Contratti pubblici – Gara –  Procedura telematica – Apertura offerta economica – Seduta pubblica – Non necessaria

Ai sensi dell’art. 295, comma 7, del d.p.r. n. 207/2010 e dell’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016, in relazione alle procedure di gara d’appalto gestite in forma telematica, non è prevista alcuna seduta pubblica, nemmeno per l’apertura dell’offerta economica, giacchè con la procedura telematica non può essere effettuata alcuna alterazione del contenuto delle offerte (che non sia registrata dal sistema operativo).

Pubblicato il 24/05/2018
N. 00770/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2018 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2018, proposto da 
Donato Trasporti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sante Nardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Giovanni Vittorio Nardelli, in Bari, via Melo Da Bari, 166; 

contro
Comune di Valenzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Nino Sebastiano Matassa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Andrea Da Bari, 35; 
Comune di Sannicandro di Bari – C.U.C. Comuni di Sannicandro di Bari-Valenzano, non costituiti in giudizio; 

nei confronti
Autolinee Roberto e Dongiovanni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Nanula e Giovanni Caponio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Giovanni Caponio, in Bari, via S. Lioce, 52; 

per l’annullamento
– della nota prot. n.18931 del 16/11/2017 a firma del RUP, Ing. Sebastiano Napoli, del Comune di Valenzano, con cui è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva in favore di Autolinee Roberto & Dongiovanni s.r.l. per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico quinquennale per gli anni scolastici 2017/2018-2018/2019-2019/2020-2020/2021-2021/2022 del Comune di Valenzano; 
– della Determina del Responsabile del Servizio Divisione II -Lavori Pubblici nr.1075 del 15 novembre 2017, Ing. Sebastiano Napoli del Comune di Valenzano, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore di Autolinee Roberto & Dongiovanni s.r.l. per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico quinquennale per gli anni scolastici 2017/2022 del Comune di Valenzano e nella parte in cui sono stati approvati i verbali di gara con cui si attribuisce alla ricorrente un punteggio per l’offerta tecnica pari a punti 53,614, per l’effetto escludendola, non consentendole il superamento della c.d. soglia di sbarramento di punti 60 e con cui si attribuisce, per l’offerta tecnica, all’aggiudicataria Autolinee Roberto & Dongiovanni s.r.l. il punteggio di 78,189 ed alla Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l. il punteggio di 67,903;
– dei processi verbali tutti, in particolare nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente un punteggio per l’offerta tecnica pari a punti 53,614, per l’effetto non consentendole il superamento della c.d. soglia di sbarramento di punti 60 e nella parte in cui attribuiscono, per l’offerta tecnica, all’aggiudicataria Autolinee Roberto & Dongiovanni s.r.l. il punteggio di 78,189 ed alla Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l. il punteggio di 67,903 (verbali n. 4 del 22 agosto 2017, n. 5 del 23 agosto 2017, n. 6 del 29 agosto 2017, n. 7 del 30 agosto 2017, n. 8 del 1 settembre 2017, n. 9 del 5 settembre 2017, n. 10 del 29 settembre 2017) e, comunque, attribuiscono i punteggi per l’offerta tecnica a tutti i concorrenti;
– della graduatoria finale stilata all’esito dell’apertura delle offerte economiche nella parte in cui attribuiscono all’aggiudicataria Autolinee Roberto & Dongiovanni s.r.l. il punteggio di 97,644 ed alla Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l. il punteggio di 87,903;
– del provvedimento di esclusione della ricorrente – comunque denominato – per mancato superamento della soglia di sbarramento mai comunicato ed appreso, successivamente alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, dalla lettura dei verbali di gara n. 10 del 29 settembre 2017 e n. 9 del 5 settembre 2017 che, ad oggi, costituiscono il citato provvedimento di esclusione in uno alla parte in cui attribuiscono, per l’offerta tecnica, all’aggiudicataria Autolinee Roberto & Dongiovanni s.r.l. il punteggio di 78,189 ed alla Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l. il punteggio di 67,903;
– del verbale in seduta riservata del 14 novembre 2017, di proposta alla Stazione appaltante della aggiudicazione in favore della Autolinee Roberto & Dongiovanni s.r.l.;
– del Bando di Gara, nonchè del Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale di Appalto;
– dell’avviso del 30 giugno 2017, con cui è stata comunicata la proroga del termine di presentazione dell’offerta alle ore 08:00 del 31 luglio 2017 in luogo di quella inizialmente prevista per le ore 12:00 del 28 luglio 2017;
– di tutti i verbali del seggio di gara e della commissione giudicatrice sia in seduta pubblica che in seduta riservata (verbali n. 1 del 31 luglio 2017, n. 2 del 03 agosto 2017, n. 3 del 17 agosto, 2017, n. 4 del 22 agosto 2017, n. 5 del 23 agosto 2017, n. 6 del 29 agosto 2017, n. 7 del 30 agosto 2017, n. 8 del 1 settembre 2017, n. 9 del 5 settembre 2017, n. 10 del 29 settembre 2017, oltre i verbali di verifica anomalia dell’8 novembre 2017 e del 14 novembre 2017 ed anche di ogni fase antefatta e successiva, per l’esame della documentazione amministrativa, delle offerte della gara, tecnica ed economica, e, rectius, nei limiti del proprio interesse, degli atti e provvedimenti che essi verbali contengono (esame dei plichi e della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche, dell’offerta economica) e di ogni ulteriore atto contenuto in verbali ed atti anche ulteriori; della determinazione n. RG 597 RS nr.152 del 23/06/2017 con cui sono stati approvati gli atti di gara;
– del verbale di gara in seduta riservata n. 9 del 5 settembre 2017 e in seduta pubblica n. 10 del 29 settembre 2017, con cui è stata disposta la esclusione della ricorrente; di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o connesso ancorchè non conosciuto, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e quello di verifica positiva di congruità  dell’offerta e comprova dei requisiti;
nonchè
per la condanna
delle amministrazioni resistenti, in principalità , alla riedizione delle operazioni di gara mediante rinnovata valutazione delle offerte tecniche di tutti i concorrenti, ovvero della sola ricorrente, per la quale non si è proceduto all’apertura dell’offerta economica, ovvero, ancora in subordine, mediante riedizione integrale della procedura;
con richiesta, in ogni caso, della declaratoria ex art. 122 c.p.a. d’inefficacia del contratto eventualmente stipulato in pendenza del gravame (ed eventualmente a stipularsi) e di cui non è pervenuta comunicazione ai sensi di legge, in ragione della richiesta di subentro che sin d’ora si propone;
– in via subordinata, nell’ ipotesi d’impossibilità  di reintegrazione in forma specifica, si chiede la condanna al risarcimento del danno per equivalente ex art. 124 c.p.a., con conseguente declaratoria dei criteri in base ai quali la Stazione Appaltante dovrà  formulare una proposta di pagamento che dovrà  comunque comprendere:
– il danno emergente comprensivo dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara, che ci si riserva di quantificare/produrre in seguito;
– il danno professionale (id est curriculare) conseguente all’impossibilità  di indicare nel prosieguo dell’attività , fra i requisiti di (pre)qualificazione per la partecipazione a procedure identiche e/o analoghe quanto ad oggetto a quella di cui è gravame, danno da liquidarsi equitativamente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c., nella misura pari al 5% del danno patrimoniale;
– il lucro cessante che la ricorrente avrebbe conseguito con l’aggiudicazione dell’appalto, così come quantificato in sede di giustificazioni dell’anomalia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valenzano e della società  Autolinee Roberto e Dongiovanni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel medesimo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 18.12.2017 e depositato in Segreteria il 2.1.2018, la Donato Trasporti S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Esponeva in fatto l’impresa ricorrente che, con bando di gara CIG 70911802DB ed annesso disciplinare e capitolato speciale di appalto, il Comune di Valenzano, in esecuzione della determinazione R.G. n. 597 R.S. n. 152 del 23.6.2017, per il tramite della propria Centrale Unica di Committenza, indiceva procedura aperta telematica, tramite la piattaforma Empulia, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico.
L’affidamento oggetto di appalto aveva una durata di cinque anni scolastici (2017-2022) ed il criterio di selezione del contraente prescelto dalla Stazione Appaltante era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’importo posto a base d’asta era di € 1.101.118,08, di cui € 488,50 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
Il Bando di Gara veniva pubblicato, in esecuzione della summenzionata determinazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità  Europea n. 2017/S 124252340 del 1 luglio 2017 e rettifica GUCE n. 2017/S 126257465 del 5 luglio 2017, nonchè sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V serie speciale, n. 75 del 3 luglio 2017.
Il termine per la presentazione delle offerte era fissato nel giorno 28 luglio 2017, ore 12:00, successivamente prorogato al 31 luglio, ore 8:00.
Il disciplinare di gara prevedeva l’attribuzione di un massimo di 80 punti per l’offerta tecnica e un massimo di 20 punti per quella economica, stabilendo, inoltre, che non avrebbero potuto concorrere alla aggiudicazione quei concorrenti la cui offerta tecnica non avesse raggiunto il punteggio minimo di 60 punti. 
Alla procedura de qua partecipavano le seguenti imprese: Donato Trasporti S.r.l., Autolinee Roberto e Dongiovanni S.r.l., Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l., Ciccimarra Carlo e Figli, Riti Lopraino S.r.l. – Carella Viaggi.
Nella seduta riservata del 5 settembre 2017 – verbale di gara n. 9 – la Commissione giudicatrice procedeva all’esame delle offerte tecniche.
All’esito di tali valutazioni, l’organo procedente stilava un elenco con i punteggi tecnici attribuiti a ciascun concorrente, precisando che, secondo quanto espressamente previsto dalla lex specialis, si sarebbe proceduto ad esaminare soltanto le offerte economiche dei concorrenti la cui offerta tecnica avesse raggiunto il punteggio minimo di 60, con conseguente esclusione delle concorrenti che avessero totalizzato un punteggio inferiore.
Nello specifico, la Commissione assegnava i seguenti punteggi: 78,189 alla Autolinee Roberto & Dongiovanni S.r.l; 67,903 alla Autolinee Dover di Veccaro Cosimo; 53,614 alla Donato Trasporti S.r.l.; 51,317 al RTI Lopraino S.r.l. – Carella Viaggi; 38,549 alla Ciccimarra Carlo e Figli.
Successivamente, nella seduta pubblica del 29 settembre 2017 (verbale di gara n. 10), nell’assenza della Donato Trasporti S.r.l., la Commissione procedeva all’esclusione dell’odierna ricorrente, che non veniva ammessa alla fase di apertura della busta contenente l’offerta economica, in quanto il punteggio assegnato alla sua offerta tecnica – pari a 53,614 – non superava la soglia di sbarramento dei 60 punti.
In tesi, l’esclusione di cui trattasi non sarebbe mai stata comunicata alla odierna istante, la quale ne avrebbe avuto conoscenza solo successivamente alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
In seguito, la Commissione procedeva all’apertura delle offerte economiche presentate dalla Autolinee Roberto & Dongiovanni S.r.l. e dalla Autolinee Dover di Veccaro Cosimo – le cui offerte tecniche avevano superato la soglia di sbarramento dei 60 punti – stilando, successivamente, apposita graduatoria ed aggiudicando la gara in favore della prima delle imprese summenzionate, la quale aveva totalizzato un punteggio complessivo di 97,644 punti, contro gli 87,903 totalizzati dall’altra concorrente rimasta ancora in gara.
Avverso tali esiti procedimentali, insorgeva l’odierna ricorrente impugnando gli atti meglio epigrafati.
Con un primo motivo di gravame, parte istante si doleva della illegittimità  degli atti impugnati per «violazione e falsa applicazione dell’art. 283 del D.P.R. nr. 207/2010. Violazione e falsa applicazione art. 6 (pag. 11) disciplinare di gara. Eccesso di potere per violazione lex specialis. Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 comma 1 del D.L.VO nr. 50/2016. Art. 78 comma 1 bis del D.L.VO nr. 50/2016. Violazione dei principi di par condicio, trasparenza, pubblicità , imparzialità  e buona amministrazione. Violazione e falsa applicazione art. 1 legge nr. 241/1990 ed art. 21 octies della legge nr. 241/1990. Violazione artt. 21, 24, 97, e 113 Costituzione. Violazione art. 89 R.D. 23 maggio 1924 n. 827».
In tesi di parte ricorrente, la Donato Trasporti S.r.l. non sarebbe stata tempestivamente convocata per la seduta pubblica del 29 settembre 2017 – tenutasi alle ore 18.00 – finalizzata alla lettura dei punteggi tecnici ed all’apertura delle offerte economiche. 
La deducente precisava sul punto che data ed ora della seduta de qua le venivano comunicate il giorno di svolgimento della stessa, mediante p.e.c. ricevuta alle 17.54, con un preavviso, dunque, di soli 6 minuti rispetto allo svolgimento della stessa, concretandosi una ipotesi di “mancato avviso”.
Peraltro, l’odierna istante precisava che la comunicazione in oggetto le sarebbe stata inviata a seduta pubblica in corso, ed a buste economiche già  aperte, visto che dal verbale n. 10 risultava che la seduta fosse stata aperta alle 16.45, e chiusa alle 18.45.
Con tale agere la S.A. avrebbe, secondo la prospettazione di parte ricorrente, violato i principi di par condicio, trasparenza, pubblicità  delle sedute di gara, invalidando in tal modo l’intera procedura.
Con un secondo motivo di ricorso, la deducente si doleva del carattere illegittimo degli atti epigrafati per «violazione e falsa applicazione dell’art. 4 pagina 5 del disciplinare».
In tesi, la Commissione giudicatrice, in violazione di quanto previsto nel disciplinare all’art. 4, pagina 5, avrebbe modificato i parametri cui ancorare l’attribuzione del coefficiente da 0 ad 1 rispetto a quanto previsto nella lex specialis, invalidando, così, tutte le valutazioni.
Con un ultimo motivo di gravame, parte deducente eccepiva il carattere illegittimo degli atti impugnati per «violazione e falsa applicazione art. 95 del D.Vo. nr. 50/2016. Violazione e falsa applicazione art. 77 del D.Vo. nr. 50/2016. Violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara art. 4. Violazione art. 3 della legge nr. 241/1990 anche in relazione all’art. 113 Cost. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza illogicità  ed arbitrarietà  dei giudizi espressi. Eccesso di potere per falsa rappresentazione dei fatti».
Secondo la Donato Trasporti S.r.l., le valutazioni espresse dalla Commissione e dai singoli commissari sarebbero state manifestatamente irragionevoli ed illogiche.
Ciò, da un lato, avrebbe comportato l’attribuzione alla ricorrente di un punteggio talmente inferiore da non consentirle il superamento della soglia di sbarramento (60 punti), e, dall’altro, avrebbe consentito alla impresa prima e seconda classificata di ottenere un punteggio sproporzionato ed ingiustamente elevato.
La deducente articolava il motivo di ricorso in esame cercando di dimostrare il carattere erroneo dei punteggi attribuiti dalla Commissione di gara alla propria offerta tecnica, sottolineando, in maniera dettagliata e specifica, come questa sarebbe stata sottostimata rispetto alla offerta tecnica presentata dalla prima classificata.
In data 4.01.2018 si costituiva in giudizio la ditta Autolinee Roberto e Dongiovanni S.r.l., instando per il rigetto del ricorso ex adverso proposto in quanto inammissibile in rito ed infondato nel merito.
In data 12.01.2018 perveniva in Segreteria memoria di costituzione del Comune di Valenzano, con cui parimenti si instava per la reiezione del ricorso, in quanto inammissibile ed infondato.
Successivamente, pervenivano in Segreteria ulteriori memorie difensive e di replica ad opera delle parti costituite.
All’udienza pubblica del 18.4.2018, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile e, pertanto, non può essere accolto.
Con il primo motivo di ricorso, la Donato Trasporti S.r.l. lamentava di non essere stata tempestivamente convocata per la seduta di gara del 29 settembre 2017, destinata alla lettura dei punteggi tecnici ed alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
Tuttavia, la ricostruzione operata dalla deducente non risulta conforme all’effettivo andamento dei fatti di causa.
Difatti, in data 27.09.2017, la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), utilizzando il portale di gare telematiche Empulia, aveva inviato alla odierna ricorrente un messaggio di posta elettronica certificata, con cui si comunicava che “in data 29.09.2017 verrà  effettuata la prossima seduta pubblica di comunicazione degli esiti della valutazione da parte della commissione tecnica, di ammissione alla fase finale di valutazione economica, di apertura delle offerte economiche ed eventuale graduatoria provvisoria finale. Tutti gli operatori economici partecipanti sono invitati.”.
Di tale messaggio veniva prodotta, in atti, prova di avvenuta consegna alla ricorrente.
Pertanto, deve ritenersi che la deducente fosse stata regolarmente e tempestivamente invitata a prendere parte alla seduta di gara in esame, dovendosi, quindi, imputare soltanto a negligenza o a consapevole scelta la sua assenza in tale occasione.
Peraltro, l’omessa ricezione della comunicazione di cui si discute non comporterebbe alcun vizio invalidante sugli atti di gara.
Sul punto, il Collegio ritiene di dover sottolineare che la procedura di gara si è svolta integralmente in via telematica e non in forma cartacea.
Ciò se da un lato assicura la tracciabilità  delle offerte e delle operazioni compiute dal seggio, dall’altro ne garantisce l’intangibilità , dovendosi escludere qualsiasi rischio di alterazione, anche in assenza dei concorrenti.
Infatti, trattandosi nel caso di specie di procedura telematica, nessuna violazione del principio di pubblicità  avrebbe potuto ravvisarsi, posto che nessuna alterazione delle offerte avrebbe potuto essere apportata, con la conseguenza che l’apertura delle offerte economiche in assenza del preventivo avviso alle parti, non avrebbe comunque comportato l’illegittimità  della gara e, conseguentemente, dell’aggiudicazione.
Non a caso la normativa in vigore – ossia l’art. 295, comma 7, del d.p.r. n. 207/2010 e l’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 – non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna procedura pubblica.
Anche la giurisprudenza di questo Tribunale ha recentemente sancito la non necessità , in caso di procedura telematica, di sedute pubbliche per l’apertura delle offerte.
Infatti, con la sentenza della Sez. III n. 1112 del 2 novembre 2017 – in rigetto della censura di violazione delle regole di trasparenza e pubblicità  per non avere la ricorrente avuto notizia delle date delle sedute di gara – questo Tribunale ha precisato che «in punto di diritto, poi, si rileva in ogni caso che RI ha omesso di precisare in che modo l’asserita violazione degli obblighi di pubblicità  e trasparenza (già  non ravvisabili in punto di fatto – per quanto innanzi detto) abbia inciso negativamente sulla sua partecipazione alla procedura, ciò che sarebbe stato quanto mai necessario considerando che la procedura oggetto della presente controversia è stata gestita con sistemi telematici, per i quali l’art. 58 d.lgs. 50/2016 non ha infatti codificato alcuna fase pubblica.
Ed invero, “La gara telematica, per le modalità  con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità  che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. Alla luce delle superiori considerazioni, la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che, in siffatte ipotesi, quandanche la lex specialis recasse la previsione di una distinta fase pubblica destinata all’apertura delle offerte, l’eventuale omissione sarebbe comunque irrilevante (T.a.r. Lombardia, Brescia, 12 gennaio 2016, n. 38). In definitiva, il principio è che la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità  delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità  delle stesse, nonchè la tracciabilità  di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura; le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità  di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990)” – TAR Sardegna, sez. 1, sent. 23/10/17 n. 665.)»; in tal modo, peraltro, ponendosi in linea di continuità  con un più che consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ravvisa alcun motivo per discostarsi (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388; Cons. Stato, Sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990, Cons. Stato, Sez. III, 12 luglio 2016, n. 3086, Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6018, Cons. Stato, Sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5377).
Per i motivi suesposti, dunque, il primo motivo di ricorso non può essere accolto in quanto manifestatamente infondato.
Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente eccepiva la violazione dell’art. 4 lett. A del Disciplinare di gara, contestando, in particolare, la modifica apportata dalla Commissione di gara alla griglia dei giudizi come descritti dal disciplinare stesso.
La censura risulta priva di pregio.
Invero, la procedura di valutazione dell’offerta tecnica era disciplinata dall’art. 4, lett A della lex specialis, il quale prevedeva la ripartizione del relativo punteggio in cinque diversi criteri, analiticamente articolati in sub-criteri, a ciascuno dei quali corrispondeva un punteggio massimo assegnato dal Disciplinare.
In particolare, era previsto che all’offerta migliore relativa a ciascun criterio dovesse essere assegnato il punteggio massimo previsto per la relativa voce, con coefficiente 1.
Agli altri concorrenti che avessero formulato un’offerta inferiore, invece, la Commissione avrebbe dovuto attribuire il punteggio proporzionalmente più basso, sulla base di coefficienti numerici da 0 a 0,8 del punteggio massimo previsto per il sub-criterio.
Come emerge da una piana lettura dal verbale di gara n. 9, la Commissione, conformemente alle previsioni del bando, ha provveduto ad articolare i giudizi in termini di punteggio e non in termini di valutazione.
Infatti, ciascun membro della Commissione, ha attribuito alle singoli voci di offerta tecnica, un punteggio (1; 0,8; 0,6; 0,4; 0;2, 0) graduato secondo le previsioni della lex specialis.
Pare evidente, dunque, che contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Commissione non abbia operato alcuna modifica alla griglia dei punteggi previsti dal disciplinare, limitandosi, sic et simpliciter, a correlare a ciascun punteggio numerico – unico parametro in concreto utilizzato ai fini della valutazione – una definizione più aderente al linguaggio concreto e comune, risultando del tutto aderente al senso comune che nella scala da 0 ad 1, lo 0,6 corrisponda di per sè alla sufficienza e non al giudizio di “buono”, per come indicato nel bando.
Ma tale diversa denominazione non ha inciso in alcun modo sui parametri di valutazione utilizzati dalla Commissione, che sono rimasti quelli numerici in una scala che va da 0 ad 1.
In sostanza, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione ha valutato le offerte in termini di punteggi numerici e non di espressioni qualitative, in piena aderenza e nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla normativa speciale che regolamentava lo svolgimento della procedura.
Per i motivi suesposti, dunque, anche il secondo motivo di doglianza articolato dall’odierna censurante deve ritenersi infondato.
Con il terzo motivo di ricorso, invece, la Donato Trasporti S.r.l. contestava la valutazione delle offerte tecniche effettuate dalla Commissione giudicatrice, in quanto, in tesi, questa sarebbe incorsa in errori di stima che avrebbero cagionato, da un lato, una sottovalutazione dell’offerta avanzata dalla ricorrente, e, dall’altro, una sovrastima delle offerte avanzate dalla prima classificata.
Tuttavia, la censura in esame, così come prospettata, risulta inammissibile sotto un duplice profilo.
Innanzitutto, la deducente manca di svolgere qualsiasi contestazione nei confronti della valutazione attribuita alla seconda classificata.
Non vi è alcuna dimostrazione che, anche qualora questo Collegio dovesse accogliere il ricorso così come proposto, l’istante acquisirebbe la posizione giuridica necessaria di aggiudicataria dell’appalto, ottenendo un punteggio superiore rispetto alla Dover di Vaccaro Cosimo S.r.l., seconda classificata nella graduatoria definitiva. 
Pertanto, il terzo motivo di ricorso è essenzialmente inammissibile per difetto di interesse, in quanto la censurante non dimostra in alcun modo che, in accoglimento del presente ricorso, essa otterrebbe l’acquisizione del bene della vita a cui aspira, elemento costitutivo del substrato dell’interesse all’azione e al ricorso.
Inoltre, non vi è alcuna dimostrazione che una diversa valutazione dei singoli punteggi avrebbe potuto consentire alla ricorrente di scavalcare la prima graduata, considerato il significativo divario di punteggio tra le due offerte, pari a 24,575 punti, con la conseguenza che anche sotto questo profilo la doglianza è inammissibile per carenza di interesse. 
In parte qua, dunque, l’impugnazione in epigrafe non appare sorretta dal superamento della c.d. prova di resistenza, ovvero dalla dimostrazione della presenza di elementi specifici che, in conseguenza di una diversa valutazione dei requisiti generali della lex specialis, avrebbero consentito al ricorrente il superamento, nella graduatoria finale di gara, dell’offerta delle imprese controinteressate e di collocarsi, di conseguenza, nella posizione di prima classificata e di poter, quindi, concretamente aspirare all’aggiudicazione dell’appalto.
Ad abundantiam, sotto diverso profilo, il terzo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, considerato che parte ricorrente chiede a questo Collegio di sovrapporre in forma correttiva le proprie valutazioni a quella già  compiute dalla Commissione in sede di esame delle offerte tecniche presentate da essa e dalla prima graduata, dovendosi anche in questa sede ribadire che sfugge al sindacato del G.A. la valutazione degli apprezzamenti tecnici compiuti dall’Amministrazione.
Infatti, le contestazioni della ricorrente appaiono orientate a stimolare un’inammissibile sindacato giurisdizionale sulle valutazioni discrezionali della Commissione di gara, essendo dette censure essenzialmente incentrate sull’asserito diritto all’ottenimento di punteggi più alti, pur in relazione a parametri di natura evidentemente qualitativa.
Si rammenta, infatti, che, per costante e consolidata giurisprudenza, le valutazioni svolte dalla Commissione di gara attraverso l’attribuzione dei punteggi agli elementi costituenti l’offerta tecnica sono caratterizzate da un’ampia discrezionalità , di modo che esse sono sottratte al sindacato giurisdizionale del Giudice Amministrativo, ove non appaiano illogiche o non emergano palesi profili di erroneità  (cfr. inter plures T.A.R. Puglia, Sede di Bari, Sez. I, 8.3.2018, n. 320), chiaramente non sussistenti nel caso di specie.
In sostanza, il sindacato compiuto dal giudice di legittimità  sugli apprezzamenti tecnici effettuati dalla P.A. deve essere svolto extrinsecus, limitandosi alla rilevabilità  ictu oculi dei vizi di legittimità  dedotti, in quanto finalizzato semplicemente ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità  e non alla sostituzione dell’Amministrazione (cfr. ex multis T.A.R. Bari, Sez. I, 1 dicembre 2015 n. 1533; 19 ottobre 2017 n. 01056; Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2013, n. 978).
In proposito, in una recentissima sentenza – n. 3645/2017 – la V Sezione del Consiglio di Stato ha precisato sull’argomento che «nelle gare pubbliche da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Amministrazione non applica “scienze esatte”, che conducono ad un risultato certo e univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità , per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità  del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità , l’evidente insostenibilità  del giudizio tecnico compiuto dalla commissione giudicatrice, con la conseguenza che, ove non emergano travisamenti, pretestuosità  o irrazionalità , ma solo margini di fisiologica opinabilità  e non condivisibilità  della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Pubblica amministrazione, il Giudice Amministrativo non potrà  sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della stessa la propria”».
Ciò posto, da un attento esame della documentazione prodotta dalle parti in corso di causa, il Collegio non ritiene che nel caso di specie si siano concretizzate ipotesi di illegittimità  o di manifesta irragionevolezza in sede di valutazione delle offerte tecnica.
Da ciò consegue che, per le tutte le ragioni su esposte, il terzo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Per i motivi suesposti, dunque, il ricorso non può essere accolto in quanto in parte infondato e in parte inammissibile.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663; sez. I, 27 dicembre 2013 n. 28663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Da ultimo, in considerazione della particolare complessità  procedimentale e processuale della fattispecie in esame, oltre che della evidente peculiarità  in fatto della presente controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte infondato ed in parte inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Giuseppe Allegretta Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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