dei camion con carico sfuso, carico e/o scarico dei camion con carico containerizzato e pallettizzato, carico sui carrelli della merce sfusa in partenza, movimentazione dei carrelli e dollies dal piazzale aeromobili al piazzale esterno del magazzino e viceversa; attività particolari; addestramento e formazione del personale).
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, ne pervenivano complessivamente due, da parte – rispettivamente – dell’odierna ricorrente La Cascina Global Service s.r.l (di seguito anche: La Cascina) e della controinteressata Res Nova s.p.a. (di seguito anche: Res Nova).
In data 29.3.2018 avevano inizio le operazioni di gara con l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa.
All’esito dell’esame di quest’ultima, entrambe le concorrenti venivano ammesse con riserva.
In particolare, la Res Nova veniva ammessa al soccorso istruttorio ai fini della integrazione di alcune dichiarazioni, mentre, per quanto concerne la ricorrente, la riserva riguardava la dimostrazione del requisito di capacità tecnica.
La Commissione si riuniva nuovamente in data 24.4.2018 ed in tale sede disponeva l’esclusione dell’odierna istante sul presupposto che la stessa non aveva dimostrato il possesso del requisito di capacità tecnica come richiesto dal punto 6A, lett. a), dell’art. 4 del disciplinare di gara.
Con nota prot. 7247 del 24.4.2018, inviata in pari data a mezzo pec, la stazione appaltante comunicava formalmente l’esclusione dalla procedura sulla base della seguente motivazione:
«Ad esito della disamina della documentazione amministrativa la Commissione ha rilevato che, con riferimento al requisito speciale di cui al punto 6A) Capacità Tecnica – lett. a) del disciplinare di gara laddove prevede: “l’Esecuzione di contratti analoghi a quello oggetto di gara nel triennio antecedente la data di scadenza per l’inoltro delle offerte, per un fatturato globale almeno pari a € 3.622.122,00, dove per contratti analoghi si intendono le prestazioni oggetto di contratto svolte presso aeroporti di dimensioni almeno uguali o superiori alla aerostazione di Bari (come parametro verrà utilizzalo il numero di passeggeri così come riportato sul sito ufficiale dell’ENAC, riferito all’anno2016 (https://www.enac.gov.it/repository/ContentMancteeinent/information/N1512426776/Dat i di Traffico 2016 update novembre%202017.pdf)” lo stesso non risulta soddisfatto in quanto codesto concorrente ha svolto il servizio di pulizia aeromobili e carico e scarico bagagli negli anni 2015 – 2018 per un importo di Euro 3.068.415,00.
Tale importo non è sufficiente al soddisfacimento del requisito speciale come richiesto nella lexspecialis di gara.
Nè può intendersi, ai fini della dimostrazione del requisito, stante la peculiarità del servizio in appalto (carico e scarico bagagli e merci, con relativo servizio di pulizia degli aeromobili), il servizio di pulizia delle aree interne ed esterne presso gli aeroporti.
Inoltre il fatturato dichiarato per il suddetto requisito speciale, che richiedeva le prestazioni oggetto di contratto presso aeroporti di dimensioni almeno uguali o superiori alla aerostazione di Bari, è riferito anche all’aeroporto di Brindisi, aeroporto che non registra il numero dei passeggeri richiesto.
Per quanto sopra, stante la carenza del requisito speciale di cui al punto 6A) Capacità Tecnica – lett. a), si comunica la esclusione dal prosieguo della procedura.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1 del Codice degli Appalti.».
Con avviso del 26.4.2018 veniva pubblicata la lista degli ammessi e degli esclusi sulla sezione trasparenza del sito web della stazione appaltante.
L’unico concorrente rimasto in gara era la controinteressata Res Nova s.p.a.
La ricorrente produceva istanza di accesso, ma solo in data 21.5.2018 la società resistente consentiva l’ostensione della documentazione amministrativa presentata dall’unico concorrente ammesso.
1.1. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio la società La Cascina contestava gli atti in epigrafe indicati, deducendo censure così sinteticamente riassumibili:
1) sull’illegittima esclusione della ricorrente: violazione del par. III.2.3 del bando di gara e del punto 6A), lett. a), dell’art. 4 del disciplinare di gara anche in relazione all’art. 83 dlgs n. 50/2016; violazione del principio del favor partecipationis; violazione dell’obbligo di clare loqui; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione, illogicità e contraddittorietà , ingiustizia manifesta; illegittimità diretta e derivata: il censurato provvedimento di esclusione sarebbe illegittimo; in forza dell’art. 6.A del disciplinare (oltre che del par. III.2.3 del bando), quale requisito di capacità tecnica, si richiede “la esecuzione di contratti analoghi a quelli oggetto di gara nel triennio antecedente la data di scadenza per l’inoltro delle offerte, per un fatturato globale pari ad € 3.622.122,00, dove per contratti analoghi si intendono le prestazioni oggetto di contratto svolte presso aeroporti di dimensioni almeno uguali o superiori all’aerostazione di Bari”; l’esclusione della ricorrente di cui al contestato verbale del 24.4.2018 si fonderebbe sulla presunta carenza di detto requisito in capo alla stessa società ; tuttavia, la stessa avrebbe conseguito un fatturato complessivo di € 7.806.390,00 di cui € 3.068.415,00 per il servizio di pulizia aeromobili e complementi di carico e scarico bagagli fornito proprio ad Aeroporti di Puglia negli anni 2015-2018 per gli aeroporti di Bari e Brindisi ed € 4.737.975,00 per il servizio di pulizie aree interne ed esterne e complementari di manutenzione presso l’aeroporto di Bari nel corso dello stesso periodo; secondo l’Amministrazione resistente (cfr. verbale del 24.4.2018) non potrebbe assumere rilevanza il servizio di pulizia delle aree interne ed esterne presso gli aeroporti che ammonta ad € 4.737.975,00, non costituendo un servizio corrispondente all’oggetto dell’appalto de quo “stante la peculiarità del servizio in appalto (carico e scarico bagagli e merci, con relativo servizio di pulizia degli aeromobili)”; tuttavia, detta decisione della stazione appaltante sarebbe in palese contrasto con la lex specialis (art. 6.A del disciplinare e par. III.2.3 del bando) che ammette espressamente i “servizi analoghi” e versandosi chiaramente in presenza di un servizio assimilabile (i.e. servizio di pulizie aree interne ed esterne e complementari di manutenzione presso l’aeroporto di Bari); il concetto di “contratto analogo” di cui alla lex specialis andrebbe, pertanto, interpretato in modo estensivo, non potendosi ammettere esclusivamente il servizio in tutto e per tutto esattamente coincidente con le prestazioni dedotte in appalto; diversamente ragionando, la clausola del disciplinare in esame sarebbe illegittima, e quindi meritevole di annullamento, per violazione dell’art. 83, comma 2 dlgs n. 50/2016 (“I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”) e comunque si dovrebbe privilegiare un’interpretazione estensiva in una logica di favor partecipationis a fronte di una clausola ambigua; inoltre, del tutto irrilevante sarebbe l’ulteriore precisazione contenuta nella motivazione della determinazione gravata secondo cui il fatturato dichiarato ai fini in esame dalla ricorrente sarebbe riferito anche all’aeroporto di Brindisi, che presenta dimensioni inferiori all’aerostazione di Bari; invero, ai fini dell’ammissione della ricorrente alla procedura sarebbe già di per sè sufficiente l’importo del predetto servizio di pulizia delle aree interne ed esterne prestato presso il solo aeroporto di Bari, pari ad € 4.737.975,00, importo cui si dovrebbe aggiungere quello maturato per effetto del contratto avente lo stesso oggetto dell’appalto in questione (“carico e scarico bagagli e merci, con relativo servizio di pulizia degli aeromobili”) già svolto dalla stessa ricorrente, almeno presso l’aeroporto di Bari (€ 3.068.415,00); infine, la nota della stazione appaltante dell’1.3.2018 (laddove fa riferimento alla possibilità di soddisfare il requisito di cui al punto 6.A del disciplinare anche attraverso il possesso di due distinti contratti aventi ad oggetto il servizio di carico / scarico bagagli ed il servizio di pulizia degli aeromobili) avrebbe sostanzialmente fornito un chiarimento innovativo e quindi inammissibile della clausola del disciplinare di gara;
2) sulla illegittima ammissione di Res Nova s.p.a.: violazione del par. III.2.3 del bando di gara e degli artt. 4, n. 9) e 6A, lett. a) del disciplinare di gara; violazione dell’art. 89 dlgs n. 50/2016; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione: sarebbe illegittima l’ammissione della controinteressata Res Nova s.p.a., poichè la stessa, avendo ammesso di non possedere il requisito di cui all’art. 6.A del disciplinare di gara, avrebbe fatto ricorso a due contratti di avvalimento con la società Mobility Master s.p.r.l. (la quale ha prestato il requisito relativo al contratto per il servizio di pulizia degli aeromobili) e con la società Samsic Assistanca BagLink sarl (la quale ha prestato il requisito relativo al contratto per il servizio di carico e scarico bagagli e merci); tuttavia, la Res Nova non avrebbe potuto partecipare alla gara in quanto carente dei requisiti soggettivi di idoneità ; invero, dall’esame della visura camerale della controinteressata, allegata alla documentazione prodotta in gara, si evincerebbe che la stessa esercita come attività prevalente quella di “pulizie tecniche di impianti civili e industriali” codice ATECO 81.22.02; dalla lettura dell’oggetto sociale, poi, si rileverebbe che la maggior parte delle attività che svolge la società attengono ad edifici (quanto meno quelle di facility management) e che non v’è traccia di alcuna attività rivolta ad aeroporti e aeromobili; ciò sarebbe peraltro confermato dalle certificazioni ISO 9001:2008 e ISO 14001:004 anch’esse prodotte in gara, le quali non farebbero cenno alle attività di cui alla gara oggetto dell’odierno giudizio; si dovrebbe concludere nel senso che Res Nova non potrebbe prestare tali servizi perchè non inclusi nel proprio oggetto sociale; pertanto, non avendo mai intrapreso tali attività la società sarebbe carente della idoneità soggettiva richiesta dalla disciplina di gara e, di conseguenza, non avrebbe potuto parteciparvi; quindi, Res Nova sarebbe mancante di qualsivoglia esperienza e organizzazione necessaria per la corretta esecuzione delle prestazione oggetto dell’appalto de quo; in ogni caso, i mezzi messi a disposizione dalle ausiliarie nei contratti di avvalimento (stipulati da Res Nova per soddisfare i requisiti di capacità tecnica richiesti dalla stazione appaltante) non sarebbero all’evidenza sufficienti per consentire alla stessa controinteressata di eseguire correttamente il servizio; infatti, per il servizio di pulizia aeromobili, l’ausiliaria intenderebbe prestare risorse umane consistenti in 1 responsabile tecnico, 2 capo commessa e 10 operatori qualificati mentre come mezzi e attrezzature 3 cellulari, divise personalizzate, 2 personal computer portatili, 5 aspiratori/aspiraliquidi professionali e 2 carrelli attrezzati; per il servizio di facchinaggio, l’ausiliaria intenderebbe prestare risorse umane consistenti in 1 responsabile tecnico, 2 capo commessa e 10 operatori qualificati mentre come mezzi e attrezzature 3 cellulari, divise personalizzate, 2 personal computer portatili, 3 trattorini da traino, 2 rimorchi con sponde, 1 gruppo elettrogeno, 5 aspiratori/aspiraliquidi professionali, 2 carrelli attrezzati, 5 carrelli piani e 2 montascale; gli esigui mezzi prestati non sarebbero sufficienti a colmare la carenza della Res Nova, non avendo quest’ultima alcun apparato organizzativo, nè know how idonei a svolgere le prestazioni oggetto di gara, tenuto conto delle dimensioni degli Aeroporti e della complessità del servizio; in conclusione, la stazione appaltante avrebbe illegittimamente ammesso la controinteressata alla gara.
1.2. – Con i motivi integrativi depositati in data 31.5.2018 la società istante contestava gli stessi atti censurati con il ricorso introduttivo, deducendo un’unica doglianza così sinteticamente riassumibile:
– sulla illegittima ammissione di Res Nova s.p.a.: violazione del par. III.2.3 del bando di gara e degli artt. 4, n. 9) e 6A, lett. a) del disciplinare di gara; violazione degli artt. 83 e 89 dlgs n. 50/2016; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione: il disciplinare di gara, al punto 4 (“Ulteriore dichiarazione attestante”) n. 9), imponeva ai concorrenti di dichiarare “di essere in possesso di tutte le licenze ed autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività in oggetto, nonchè di possedere l’attrezzatura necessaria per la realizzazione dei servizi di che trattasi e di essere in grado di predisporre l’organizzazione necessaria per l’esecuzione dei medesimi”; dal capitolato della gara, relativo a servizi di “carico e scarico merci e pulizia degli aeromobili” si rileva che le prestazioni oggetto di appalto riguardano attività consistenti sostanzialmente in pulizie e facchinaggio (pulizie in ambiente aeroportuale (aeromobili), carico e scarico merci e carico e scarico bagagli; cfr. art. 1 del CSA); tuttavia, l’impresa Res Nova, pur avendo attestato quanto precede, avrebbe poi dichiarato di non essere in possesso della capacità tecnica richiesta dall’art. 6A lett. a) del disciplinare e, per tale motivo, avrebbe fatto ricorso a due contratti di avvalimento, l’uno con la società Mobility Masters S.p.r.l. (la quale ha prestato il requisito relativo al contratto per il servizio di pulizia degli aeromobili) e l’altro con la società Samsic Assistanca BagLink Sarl (la quale ha prestato il requisito relativo al contratto per il servizio di carico e scarico bagagli e merci); la stazione appaltante ha ammesso alla gara l’odierna controinteressata; cionondimeno, Res Nova non avrebbe potuto partecipare alla gara in quanto carente dei requisiti soggettivi di idoneità professionale; dall’esame della visura camerale della aggiudicataria, allegata alla documentazione prodotta in gara, si evincerebbe che la stessa esercita come attività prevalente quella di “pulizie tecniche di impianti civili e industriali” codice ATECO 81.22.02; dalla lettura dell’oggetto sociale, poi, si rileverebbe che la maggior parte delle attività che svolge la società attengono ad edifici (quanto meno quelle di facility management) e che non v’è traccia di alcuna attività rivolta ad aeroporti e aeromobili; il facchinaggio sarebbe indicato unicamente come attività secondaria ed esercitata soltanto dal 22.5.2017 (cfr. visura camerale di Res Nova), cioè pochi mesi prima della presentazione dell’offerta; ciò sarebbe confermato dalle certificazioni ISO 9001:2008 e ISO 14001:004 anch’esse prodotte in gara, che non opererebbero alcun cenno alle attività di cui alla procedura de qua e non riguarderebbero affatto quelle di facchinaggio costituenti, invece, componente essenziale del servizio; pertanto, la predetta società non avrebbe potuto concorrere alla gara, essendo priva della idoneità professionale necessaria ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto; conseguentemente, Res Nova non potrebbe prestare tali servizi, non essendo inclusi nel proprio oggetto sociale, nè attivati presso il registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio; la Res Nova sarebbe, quindi, priva della iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, iscrizione che, secondo il combinato disposto dei commi 1, lett a) e 3 dell’art. 83 dlgs n. 50/2016, costituisce requisito di idoneità professionale per la partecipazione alle gare pubbliche, funzionale alla selezione dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento; essendo carente di qualsivoglia esperienza e organizzazione necessaria per la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto de quo, la controinteressata faceva ricorso a due contratti di avvalimento per soddisfare i requisiti di capacità tecnica richiesti dalla stazione appaltante; i mezzi messi a disposizione dalle ausiliarie sarebbero, tuttavia, insufficienti per consentire alla Res Nova di eseguire correttamente il servizio; per il servizio di pulizia aeromobili, l’ausiliaria intenderebbe prestare risorse umane consistenti in 1 responsabile tecnico, 2 capo commessa e 10 operatori qualificati, mentre come mezzi e attrezzature 3 cellulari, divise personalizzate, 2 personal computer portatili, 5 aspiratori/aspiraliquidi professionali e 2 carrelli attrezzati; per il servizio di facchinaggio, l’ausiliaria intenderebbe prestare risorse umane consistenti in 1 responsabile tecnico, 2 capo commessa e 10 operatori qualificati, mentre come mezzi e attrezzature 3 cellulari, divise personalizzate, 2 personal computer portatili, 3 trattorini da traino, 2 rimorchi con sponde, 1 gruppo elettrogeno, 5 aspiratori/aspiraliquidi professionali, 2 carrelli attrezzati, 5 carrelli piani e 2 montascale; gli esigui mezzi prestati non sarebbero, tuttavia, sufficienti a colmare la carenza della Res Nova, non possedendo la stessa alcun apparato organizzativo, nè know how idonei a svolgere le prestazioni oggetto di gara, tenuto conto delle dimensioni degli Aeroporti, della complessità del servizio e del fatto che il servizio di facchinaggio comporta l’espletamento di un elevato numero di ore di servizio che nei periodi estivi raggiungono le 6780 ore mensili di prestazione; inoltre, gli arrivi e le partenze di aeromobili raggiungerebbero le 47 unità per settimana e comporterebbero il movimento di circa 260.000 passeggeri annui; all’opposto, la ricorrente La Cascina impiegherebbe oltre 74 unità lavorative per espletare le prestazioni, e sarebbe dotata di molteplici attrezzature specifiche così come richieste dal CSA (cfr. art. 2 e relativi allegati); pertanto, la scarna dotazione organica e le modestissime attrezzature messe a disposizione dalle ausiliarie della Res Nova non sarebbero affatto idonee a colmare le carenze organizzative che connotano la condizione della controinteressata; conseguentemente, i contratti di avvalimento sarebbero di per sè inidonei a soddisfare i requisiti di legge, onde deve escludersi che sia stata fornita prova del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale in questione; detti contratti dovrebbero essere dichiarati nulli, essendo carenti della indicazione delle risorse in concreto necessarie all’espletamento dei servizi di che trattasi; trattandosi, infatti, di avvalimento operativo, l’esatta identificazione delle risorse è necessaria ai fini della validità del contratto, dal quale deve altresì evincersi la concreta disponibilità delle risorse stesse e ciò affinchè l’avvalimento non si traduca in un supporto meramente carolare; nel caso di specie non solo le risorse indicate non sarebbero affatto idonee a colmare le lacune organizzative della Res Nova, ma l’avvalimento sarebbe meramente cartolare; inoltre, a fronte della messa a disposizione di complessive 26 unità , l’ausiliata si sarebbe impegnata a pagare il corrispettivo di soli 1.000 euro, pur trattandosi di personale che dovrebbe essere distaccato in Puglia da imprese una con sede in Francia e l’altra con sede in Belgio; il dato non sarebbe credibile e renderebbe evidente la natura fittizia dell’impegno assunto dalle imprese ausiliarie; la mancanza di concretezza dell’impegno determinerebbe la nullità dei predetti contratti il cui esame da parte della Commissione di gara si rivelerebbe superficiale; i gravati provvedimenti sarebbero, dunque, affetti dal vizio di carenza di istruttoria; per tali motivi, la stazione appaltante avrebbe illegittimamente ammesso la controinteressata alla gara; il provvedimento di ammissione di Res Nova sarebbe, altresì, viziato da contraddittorietà e disparità di trattamento; invero, mentre la Commissione di gara, irrigiditasi su una interpretazione illegittimamente restrittiva delle clausole relative ai requisiti di ammissione, ha escluso l’odierna ricorrente che pure avrebbe dimostrato di possedere referenze e requisiti oltre che la concreta capacità di gestire i servizi in gara (essendo il gestore uscente), ha nel contempo ammesso Res Nova che risulterebbe palesemente priva di ogni e qualunque autonoma organizzazione imprenditoriale che le consenta di espletare correttamente i servizi oggetto della gara; la disparità di trattamento sarebbe, dunque, evidente.
2. – Si costituivano Aeroporti di Puglia s.p.a. e la controinteressata Res Nova s.p.a., resistendo al gravame.
3. – Nel corso della camera di consiglio dell’11 luglio 2018 fissata ai sensi dell’art. 120, comma 6 bis cod. proc. amm. la causa passava in decisione.
4. – Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che il ricorso introduttivo (in particolare il motivo di gravame sub 1) debba essere accolto in quanto fondato nei limiti di seguito esposti.
Devono, viceversa, essere respinti il motivo sub 2 del ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti in quanto infondati, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari formulate dalle controparti con riguardo alla tempestività di quest’ultimo.
4.1. – Con riferimento al ricorso introduttivo si evidenzia quanto segue.
Il primo motivo di gravame è fondato.
Con esso parte ricorrente contesta la propria esclusione dalla gara in parola per asserita carenza del requisito di capacità tecnica previsto dal par. III.2.3 del bando e dal punto 6A), lett. a), dell’art. 4 del disciplinare, requisito consistente nell’esecuzione di contratti analoghi a quello oggetto di appalto nell’ultimo triennio per un importo complessivo di almeno € 3.622.122,00.
Il censurato provvedimento di esclusione è illegittimo.
In forza dell’art. 6.A del disciplinare (oltre che del par. III.2.3 del bando) quale requisito di capacità tecnica si richiede “la esecuzione di contratti analoghi a quelli oggetto di gara nel triennio antecedente la data di scadenza per l’inoltro delle offerte, per un fatturato globale pari ad € 3.622.122,00, dove per contratti analoghi si intendono le prestazioni oggetto di contratto svolte presso aeroporti di dimensioni almeno uguali o superiori all’aerostazione di Bari”.
L’esclusione della ricorrente di cui al contestato verbale del 24.4.2018 si fonda – come detto – sulla presunta carenza di detto requisito in capo alla stessa società .
Tuttavia, la stessa ha conseguito un fatturato complessivo di € 7.806.390,00 di cui € 3.068.415,00 per il servizio di pulizia aeromobili e complementi di carico e scarico bagagli fornito proprio ad Aeroporti di Puglia negli anni 2015-2018 per gli aeroporti di Bari e Brindisi ed € 4.737.975,00 per il servizio di pulizie aree interne ed esterne e complementari di manutenzione presso l’aeroporto di Bari nel corso dello stesso periodo.
Secondo l’Amministrazione resistente (cfr. censurato verbale del 24.4.2018) non può assumere rilevanza il servizio di pulizia delle aree interne ed esterne presso gli aeroporti che ammonta ad € 4.737.975,00, non costituendo un servizio corrispondente all’oggetto dell’appalto de quo “stante la peculiarità del servizio in appalto (carico e scarico bagagli e merci, con relativo servizio di pulizia degli aeromobili)”.
Tuttavia, detta decisione della stazione appaltante è in contrasto con la lex specialis (art. 6.A del disciplinare e par. III.2.3 del bando) che ammette espressamente i “servizi analoghi”, ed essendo chiaramente in presenza – nella fattispecie in esame – di un servizio assimilabile (i.e. servizio di pulizie aree interne ed esterne e complementari di manutenzione presso l’aeroporto di Bari).
Il concetto di “contratto analogo” di cui alla lex specialis deve, pertanto, essere interpretato in modo estensivo coerentemente con la prevalente giurisprudenza amministrativa, non potendosi ammettere esclusivamente il servizio in tutto e per tutto esattamente coincidente con le prestazioni dedotte nell’appalto.
A tal riguardo, Cons. Stato, Sez. III, 7.2.2018, n. 780 ha recentemente evidenziato:
«¦ 8.1. Sulla questione del servizio analogo la giurisprudenza ha chiarito che “laddove la lex specialis chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto nè ad assimilare impropriamente il concetto di “servizi analoghi” con quello di “servizi identici”, atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche; aggiungasi che la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici”, poichè la prima formula (“servizi analoghi”) implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando” (così Cons. Stato, Sez. V, 12-05-2017, n. 2227, 6/4/2017, n. 1608; in termini anche Cons. Stato, Sez. V, 28/7/2015, n. 3717 e 25/6/2014, n. 3220). ¦».
Inoltre, questo T.A.R. con sentenza n. 1262 dell’8.11.2016 rilevava:
«¦ – laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, tale nozione non può, se non con grave forzatura interpretativa, essere assimilata a quella di “servizi identici”, dovendo dunque ritenersi soddisfatta la prescrizione ove il concorrente abbia comunque dimostrato lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2014, nr. 6035; id., sez. IV, 11 novembre 2014, nr. 5530; id., sez. V, 25 giugno 2014, nr. 3220; id., 8 aprile 2014, nr. 1668; id., sez. III, 25 giugno 2013, nr. 3437).
-quando l’amministrazione, in una gara pubblica, richiede ai concorrenti di documentare il pregresso svolgimento di servizi non identici ma solo analoghi, lo fa per accertare la specifica attitudine del concorrente a realizzare le prestazioni oggetto della gara. La richiesta è quindi giustificata dall’esigenza di acquisire conoscenza della precedente attività dell’impresa in quanto le precedenti esperienze maturate rappresentano indici significativi della capacità dell’impresa di eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto. Deve trattarsi peraltro di esperienze sufficientemente simili, almeno negli aspetti essenziali e caratterizzanti l’esigenza che la stazione appaltante intende soddisfare con la gara, con la conseguenza che non può essere dilatato il concetto di analogia fino a ricomprendervi qualunque attività non assimilabile a quella oggetto dell’appalto (Cons. St. Sez. V n. 7525 del 15 ottobre 2010);
– laddove il bando di gara richiede tra i requisiti quello di aver prestato “almeno un servizio analogo nel triennio”, la generica indicazione contenuta nel bando (“almeno un servizio analogo nel triennio”) va intesa, in conformità al principio del favor partecipationis, nel senso della sufficienza della dimostrazione di aver svolto uno dei servizi in questione anche durante uno o più anni del triennio considerato (Cons. St. Sez. V n. 4901 del 2008). ¦».
Diversamente ragionando, la clausola del disciplinare in esame sarebbe illegittima per violazione dell’art. 83, comma 2 dlgs n. 50/2016 (“I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”) e comunque si deve privilegiare un’interpretazione estensiva in una logica di favor partecipationis a fronte di una clausola ambigua nella definizione del concetto di analogia (“¦ per contratti analoghi si intendono le prestazioni oggetto di contratto svolte presso aeroporti di dimensioni almeno uguali o superiori alla aerostazione di Bari”) che sembra far coincidere la definizione di contratto analogo con quella di contratto identico.
Inoltre, del tutto irrilevante è l’ulteriore precisazione contenuta nella motivazione della gravata determinazione del 24.4.2018 secondo cui il fatturato dichiarato ai fini in esame dalla ricorrente sarebbe riferito anche all’aeroporto di Brindisi, che presenta dimensioni inferiori all’aerostazione di Bari.
Invero, ai fini dell’ammissione della ricorrente alla procedura è già di per sè sufficiente l’importo del predetto servizio di pulizia delle aree interne ed esterne prestato presso il solo aeroporto di Bari, pari ad € 4.737.975,00 (importo per un contratto da considerare “analogo” ai sensi dell’art. 4, punto 6A) del disciplinare rispetto alle prestazioni oggetto di appalto e quindi ammissibile per quanto detto in precedenza), ammontare cui si deve aggiungere quello maturato per effetto del contratto avente lo stesso oggetto dell’appalto in questione (“carico e scarico bagagli e merci, con relativo servizio di pulizia degli aeromobili”) già svolto dalla stessa ricorrente, almeno presso l’aeroporto di Bari (per un importo pari ad € 3.068.415,00).
4.2. – Vanno, invece, respinti il secondo motivo del ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti relativi alla contestazione della ammissione della controinteressata Res Nova s.p.a.
Invero, come evidenziato dalla giurisprudenza, l’iscrizione del partecipante presso la camera di commercio e la sua coerenza rispetto al contenuto contrattuale è requisito di ammissione poichè consente di verificare la corrispondenza dell’oggetto dell’iscrizione con quello dell’appalto e, di conseguenza, la specifica capacità tecnica posseduta dai contraenti.
Conseguentemente, tale corrispondenza non deve tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento.
L’oggetto sociale dell’operatore economico non deve presentare necessariamente perfetta coincidenza con i servizi oggetto del contratto di appalto.
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 6.12.2016, n. 3165 ha a tal riguardo rimarcato:
“¦ nelle gare pubbliche indette per l’affidamento di appalti, l’iscrizione del partecipante alla Camera di Commercio e la sua coerenza rispetto al contenuto contrattuale è requisito di ammissione perchè consente di verificare la corrispondenza dell’oggetto dell’iscrizione con quello dell’appalto e, di conseguenza, la specifica capacità tecnica posseduta dai contraenti. Ne discende che tale corrispondenza non deve tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, atteso che tale prospettiva, per un verso, finirebbe per contraddire tale esigenza funzionale e, per altro verso, frustrerebbe la finalità di confronto concorrenziale cui l’evidenza pubblica è preordinata. Tale congruenza, in altri termini, va appurata secondo un criterio di rispondenza alla descritta finalità di verifica circa il possesso della richiesta capacità tecnica, in virtù di una considerazione globale e complessiva e non già atomistica e frazionata. Una diversa interpretazione condurrebbe all’ammissione alla gara dei soli operatori aventi un oggetto sociale speculare rispetto a tutti i contenuti del servizio in gara (indipendentemente dal peso delle diverse prestazioni ad esso inerenti), con ciò restringendosi in modo ingiustificato la platea dei potenziali concorrenti e la stessa finalità del confronto comparativo – concorrenziale. Diversamente, la considerazione per cui la gamma di servizi utili alla partecipazione deve essere ampia e complessivamente coerente con l’oggetto dell’appalto risponde all’esigenza di contemperare la garanzia della serietà degli offerenti con l’interesse alla massima partecipazione e concorrenzialità , atteso che l’interesse pubblico sottostante non è quello di creare o rafforzare una riserva di mercato in favore di determinati operatori economici, quanto quello di ampliare detto mercato mediante l’ammissione di quei concorrenti per i quali è possibile pervenire a un giudizio di globale affidabilità . ¦”.
Cons. Stato, Sez. V, 7.2.2018, n. 796 ha evidenziato che “La giurisprudenza è costante nel ritenere che la corrispondenza tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione camerale, e l’oggetto del contratto di appalto non deve essere intesa in modo assoluto, ma in termini di congruenza contenutistica, secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, attraverso una valutazione non atomistica e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni oggetto di affidamento (Cons. Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170; III, 10 novembre 2017, n. 5182).”.
La controinteressata Res Nova annovera nel proprio oggetto sociale anche lo svolgimento di servizi di igiene ambientale, nonchè di facchinaggio e movimentazione mezzi in conto proprio e/o conto terzi e quindi congruenti rispetto all’oggetto della gara de qua.
In ogni caso il disciplinare di gara non prevede una clausola specifica relativa al possesso del requisito di idoneità professionale e non prescrive l’iscrizione alla camera di commercio con un particolare codice ATECO (peraltro si tratta di codici privi di valore di certificazione dell’attività svolta in concreto dall’impresa), richiedendo unicamente ai concorrenti nel modello di dichiarazione di affermare “di essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio ¦¦¦. per la seguente attività ¦..”.
Peraltro, Res Nova risulta iscritta nel registro della camera di commercio di Torino per diverse attività , tra cui anche attività di pulizia specializzata di edifici, di impianti e di macchinari industriali, attività di movimentazione merci, facchinaggio e servizi per committenze pubbliche e private.
Inoltre, la censura di parte ricorrente secondo cui i mezzi posti a disposizione dalle ausiliarie di Res Nova sarebbero insufficienti non può trovare positivo apprezzamento, essendo volta a sindacare valutazioni tecniche compiute dalla Commissione non inficiate da palesi sintomi di illogicità e/o irragionevolezza (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III Quater, 23.3.2018, n. 3331: “¦ Comunque il Collegio deve insistere sul principio ribadito in sede giurisprudenziale secondo cui: “Nelle gare di appalto che prevedono il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità del merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta” (cfr. Consiglio di Stato, III, 14 novembre 2017, n. 5258). ¦”). ¦”).
Infatti, nel caso di specie non è dato ravvisare macroscopici errori nella valutazione operata dalla stazione appaltante con riferimento alla correttezza della ammissione di Res Nova.
Va, altresì, rilevato che i due contratti di avvalimento depositati da Res Nova contengono un dettagliato elenco dei mezzi e delle risorse umane e organizzative che le due imprese ausiliarie intendono prestare alla stessa controinteressata per l’espletamento dei servizi.
Pertanto, si tratta di contratti con oggetto specifico come richiesto dall’art. 89 dlgs n. 50/2016.
Detti contratti di avvalimento sono, pertanto, idonei a colmare le lacune organizzative della controinteressata Res Nova, non costituendo, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, un avvalimento di tipo meramente cartolare.
In particolare, per il servizio di pulizia degli aeromobili, Mobility Masters, mette a disposizione di Res Nova i seguenti mezzi:
– n. 5 aspirapolveri e aspiraliquidi professionali;
– n. 2 carrelli attrezzati,
– le divise personalizzate, oltre a computer portatili e a cellullari di servizio.
Per quanto riguarda, il servizio di carico e scarico merci, Samsic mette a disposizione di Res Nova i seguenti mezzi:
– 3 trattorini da traino;
– n. 2 rimorchi con sponde;
– n. 1 gruppo elettrogeno;
– n. 5 aspiratori/aspiraliquidi;
– n. 2 carrelli attrezzati; n. 5 carrelli piani; n. 2 montascale.
Ciascun contratto di avvalimento mette a disposizione n. 10 operatori qualificati per i rispettivi servizi.
In ogni caso va aggiunto che il presente appalto è qualificabile come appalto “ad alta intensità di manodopera” ed, infatti, è previsto l’obbligo da parte dell’aggiudicatario di assorbire il personale del precedente appaltatore che ammonta a 72 unità (cfr. art. 8.1 del capitolato tecnico).
Conseguentemente, Res Nova nel formulare la propria offerta ha considerato anche la dotazione di personale che obbligatoriamente sarà assegnato a tale appalto.
In conclusione, il personale messo a disposizione dalle ausiliarie di Res Nova, più i soggetti che debbono essere assorbiti in forza del citato art. 8.1 del capitolato tecnico, fanno sì che la stessa Res Nova sia in possesso di idonea struttura organizzativa e mezzi per l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto.
5. – Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento il ricorso introduttivo nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento di esclusione della società La Cascina Global Service s.r.l. e la reiezione per il resto del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti.
5.1. – Non essendo stato stipulato il contratto con la controinteressata, la stazione appaltante dovrà provvedere, in sede di attività conformativa, alla predisposizione di una graduatoria tra le due società (La Cascina e Res Nova) e procedere alle successive attività consequenziali.
6. – Per quanto concerne la richiesta formulata da parte del ricorrente (a pag. 13 del ricorso per motivi aggiunti) in ordine all’esonero – in forza del principio di diritto di cui alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 61/2015 – dal pagamento del contributo unificato con riferimento ai motivi aggiunti (depositati in data 31.5.2018), ritiene questo Collegio che sulla suddetta istanza vi sia giurisdizione del giudice amministrativo adito.
6.1. – Va, infatti, evidenziato che la Corte di Giustizia con la citata sentenza ha rimesso al “giudice nazionale” la valutazione in ordine alla sussistenza o meno del carattere di ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia al fine di eventualmente esonerare il ricorrente dall’obbligo del pagamento dei tributi giudiziari cumulativi.
Questo Giudice aderisce all’orientamento espresso sul punto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia con sentenza n. 27 del 31 gennaio 2017:
«¦ 9 Le deduzioni del Consorzio meritano accoglimento, infine, per quanto di ragione, anche con riferimento al tema della soggezione dei suoi motivi aggiunti di primo grado al contributo unificato.
9a Il T.A.R. ha affermato che “la competenza a determinare la debenza e la quantificazione del tributo unificato spetta alla Segreteria Generale del Tribunale il quale deve valutare, anche alla luce del dictum della Corte di Giustizia sez. V sentenza 6 ottobre 2015, la sussistenza del presupposto impositivo consistente nell’ampliamento della domanda proposta con il ricorso per motivi aggiunti rispetto alla domanda proposta con il ricorso introduttivo regolarmente assoggettato a contributo unificato e quindi valutare l’assoggettabilità del ricorso per motivi aggiunti a ulteriore contributo”.
Il Tribunale su queste premesse ha ritenuto che sfuggirebbe alla giurisdizione del Giudice amministrativo una pronuncia avente a oggetto, come richiesto a suo tempo in via principale dal Consorzio (senza però evocare in giudizio l’Amministrazione titolare della potestà impositiva), la sua dispensa dal pagamento del contributo unificato per i detti motivi aggiunti. E tanto sulla base di ragioni che in questo grado di giudizio sono rimaste prive di una puntuale confutazione.
9b Il Consorzio con il proprio appello ha soprattutto richiamato, “pur ammettendo che la controversia sulla pretesa tributaria appartiene ad altro Giudice”, la propria richiesta, articolata in via subordinata, che il Giudice adìto accertasse almeno in via incidentale, nell’ambito del proprio governo delle spese complessive di giudizio, che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti avevano identità di oggetto, o, comunque, che i secondi non ampliavano in modo considerevole l’oggetto della controversia già instaurata.
Osserva il Collegio che questa seconda richiesta, sorretta da un preciso interesse di parte dopo la decisione della Corte di Giustizia sez. V, 6 ottobre 2015, è tesa a promuovere un accertamento che nei suddetti termini non sfugge all’ambito della giurisdizione amministrativa.
Sarebbe difatti singolare che l’accertamento richiesto fosse inibito proprio al Giudice che è chiamato dalla legge a esaminare il contenuto intrinseco degli stessi atti di parte (ricorso originario e successivi motivi aggiunti), e che per tale ragione nell’ambito del proprio percorso logico deve, quindi, necessariamente verificare in primis se s’imponga un’autonoma disamina dei motivi aggiunti, o invece questi non la richiedano poichè realizzano, come nel caso concreto, una dilatazione soltanto formale del thema decidendum.
D’altra parte, neppure consta che nel caso concreto una controversia in tema di contributo unificato sia già formalmente insorta.
Nulla osta dunque all’accoglimento della richiesta subordinata del Consorzio, potendo il Consiglio dare atto, nell’interesse di tutte le parti in causa, che i motivi aggiunti nella specie articolati non ampliavano nella sostanza l’oggetto della controversia. ¦».
In termini analoghi si è espresso questo T.A.R. con sentenza n. 301 del 27.3.2017 e con sentenza n. 1300 del 12.12.2017.
6.2. – Premessa pertanto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo adito in ordine all’accertamento del diritto all’esonero, va rilevato che nel caso di specie non si è realizzato, con la proposizione dei motivi aggiunti, alcun ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia poichè sia il ricorso introduttivo, sia il ricorso per motivi aggiunti censurano gli stessi provvedimenti (ed anzi vi è piena corrispondenza tra il secondo motivo del ricorso introduttivo ed i “motivi integrativi”).
Di conseguenza, si deve ritenere che parte ricorrente abbia diritto all’esonero dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi (secondo il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza n. 61/2015) con riferimento al ricorso per motivi aggiunti.
7. – In considerazione della particolarità e novità del presente contenzioso sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, così provvede:
1) accoglie il ricorso introduttivo nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione della società La Cascina Global Service s.r.l.;
2) respinge per il resto il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti.
3) accerta il diritto della ricorrente all’esonero dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
Rosaria Palma, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Francesco Cocomile | Francesco Gaudieri | |
IL SEGRETARIO