Pubblica sicurezza – Extracomunitari –  Istanza rinnovo permesso di soggiorno – Diniego – Condanna per traffico stupefacenti – Legittimità  – Ragioni

Le condanne in materia di stupefacenti sono automaticamente ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, del D. Lgs. n. 268/98 e ciò per il grave disvalore che il legislatore attribuisce, “a monte”, ai reati in questione ai fini della tutela della sicurezza pubblica.

Pubblicato il 14/05/2018
N. 00184/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00522/2018 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 522 del 2018, proposto da: 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Attilio Converso, con domicilio eletto ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;

contro
– Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– Questura di Bari, in persona del Questore pro tempore;
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici, in via Melo n. 97, hanno legale domicilio; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata in data 23 gennaio 2017 dal cittadino albanese -OMISSIS-, Cat.A.11/2017/Imm.n.55/P.S., emesso dalla Questura della Provincia di Bari in data 23 novembre 2017 e notificato in data 7 marzo 2018;
– di ogni altro atto al predetto connesso, previa sospensiva dello stesso, sia esso presupposto che conseguenziale, ancorchè non conosciuto e comunque lesivo;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 l’Avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. Attilio Converso e avv. dello Stato Lydia Fiandaca;
 

Viste le censure dalla parte ricorrente dedotte avverso la determinazione gravata;
Preso atto delle motivazioni contenute nel provvedimento impugnato, nel quale si rappresenta la condanna del ricorrente con sentenza non definitiva del Tribunale di Bari del 10 ottobre 2016 ad anni 2 e mesi 6 di reclusione nonchè ad euro 4.000,00 di multa per il reato di cui agli art. 73, commi 1 e 6 e 80, comma 2, del D.P.R. n. 309/1990;
Conseguentemente escluso che, nel quadro della sommaria delibazione propria della presente sede cautelare, le doglianze articolate con il mezzo di tutela all’esame evidenzino profili di fondatezza, sì da consentire un positivo apprezzamento del fumus boni juris inerente alla formulata istanza cautelare atteso che:
– le condanne in materia di stupefacenti sono automaticamente ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 4, comma 3; e 5, comma 5, del D. Lgs. n. 268/98 e ciò per il grave disvalore che il legislatore attribuisce, “a monte”, ai reati in questione ai fini della tutela della sicurezza pubblica;
– in presenza di tali condanne non residua alcuna sfera di discrezionalità  in capo all’Amministrazione, che è obbligata a dare immediata applicazione al disposto normativo;
Ritenuto di compensare integralmente le spese di lite fra le parti in ragione della natura della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Donatella Testini, Referendario, Estensore
Lorenzo Ieva, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Donatella Testini Giacinta Serlenga
 
 
 

IL SEGRETARIO