Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Abuso edilizio – Demolizione – Sanzione pecuniaria – Art. 38 d.P.R. 380/2001 – Condizioni
In tema di abusi edilizi, la sanzione pecuniaria è misura eccezionale, alternativa alla demolizione, che si applica solo ove risulti l’impossibilità del ripristino, con la precisazione che la detta impossibilità può essere rilevata d’ufficio o fatta valere dall’interessato, ma comunque in una fase successiva all’ingiunzione, a carattere diffidatorio, della demolizione.
Pubblicato il 01/06/2018
N. 00799/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01400/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1400 del 2012, proposto da
Vito Rubino, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Pio Foglia, Elisa Raffaella Ciavarella, con domicilio eletto presso lo studio Nino Matassa in Bari, via Andrea da Bari, n. 35;
contro
Comune di Manfredonia non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– delle determina n. 78/2012 recante l’ingiunzione alla demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire;
– del rapporto del Comando di Polizia Locale n. 3 dell’1.2.2012;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso;
– dell’ordinanza dirigenziale di sospensione dei lavori n. 9 del 27.2.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica (straordinaria di smaltimento) del giorno 30 maggio 2018 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Vito Rubino impugna la determina n. 78/2012 del 21.7.2012 con cui il Comune di Manfredonia ha ingiunto la demolizione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire, emanata a seguito di accertamento del Comando della Polizia locale che, con verbale n. 3 dell’1.2.2012, ha contestato “la chiusura in muratura di un porticato a piano terra determinando un ampliamento del preesistente appartamento a p.t. di circa mq 43”.
L’immobile di proprietà del ricorrente è sito in agro di Manfredonia, località Siponto, al viale della Palme n. 9.
Il sig. Rubino espone di aver presentato, dopo la redazione del verbale di contestazione, in data 3.2.2012, richiesta volta ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria, rimasta inevasa, a cui il Comune ha fatto seguire, dapprima la determina n. 9 del 27.2.2012 di sospensione dei lavori, e dopo quella datata 21.7.2012 con cui è stata ingiunta la demolizione, oggetto di impugnazione.
Con memoria depositata il 26.4.2018 il ricorrente ha ribadito le censure avverso il provvedimento gravato.
2. – Il comune di Manfredonia, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. – Alla pubblica udienza (straordinaria) del 30.5.2018, sentita la difesa di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – Il ricorrente impugna l’ingiunzione di demolizione di opere realizzate in assenza di permesso di costruire, quali la “chiusura in muratura di un porticato a piano terra” che ha determinato “un ampliamento del preesistente appartamento a p.t. di circa mq . 43. L’ampliamento ha di fatto aumentato a n. 5 vani l’esistente immobile”.
5. – Il ricorso è infondato.
5.1. – Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 36 d.p.r. 380/2001 e dell’art. 3 L. 241/1990 per non essersi l’amministrazione preventivamente pronunciata sull’istanza di sanatoria, nè aver fatto in alcun modo riferimento alla pendenza della suddetta istanza nel provvedimento avversato.
La censura è priva di fondamento.
L’istanza di sanatoria è stata presentata nel febbraio 2012. Come riferito dal ricorrente, l’istanza è rimasta inevasa, provvedendo il Comune all’adozione dell’ingiunzione di demolizione nel luglio 2012.
Orbene, il silenzio dell’amministrazione protratto oltre il termine di sessanta giorni, a fronte di un’istanza di accertamento di conformità urbanistica presentata ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380, costituisce un’ipotesi di silenzio significativo al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento di rigetto dell’istanza.
A ciò si aggiunge l’ulteriore dirimente considerazione per cui, l’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ne comporta inesorabilmente, la reiezione e in mancanza di impugnativa del silenzio provvedimentale ovvero della prova di tale reazione processuale, l’atto tacito di rigetto della domanda di sanatoria si consolida e diviene inoppugnabile.
5.2. – Infondato è anche il secondo motivo con cui il sig. Rubino contesta alla civica amministrazione di aver erroneamente applicato l’art. 33 del d.p.r. 380/2001, per non aver imposto una sanzione pecuniaria in luogo del provvedimento demolitorio e per non aver condotto alcun accertamento sulla inscindibilità dei lavori abusivi rispetto a quelli autorizzati e sulla unitarietà dell’opera che ne è seguita.
Occorre in proposito osservare che, in tema di abusi edilizi, la sanzione pecuniaria è misura eccezionale, alternativa alla demolizione, che si applica solo ove risulti l’impossibilità del ripristino, con la precisazione che la detta impossibilità può essere rilevata d’ufficio o fatta valere dall’interessato, ma comunque in una fase successiva all’ingiunzione, a carattere diffidatorio, della demolizione.
L’attività di repressione degli abusi edilizi, pertanto, dopo il loro accertamento deve reputarsi vincolata per l’Amministrazione senza che quest’ultima debba di propria iniziativa valutare la possibilità della sanzione alternativa.
5.3. – Vanno poi disattese le residue censure di cui al terzo motivo di ricorso che impingono in violazioni ordine procedimentale (violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento,) che dequotano a mera irregolarità non invalidanti secondo lo schema di cui all’articolo 21 octies della legge n. 241/1990.
Giova rilevare, inoltre, che l’ingiunzione di demolizione di un manufatto abusivo, emessa successivamente all’adozione di un diniego di concessione edilizia in sanatoria, non necessita del previo avviso di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, trattandosi di atto vincolato e meramente conseguenziale nell’ambito di un procedimento sanzionatorio sostanzialmente unitario.
5.4. – Infondate sono anche le censure di cui al quarto e quinto dei motivi di ricorso relativi al difetto di istruttoria e motivazione, oltre che all’omessa individuazione in modo dettagliato delle opere ritenute contra legem.
Nel provvedimento impugnato, come visto, si descrive l’abuso contestato che consiste nella realizzazione di volumetria e trasformazione edilizia del territorio senza alcun titolo, dal che si desume che l’Amministrazione ha correttamente ordinato la demolizione delle opere in questione, trattandosi di un intervento edilizio abusivo che ha determinato la realizzazione di nuovi volumi e nuove superfici, peraltro di rilevanti dimensioni (ampliamento di preesistente appartamento sito al piano terra di circa mq 43, realizzato mediante la chiusura di un porticato).
6. – In forza delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto perchè infondato.
7. – Non si dà luogo a pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere
Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Cesira Casalanguida | Francesco Gaudieri | |
IL SEGRETARIO