Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisito dell’idoneità   professionale – Art. 83, commi 1 e 3, d.lgs.n. 50/2016 – Corrispondenza tra oggetto sociale e attività  da svolgere – Necessità  – Limiti

Nell’impostazione del nuovo codice appalti, l’iscrizione alla CCIAA  è requisito di idoneità  professionale (art. 83, commi 1 lett. a) e 3, d.lgs. n. 50/2016), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità  tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma 1, in quanto l’oggetto sociale costituisce la “misura” della capacità  di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività  comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale.  Tale corrispondenza essere verificata dalla stazione appaltante secondo un criterio di rispondenza alla finalità  di verifica della richiesta idoneità  professionale, e quindi in virtù di una considerazione globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto, anche al fine di garantire la massima partecipazione e concorrenzialità  tra le imprese (nella specie è stata ritenuta illegittima l’ammissione di un RTI  concorrente ad una gara per attività  di formazione del personale  in materia di  consulenza giuridica e fiscale in quanto dai certificati camerali dei componenti del raggruppamento non risultava l’esercizio della consulenza  legale nè la sussistenza di “esperti legali” muniti della necessaria iscrizione all’Albo degli avvocati).

Pubblicato il 08/06/2018
N. 00858/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00350/2018 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2018, proposto da TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti, in qualità  di mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto con Fleurs International S.r.l. (di seguito, il “RTI TLS”), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dagli avvocati Giovanni Stefanin (C.F. STFGNN69E29L219V), Guido Ajello, (C.F.JLLGDU78M12G273N), Francesco Stallone (CF. STLFNC66C02G273O) e Claudio Costantino (C.F.CSTCLD83R17G273P), elettivamente domiciliata presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sito in Piazza Giuseppe Massari n. 6 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marina Altamura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Lung.Re n. Sauro 31; 
Consiglio Regionale della Puglia – Sezione Amministrazione e Contabilità  non costituito in giudizio; 

nei confronti
Cles – Centro di Ricerche e Studi Sui Problemi del Lavoro, dell’Economia e dello Sviluppo- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Felice Eugenio Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola n. 166/5; 

per l’annullamento:
– dei verbali di gara relativi alla “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati comprensivi di servizi legali, fiscali e formativi on the job a favore del Consiglio Regionale della Puglia CIG. 732887287E – CUP. D99B17000110009”, in particolare, del verbale dell’8 febbraio 2018, n. 1 e del verbale del 12 marzo 2018, quest’ultimo non conosciuto;
– della Determinazione Dirigenziale n. 39 del 14 marzo 2018, comunicata a mezzo PEC in data 15 marzo 2018, nella parte in cui il RUP ha ammesso formalmente CLES S.r.l. alla procedura di gara, disponendo contestualmente la pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
– ove occorra, degli atti di Gara del 21 dicembre 2017 (Bando, Disciplinare e Capitolato Prestazionale), nel caso e nella parte in cui la Stazione Appaltante abbia inteso qualificare le prestazioni oggetto dell’appalto soltanto come servizio di formazione dei dipendenti, in luogo di servizi legali o giuridici, definiti dal Disciplinare di Gara come analoghi all’oggetto dell’appalto; 
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato anche non conosciuto. 
Nonchè per l’annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la Stazione Appaltante e l’eventuale aggiudicatario, e per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Cles – Centro di Ricerche e Studi sui Problemi del Lavoro, dell’Economia e dello Sviluppo S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 74 e l’art. 120, comma 2 e comma 6-bis, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 la dott.ssa Rosaria Palma e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.L’amministrazione intimata ha bandito una gara, con procedura aperta, e finanziata con i Fondi POR Puglia 2014/2020, per l’affidamento dei servizi integrati comprensivi di servizi legali, fiscali e formativi on the job a favore del Consiglio Regionale della Puglia CIG. 732887287E – CUP. D99B17000110009″.
Espone la ricorrente di aver partecipato alla predetta selezione pubblica e di essere stata ammessa a seguito dell’utile esperimento del soccorso istruttorio.
Lamenta l’illegittimità  dell’ammissione della controinteressata alla predetta gara, per oggettiva impossibilità  della stessa di svolgere i servizi oggetto dell’appalto (servizi legali e fiscali), non ricompresi nè nell’oggetto sociale nè contemplati nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. della predetta società .
Il ricorrente impugna, quindi, con un unico ed articolato motivo di ricorso, lamentando la violazione dell’art. 83 del D lgs 50/2016 e l’eccesso di potere sotteso nelle scelte della P.A procedente, i verbali di gara relativi alla predetta procedura (e, segnatamente, il verbale dell’8 febbraio 2018, n. 1, il verbale del 12 marzo 2018), nonchè la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 14 marzo 2018, comunicata a mezzo PEC in data 15 marzo 2018, nella parte in cui il RUP ha ammesso formalmente la controinteressata (CLES.r.l.) alla procedura di gara, disponendo contestualmente la pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 
Impugna, altresì, per quanto di ragione, gli atti di Gara del 21 dicembre 2017 (Bando, Disciplinare e Capitolato Prestazionale), nel caso e nella parte in cui la Stazione Appaltante abbia inteso qualificare le prestazioni oggetto dell’appalto soltanto come servizio di formazione dei dipendenti, in luogo di servizi legali o giuridici, definiti dal Disciplinare di Gara come analoghi all’oggetto dell’appalto. 
Il ricorrente chiede, infine, annullarsi e/o dichiararsi l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la Stazione Appaltante e l’eventuale aggiudicatario nella cui esecuzione ha manifestato la volontà  di subentrare, con contestuale domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati.
2. Si sono costituite in giudizio la Regione Puglia e la controinteressata Cles srl, contestando la fondatezza della domanda e, in ogni caso, l’inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse.
3. La ricorrente ha articolato, nei termini di legge, memorie di replica.
4. Alla camera di consiglio del 30 maggio 2018, fissata per la trattazione ai sensi dell’art. 120 comma 2 bis cod. proc. amm., constatata l’assenza del provvedimento di aggiudicazione, con il consenso delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 120, co. 6-bis, c.p.a.;
5. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di carenza di interesse formulata dalla Regione Puglia.
5.1.L’Amministrazione regionale ha contestato che anche Fleurs srl (facente parte della RTI ricorrente insieme a TLS srl) sarebbe priva dei necessari requisiti professionali (iscrizione all’albo degli avvocati e dei dottori commercialisti) necessari per l’esecuzione delle prestazioni di consulenza legale e fiscale da parte degli “esperti” di cui al Capitolato prestazionale di gara. In guisa che, nel caso di accoglimento del ricorso, la Regione si troverebbe costretta ad annullare in autotutela l’ammissione della RTI ricorrente.
5.2. Al riguardo, devesi significare che il Disciplinare ha previsto prestazioni (di formazione e di consulenza legale e finanziaria) verosimilmente scorporabili e, conseguentemente, per i raggruppamenti temporanei di imprese, “l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del Dlgs 50/2016. I requisiti di idoneità  professionale, peraltro, dovevano “essere posseduti, se dovuti, a pena di esclusione, da ciascun operatore economico partecipante alla gara in raggruppamento di imprese già  costituito o costituendo, ovvero in consorzio già  costituito o costituendo, in ragione delle attività  che saranno eseguite dallo stesso” (pag. 14 Disciplinare).
5.3. Il Disciplinare (pag. 15) ha altresì specificato che, nel caso di RTI costituiti o costituendi, il servizio analogo (di consulenza fiscale e legale) “deve essere posseduto, nella percentuale maggioritaria dall’Impresa mandataria, o designata tale, e la restante percentuale nella misura minima del 10% da ciascuna Impresa mandante, a condizione che le Imprese raggruppate o raggruppande nel loro complesso possiedano cumulativamente l’intero 100% del requisito richiesto”.
5.4. Orbene, nel caso in esame Fleur srl (mandante) della R.T.I ricorrente, si è impegnata a svolgere attività  di formazione (linea 3), con ulteriori attività  di supporto della mandataria TLS nelle attività  della linea 1 (in relazione, quindi, ai soli “obblighi di interscambio dati ed informazione con i sistemi messi a disposizione dall’ANAC”- sul punto vedasi la memoria di replica della TLs srl).
Ragion per cui, come correttamente rilevato dalla resistente Amministrazione, Fleur srl non ha assicurato alcuna attività  (ancorchè nella minima misura del 10% prescritta) in ordine alle prestazioni di consulenza legale e fiscale, attività  che integrano il cd. servizio analogo come individuato dalla lex specialis (par. 4.4 del Capitolato).
5.5. Ciononostante, il Collegio ritiene sussistere l’interesse al ricorso, sub specie di interesse strumentale alla ripetizione della gara.
Il vizio contestato alla controinteressata, infatti, attiene alla stessa fase del segmento procedimentale di verifica del titolo di ammissione alla gara dell’impresa e dell’offerta della ricorrente, che l’Amministrazione ritiene parimenti carente sotto il profilo del possesso dei requisiti relativi alla capacità  professionale nella misura richiesta per i raggruppamenti temporanei (sul punto, ancorchè in materia di ricorso incidentale, Ad. Plen. 4/2014).
Tanto in considerazione, non solo dell’intenzione, espressa dall’intimata amministrazione, di escludere in autotutela il raggruppamento ricorrente nel caso di accoglimento del gravame, ma altresì dell’assenza di terzi ammessi alla gara; circostanze, queste ultime che renderebbero possibile la riedizione della procedura.
6. Devono, invece, considerarsi non scrutinabili, nè in ogni caso paralizzanti, le deduzioni difensive della Cles srl – controinteressata nel presente giudizio – volte all’esclusione della ricorrente, in mancanza di proposizione di ricorso incidentale. 
7. Il ricorso, pertanto, può essere deciso nel merito.
8. Il ricorso è fondato.
9. Con il primo motivo, la ricorrente solleva la questione attinente alla congruenza contenutistica che deve sussistere tra l’iscrizione camerale dell’impresa partecipante alla gara e l’oggetto del contratto d’appalto, richiesta, quale requisito di idoneità  (in astratto) professionale dal par. 4.2. del Disciplinare.
Tale clausola, in particolare, richiede, ai sensi dell’art. 83 Dlgs 50/2016, l’iscrizione, per un triennio, delle imprese partecipanti alla gara nel registro delle imprese per attività  corrispondenti ai servizi oggetto dell’appalto.
Osserva, in proposito, la ricorrente che il disciplinare di gara include nell’oggetto dell’appalto la consulenza legale e fiscale e che, di conseguenza, la controinteressata Cles srl, risulterebbe priva del predetto requisito di professionalità  in quanto l’iscrizione alla C.C.I.A.A non contemplerebbe espressamente l’attività  di consulenza legale e fiscale.
9.1. Si premette che, nell’impostazione del nuovo codice appalti, l’iscrizione camerale è requisito di idoneità  professionale (art. 83, commi 1 lett. a) e 3, d.lgs. n. 50/2016), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità  tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma 1. 
L’utilità  sostanziale della certificazione camerale è quella, infatti, di consentire l’accesso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità  coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico.
Da tale ratio si desume la necessità  di una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità  dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste.
L’oggetto sociale, infatti, costituisce la “misura” della capacità  di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività  comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale (Cons. Stato, sez. V, 7.2.2012, n. 648 e sez. IV, 23.9.2015, n. 4457; T.A.R. Napoli, sez. I, 3.2.2015, n. 819; T.A.R. Veneto, sez. I, 1.9.2015, n. 953).
Questa corrispondenza contenutistica (tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto d’appalto) non deve, tuttavia, tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità  tra tutte le componenti dei due termini di riferimento (Cons. Stato, sez. III, 10/11/2017, n. 5182).
Tale corrispondenza, pertanto, essere verificata dalla stazione appaltante secondo un criterio di rispondenza alla finalità  di verifica della richiesta idoneità  professionale, e quindi in virtù di una considerazione globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto, anche al fine di garantire la massima partecipazione e concorrenzialità  tra le imprese.
9.2. Posto quanto sopra, risulta decisivo inquadrare la natura e la qualità  delle prestazioni dedotte nel capitolato d’appalto e la relazione nella quale queste si pongono rispetto ai richiesti requisiti di capacità .
Nella fattispecie, da una ricognizione delle disposizioni della legge di gara inerenti l’oggetto e i correlati requisiti di idoneità  professionale dell’appalto, emerge che:
– nel Capitolato prestazionale l’Amministrazione intimata dichiara espressamente, anche in considerazione del finanziamento della gara con fondi FSE, che la componente formativa è quella maggiormente caratterizzante il servizio in affidamento, ma che “non si tratterà  di tradizionale formazione di stampo corsuale, ma di vera e propria formazione in affiancamento, ovvero da realizzarsi perlopiù nella medesima fase operativa rispetto alla quale il Fornitore prescelto verrà  chiamato ad erogare il proprio supporto tecnico-legale-fiscale” (pag. 4 del Capitolato);
– l’art. 1 del Capitolato (rubricato “Oggetto dell’appalto”) precisa, tuttavia, che “L’appalto in affidamento ha per oggetto servizi di supporto (come detto anche e specialmente a carattere formativo), di consulenza ed assistenza tecnico-legale e fiscale alla Sezione Amministrazione e Contabilità  del Consiglio Regionale della Puglia, nelle attività , di competenza di quest’ultimo, concernenti le operazioni di acquisizione di beni e forniture da operatori professionali esterni, secondo i termini più precisi di seguito indicati: linea 1):assistenza e supervisione nella gestione di problematiche ed adempimenti legali e procedurali relativi all’espletamento di pubbliche gare e o di procedure di scelta del contraente in genere, anche con riferimento alle occorrenze relative agli obblighi di interscambio di dati ed informazioni con i sistemi messi a disposizione dall’ANAC; supporto nell’utilizzo delle procedure telematiche necessarie all’assolvimento degli obblighi fiscali, da parte del Consiglio regionale, come Agenzia delle Entrate, Equitalia, INPS, INAIL; linea 2):assistenza e consulenza nella gestione di problematiche ed adempimenti legali e procedurali relativi all’esecuzione dei contratti sottoscritti; linea 3):affiancamento, in funzione specificamente formativa, del personale in carico alle Sezioni del Consiglio Regionale della Puglia addetti alla cura delle operazioni suindicate.
– Il Disciplinare (par. 4.3, lett. c) prevede, quale requisito di capacità  economica- professionale il possesso di fatturato specifico nei “servizi di consulenza legale e finanziaria” oggetto della gara;
– il par. 4.4. lett. c) (Requisiti minimi relativi alla capacità  tecnica e professionale) del Disciplinare stabilisce, infine, che “il concorrente, deve aver eseguito e deve dichiarare di: ” d) — aver realizzato, nel triennio solare precedente alla data di pubblicazione del bando, almeno due servizi analoghi ciascuno per un valore almeno pari ad €80.000,00 (ottantamila/00) la cui somma non sia inferiore al 30% (trenta per cento) del valore triennale dell’importo stimato (pari a €201.825,00), IVA esclusa. Si precisa che per ultimo triennio si intendono gli ultimi tre anni solari antecedenti alla data di pubblicazione del Bando e per “servizio analogo” si intende un appalto avente ad oggetto prevalentemente la stessa tipologia di servizi oggetto della gara (servizi legali o giuridici), espletata nei confronti di enti pubblici o privati, senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e penali. Non saranno considerati servizi analoghi quelli aventi ad oggetto attività  di natura finanziaria/ contabile”;
9.3. La lettura congiunta del Disciplinare e del Capitolato depongono, quindi, per la natura mista dell’oggetto dell’appalto: l’Amministrazione regionale richiede al privato servizi di consulenza legale e fiscale, ma in funzione di formazione progressiva del personale regionale. Il Consiglio regionale ha, quindi, scelto di avvalersi non già  della tradizionale formazione teorica (corsi di formazione in senso stretto), quanto, piuttosto, di prestazioni di consulenza legale e fiscale, in funzione della risoluzione di concreti problemi operativi emergenti nello svolgimento dell’attività  istituzionale dell’Ente, in affiancamento del personale regionale e in funzione formativa dello stesso.
9.4. La gara ha per oggetto, in conclusione, non solo le attività  di formazione, come sostenuto dalla Regione e dalla controinteressata, ma, congiuntamente, le attività  di formazione e le attività  di consulenza legale e fiscale.
9.5. Risulta ragionevole ritenere, pertanto, che il requisito camerale doveva essere riferito all’ oggetto del contratto come definito dal Disciplinare (“servizi integrati comprensivi di servizi legali, fiscali e formativi on the job”) e dall’art.1 del Capitolato prestazionale (“servizi di supporto anche e specialmente a carattere formativo, di consulenza ed assistenza tecnico-legale e fiscale alla Sezione Amministrazione e Contabilità  del Consiglio Regionale della Puglia”,) e che lo stesso, conseguentemente, dovesse intendersi come attestazione della qualificazione professionale-imprenditoriale del concorrente in relazione alle prestazioni di consulenza legale- fiscale ancorchè con funzione formativa.
9.6.L’odierna controinteressata, di converso, risulta, iscritta nel registro tenuto dalla CCIAA per l’attività  di “ricerca e sviluppo in campo economico e sociale”, nessun riferimento, tuttavia, è ivi contenuto alla specifica attività  di consulenza legale e fiscale.
Solo l’oggetto sociale, che, però, nulla può dire sull’effettivo svolgimento delle attività  oggetto dell’appalto, contempla accanto all’attività  di assistenza tecnica, l’attività  di consulenza (ancorchè in campi diversi da quella oggetto del contratto) e l’attività  di formazione.
Per cui, non può considerarsi legittima la scelta dell’Amministrazione resistente di ritenere soddisfatto da parte della Cles srl il requisito di idoneità  professionale prescritto dall’art. 4.2. del Disciplinare, in quanto effettuata senza rispettare i parametri dell’art. 83 Dlgs 50/2016.
10. E’ altrettanto fondata la censura relativa all’assenza, in seno alla Cles srl, delle professionalità  specifiche richieste dal Capitolato prestazionale per lo svolgimento delle attività  di consulenza legale e fiscale.
10.1. Al riguardo, si premette che, in base al Capitolato, i servizi di consulenza legale e fiscale devono essere assicurati “da un gruppo di lavoro ristretto, con professionalità  giuridica, legale ed economico-finanziaria, avente la composizione come di seguito elencata: · n. 1 esperto legale senior, con laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza conseguita da almeno 15 anni e abilitato all’esercizio della professione con esperienza professionale non inferiore ad anni 10 (dieci), con comprovata competenza in materia di contratti e appalti pubblici, che abbia ottenuto almeno un incarico di supporto al RUP per una Pubblica Amministrazione e con esperienza di almeno 24 mesi in un servizio analogo espletato presso una pubblica amministrazione; · n. 1 esperto legale junior, con laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza conseguita da almeno 10 anni e abilitato all’esercizio della professione con esperienza professionale non inferiore ad anni 6 (sei), con comprovata competenza in materia di contratti e appalti pubblici e con esperienza di almeno 18 mesi in un servizio analogo espletato presso una pubblica amministrazione. · n. 1 esperto fiscale junior, con laurea magistrale o specialistica in Economia conseguita da almeno 5 anni e abilitato all’esercizio della professione con esperienza professionale non inferiore a 12 (dodici) mesi, con comprovata competenza in materia di contratti e appalti pubblici e con esperienza di almeno 12 mesi in un servizio analogo espletato presso una pubblica amministrazione. I soggetti partecipanti alla gara, in sede di offerta tecnica, dovranno indicare la composizione del gruppo di lavoro tramite il quale verrà  prestato il servizio (art. 2 Capitolato).
10.2. Il Capitolato richiede, quindi, una particolare qualificazione professionale dei professionisti “esperti” facenti parte del gruppo di lavoro deputato dalla futura aggiudicataria a svolgere le prestazioni di consulenza legale e fiscale, sia pure in funzione formativa del personale del Consiglio regionale della Puglia.
10.3. Gli “esperti” devono, altresì, essere in possesso dei requisiti minimi per svolgere l’attività  di consulenza legale e fiscale e devono contestualmente possedere una qualificata esperienza professionale ed una comprovata competenza in materia di contratti e appalti pubblici e con esperienza in un servizio analogo espletato presso una pubblica amministrazione. 
10.4. Nella individuazione dei requisiti delle figure professionali di esperto legale e fiscale senior e junior, il Disciplinare ed il Capitolato richiedono, a ben vedere, il solo Diploma di Laurea nel settore specialistico di competenza (legale e fiscale) e la relativa abilitazione professionale.
10.5. Il Collegio ritiene, tuttavia, che l’attività  professionale commessa dalla stazione appaltante non potrebbe, in ogni caso, esercitarsi in assenza di iscrizione all’albo delle predette figure professionali.
E ciò per due ordine di motivi.
10.6. In primis, nel richiedere un pregresso periodo di esercizio di attività  professionale, quale ulteriore criterio di qualificazione, la stazione appaltante non può che fare riferimento ad un’attività  pregressa di consulenza (legale e fiscale) svolta secondo i parametri legali.
10.7. In secondo luogo e, più in generale, il Capitolato, in forza dei principi di gerarchia e specialità  delle fonti normative, non potrebbe mai disapplicare le disposizioni normative che regolano l’esercizio dell’attività  di consulenza legale e fiscale. E’, pertanto, a queste ultime che deve farsi riferimento per verificare il possesso dei requisiti minimi per l’esecuzione della prestazione richiesta dall’Amministrazione.
11. Ordunque, in relazione alle attività  di consulenza legale la nuova legge professionale forense (L. 247/2012) ha previsto che:
– L’iscrizione ad un albo circondariale e’ condizione per l’esercizio della professione di avvocato (art. 2 L. 247/12);
– L’attività  di consulenza legale è di esclusiva competenza degli avvocati iscritti all’albo quando è connessa all’attivita’ giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato (art. 2. Comma 6 prima alinea);
– E’ comunque consentito svolgere attività  di consulenza legale attraverso l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza legale nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata (art. 2 comma 6 ultima parte).
11.1. Ciò posto, il Disciplinare ed il Capitolato, richiedono prestazioni di consulenza legale, senza limitarne l’oggetto a quella non connessa all’attività  giurisdizionale; nè può ritenersi operante, nel caso in esame, la previsione dell’ultima parte dell’art. 2 comma 6 della L. 247/12 che, quale norma di stretta interpretazione, può riferirsi solo all’attività  di consulenza svolta a vantaggio esclusivo del datore di lavoro o del soggetto a favore del quale è stata pattuita la prestazione d’opera, e non certo all’attività  prestata a vantaggio di soggetti terzi, quale è certamente la stazione appaltante.
11.2. A conferma della soluzione ermeneutica prospettata, da ultimo, la circostanza, non contestata nè dalla Regione nè dalla controinteressata, che nelle precedenti assegnazioni del servizio, la Cles srl si era aggiudicata l’appalto utilizzando (in avvalimento) la prestazione fornita da due avvocati esterni alla società  e regolarmente iscritti all’albo.
12. Analoghe conclusioni possono rassegnarsi per le attività  di consulenza fiscale.
La relativa legge professionale, infatti, richiede, ai fini dell’esercizio della professione, e in specie, nello svolgimento delle attività  di consulenza, l’iscrizione all’albo del dottore commercialista (l’art. 1 e art. 2 Dlsg 139/2005).
13. Conclusivamente, alla luce dei rilievi che precedono, e nei limiti dell’interesse alla ripetizione della procedura di gara, è illegittimo il provvedimento di ammissione alla gara della Cles srl, non avendo la controinteressata dato la prova, anche mediante il ricorso all’avvalimento, del possesso, sia in astratto che in concreto, della competenze professionali necessarie per lo svolgimento delle attività  di consulenza richieste dalla lex specialis.
14. La domanda risarcitoria, invece, si appalesa inammissibile, in considerazione dello stato della procedura di gara, e in ogni caso, per la genericità  della formulazione della stessa, ricadendo interamente sul ricorrente l’onere della prova dell’esistenza e della quantificazione del danno, in base al principio generale sancito dall’art. 2697 c.c.
15. Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di ammissione alla gara della controinteressata, società  Cles srl, nei limiti dell’interesse della ricorrente alla ripetizione della procedura di gara.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere
Rosaria Palma, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rosaria Palma Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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