Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Diffida riconsegna casa popolare – Periculum – Non sussiste – Conseguenze

La mera diffida alla riconsegna dell’immobile di edilizia residenziale pubblica, in assenza del decreto di rilascio dello stesso,  non può giustificare l’accoglimento  dell’istanza di sospensione degli atti impugnati, vista l’assenza del periculum in mora.

Pubblicato il 14/06/2018
N. 00224/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00646/2018 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 646 del 2018, proposto da 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Ruscigno, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Bari, in via De Rossi n. 16 (presso lo studio della Prof.ssa avv. Ida Maria Dentamaro) e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro
-Comune di Gioia del Colle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefania Capozzi, con la stessa elettivamente domiciliato in Gioia del Colle (BA) alla Piazza Margherita di Savoia n. 10, e con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia; 
-Arca Puglia Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanna Carlucci, con la stessa elettivamente domiciliata in Bari alla via F.Crispi n.85/A e con domicilio digitale come da PEC da risultante dai Registri di Giustizia; 
-Commissione Prov.Le Assegnazione Alloggi Erp di Bari non costituito in giudizio; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota dell’Arca Puglia centrale, prot. -OMISSIS-27.3.2018, recapitata il 20.4.2018, recante diffida al rilascio dell’immobile di E.R.P; 
– della determinazione del Responsabile di settore del Comune di Gioia del Colle, nr. ge-OMISSIS-nr. -OMISSIS- del 13.3.2018, notificato il 16.3.2018, recante “annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 16 della L..R. dell’assegnazione di alloggio E.R.P. disposta con decreto sindacale n. -OMISSIS-“;
– della nota del Sindaco del predetto Ente, prot.-OMISSIS-.ell’8.3.2018;
– della nota del Responsabile dell’Area 6, prot.-OMISSIS-.2017;
– della nota del direttore di Area della civica Amministrazione, -OMISSIS del 20.4.2017;
– della nota del Sindaco del predetto Comune, prot.-OMISSIS del 31.1.2017;
– della nota del Sindaco del Comune di Gioia del Colle prot.-OMISSIS-.2016;
– della nota del funzionario ufficio casa del Comune intimato, -OMISSIS del 28.12.2016, ritirata il 19.1.2017, recante comunicazione di avvio del procedimento di annullamento ex art. 16, c. 2, della L.R. n. 10/2104; 
-della delibera adottata, nella seduta dell’8.6.2017, dalla Commissione provinciale assegnazione alloggi E.R.P. di Bari, di cui allo del verbale -OMISSIS-ove interpretata in senso sfavorevole al ricorrente e nei limiti del suo interesse; 
– della nota prot.-OMISSIS del 29.5.2017 dell’anzidetta Commissione provinciale, ove interpretata in senso sfavorevole al ricorrente e nei limiti del suo interesse;
– della nota del direttore Area 2 del predetto Comune, -OMISSIS-.del 27.1.2017, ove interpretata in senso sfavorevole al ricorrente e nei limiti del suo interesse;
– della nota prot. -OMISSIS-della ridetta Commissione provinciale, prot. -OMISSIS del 13.7.2017, ove interpretata in senso sfavorevole al ricorrente e nei limiti del suo interesse;
– di ogni eventuale altro atto presupposto, connesso e consequenziale ai suddetti, ancorchè non conosciuto ed ove lesivo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gioia del Colle e di Arca Puglia Centrale;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018 la dott.ssa Rosaria Palma e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
 

Considerato che il dedotto periculum è carente del necessario carattere dell’attualità , tenuto conto dell’esistenza, allo stato, di una mera diffida alla riconsegna dell’immobile di edilizia residenziale pubblica, in mancanza del decreto di rilascio dell’immobile anzidetto.
Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all’art. 55 cpa;
Ritenuto, in ogni caso, di poter compensare le spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), Respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere
Rosaria Palma, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rosaria Palma Francesco Gaudieri
 
 
 

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.