Pubblico impiego – Forze armate – Rapporto di servizio – Istanza assegnazione temporanea presso altra sede – Art. 42-bis d.lgs n. 51/2001 – Rigetto – Fattispecie
Dev’essere accolta l’istanza cautelare avverso il diniego di assegnazione temporanea a sede diversa che era stata richiesta dal militare per ragioni legate al ricongiungimento dei genitori nell’interesse della prole e negata dal Ministero della Difesa sul presupposto della insussistenza, nel luogo di destinazione, della mansione propria dell’interessato (missilista), considerato che ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 51/2001 il diniego può essere motivato soltanto dalla carenza o indisponibilità di un posto vacante di corrispondente posizione retributiva.
Pubblicato il 10/05/2018
N. 00174/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00498/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2018, proposto da
Vincenzo Maselli, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Stefanelli, Silvestro Carenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, Corso Alcide De Gasperi, 310;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato in Bari, Via Melo, 97
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento emesso in data 21.2.2018 dal Capo del Dipartimento Generale Impiego del Personale – Ministero della Difesa, con cui è stata respinta la domanda presentata il 25.1.2018 dal ricorrente ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001, finalizzata ad ottenere l’assegnazione temporanea presso la sede di Milano, nonchè ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, sul piano generale:
– che ad avviso della Corte costituzionale “il d.lgs. n. 151 del 2001 rappresenta l’esito di un’evoluzione legislativa che ha modificato profondamente la disciplina della tutela della maternità , estendendo al padre lavoratore ed ai genitori adottivi i diritti in precedenza spettanti alla sola madre, a protezione del preminente interesse della prole” (sentenza 14 ottobre 2005, n. 385);
Rilevato, nel caso di specie:
– che non sembra essere stata contestata dall’Amministrazione la vacanza di posti in organico, nella medesima posizione retributiva, presso la richiesta sede di Milano, essendosi – di contro – concentrate le ragioni di diniego sulla mancanza della mansione di “missilista” presso la possibile ed alternativa sede di destinazione;
– che, tuttavia, la disciplina di cui all’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 espressamente subordina l’assegnazione temporanea “alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”: il che depone per l’infondatezza dell’opposto profilo di natura mansionistica;
– che, conseguentemente, sono ravvisabili i presupposti per disporre il riesame dell’istanza del ricorrente, tenendo conto delle statuizioni contenute nella presente ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima),
accoglie la domanda di sospensione cautelare ai fini del riesame.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 19 settembre 2018.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Angelo Fanizza, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Angelo Fanizza | Angelo Scafuri | |
IL SEGRETARIO