Procedimento amministrativo  – Dichiarazione pubblico ufficiale – Fede privilegiata – Limiti –  Fattispecie

Non è assistita da fede privilegiata la dichiarazione del Comandante della Polizia locale ove affermi non già  un fatto derivante da un’attività  di controllo puntuale e costante, bensì una circostanza negativa continuativa (nella specie non risultava al Comando lo svolgimento all’interno dei locali per cui è causa l’organizzazione di festini di carnevale, attività  che era stata viceversa oggetto di un’ingiunzione comunale per il ripristino del locale all’uso autorizzato di deposito  commerciale).  

Pubblicato il 29/09/2017
N. 00358/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00912/2017 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 912 del 2017, proposto da Liotino Donato, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Leogrande, domiciliato ex art. 25 cod. proc. amm. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari in Bari, piazza Giuseppe Massari, 6; 

contro
Comune di Sammichele di Bari, Comune di Sammichele di Bari – Area Tecnica, non costituiti in giudizio; 

nei confronti di
Liotino Rosa, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Leonardo Deramo e Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio Leonardo Deramo in Bari, via F. S. Abbrescia, 83/B;

per la revocazione,
previo provvedimento monocratico cautelare di sospensione inaudita altera parte,
ex art. 56 cod. proc. amm.,
nonchè previa adozione di preliminare misura collegiale di sospensione,
ex art. 55 cod. proc. amm.,
– della sentenza n. 138/2017 del 31/01/2017, pubblicata il 16/02/2017 che così dispone: «PQM Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso principale come integrato dai motivi aggiunti: Dichiara in parte inammissibile e, in parte, infondato, il ricorso; Respinge il ricorso per i motivi aggiunti. Respinge la domanda risarcitoria. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Sammichele di Bari, che liquida in € 2.000,00 oltre accessori come per legge. Compensa le spese tra il ricorrente e Liotino Rosa (¦)».
– di ogni ulteriore provvedimento e/o decisione, comunque presupposto e/o connesso, ancorchè non conosciuto;
nonchè per il risarcimento del danno conseguente, comunque connesso e/o collegato, all’illegittima condotta delle controparti;
per la declaratoria di nullità  e comunque per l’annullamento
– della determinazione n. 174 del 07/07/2016 Reg. Set. n. 84 del 07/07/16;
– nonchè di ogni ulteriore provvedimento, ed in particolare:
– della nota del Comune di Sammichele di Bari – Area Tecnica – prot. n. 4810 del 07/06/2016;
– dell’ordinanza n. 21/2008 prot. n. 5345 del 12/06/2008, notificata il 16/06/2008 (…) per la parte ritenuta ancora efficace e vigente, pur se regolarmente ed integralmente ottemperata nel termine di legge;
– di ogni ulteriore atto, provvedimento (…);
per la declaratoria di nullità  e comunque per l’annullamento
– della determinazione n. 178 del 11/07/2016 – Reg. Sett. n. 86 (senza ulteriore data di registrazione), mai notificata;
– della determinazione n. 174 del 07/07/2016 – Reg. Sett. n. 84 del 07/07/2016;
– della nota di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, ai sensi dell’art. 31 co. 4 del DPR 380/2001 della determinazione n. 178 del 11/07/2016;
– della nota di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, ai sensi dell’art. 31 co. 4 del DPR 380/2001 della determinazione n. 174 del 07/07/2016, notificata il 08/07/2016;
– nonchè di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, presupposto e/o conseguente (¦) il tutto come di seguito:
– precedente determinazione n. 174 del 07/07/2016 – Reg. Sett. n. 84 del 07/07/16 (…);
– nota del Comune di Sammichele di Bari – Area Tecnica – prot. n. 4810 del 07/06/2016 (¦);
– ordinanza n. 21/2008 prot. n. 5345 del 12/06/2008, notificata il 16/06/2008 ed emessa dal Comune di Sammichele di Bari (¦);
– nota del Comune di Sammichele di Bari prot. n. 2540 del 23/03/2009 (¦);
– ogni ulteriore atto e/o provvedimento, presupposto e/o conseguente, comunque collegato e/o connesso, ancorchè non meglio specificato e/o conosciuto;
nonchè per la corretta esecuzione, prescrivendo le relative modalità , ed eventualmente con nomina di un commissario ad acta, della sentenza del T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, n. 1195/2015, depositata in data 4 agosto 2015, mai notificata al ricorrente;
nonchè per il risarcimento del danno ingiustamente patito derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività  amministrativa e dal mancato esercizio di quella obbligatoria;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Liotino Rosa;
Vista la domanda di adozione di misura cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto gli artt. 55 e 98 cod. proc. amm.;
Vista, altresì, l’istanza presentata in data 11 settembre 2017 di autorizzazione al deposito materiale del DVD, costituente allegato n. 29, denominato “DVD Contenente l’integrale file audio delle due investigazioni” e riservata la decisione sul punto nella fase del giudizio di merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 per le parti i difensori come da verbale di udienza;
 

Rilevato che:
– l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione n. 21/08 -alla data del 16.2.2015- da parte di Liotino Donato costituisce un “punto controverso” nell’ambito del ricorso r.g. n. 858/2016 (cfr. memorie finali rese in quel giudizio), su cui l’impugnata sentenza n. 138/2017 si è espressamente pronunciata a pag. 10 – punto 8.1 e che, conseguentemente, non sono ravvisabili i presupposti dell'”errore di fatto revocatorio” ex art. 395, n. 4 cod. proc. civ.;
– il Giudice amministrativo, infatti, nella sentenza n. 138/2017 (pag. 10 – punto 8.1) evidenzia che:
«8.1 – Parte ricorrente lamenta l’omessa considerazione dell’intervenuta ottemperanza all’ingiunzione n. 21/08, secondo quanto accertato nel verbale P.M. n. 514/ del 4/3/09.
Il motivo è infondato.
Come statuito dal Consiglio di Stato, infatti, “la legittimità  dell’atto di acquisizione va esaminata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente alla data della sua emanazione” (cfr. Cons. Stato, VI, 4 ottobre 2013, n. 4913) – Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 15/4/15 n. 1927.
Ne deriva che, nella perdurante efficacia dell’ingiunzione n. 21/08 (a torto o a ragione non “ritirata” all’esito del positivo accertamento del marzo 2009), legittimamente il Comune ha concluso la procedura sanzionatoria con la determina di acquisizione, essendo stato verificato nel febbraio 2015 (per effetto dell’istruttoria disposta da questo Tribunale nel corso del giudizio n. r.g. 1002/09, concluso con la sentenza 1195/15) che la destinazione del locale (deposito) non era stata ripristinata o – meglio – che nuovamente risultavano apposti arredi e impianti incompatibili con l’uso prescritto.»;
– non vi è stato, pertanto, alcun “errore di fatto revocatorio” ex art. 395, n. 4 cod. proc. civ. (rectius errata percezione degli atti del giudizio da parte del Giudice derivante da svista o abbaglio dei sensi secondo costante giurisprudenza [cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2015, n. 655]);
– una diversa valutazione della suddetta circostanza avrebbe potuto unicamente essere oggetto di appello al Consiglio di Stato (nel caso di specie omesso);
-conseguentemente, ricorre il motivo di inammissibilità  di cui all’art. 106, comma 3 codice del processo amministrativo in forza del quale “Contro le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l’appello”;
Ritenuto altresì che:
– lo stesso ricorso per revocazione (notificato in data 22.8.2017) appare essere in ogni caso tardivo con riferimento al motivo relativo all’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4 cod. proc. civ.;
– relativamente a detta specifica ipotesi di revocazione, il dies a quo per l’impugnazione è infatti rappresentato – ai sensi degli artt. 92 cod. proc. amm. e 326 e 327 cod. proc. civ. – dalla data di pubblicazione della sentenza (ai fini della decorrenza del termine lungo di impugnazione) o dalla data di notificazione della stessa (ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione);
– nel caso di specie, la sentenza è stata notificata in data 27.2.2017 e il ricorso per revocazione soltanto il 22 agosto successivo, con conseguente scadenza del termine breve di 60 giorni previsto per la proposizione del ricorso per revocazione con riferimento al motivo di cui all’art. 395, n. 4 cod. proc. civ.,;
– pertanto, si è formato il giudicato con riferimento alla contestata circostanza della inottemperanza, da parte del Liotino, all’ordinanza n. 21/2008, non essendo stato proposto tempestivamente nè appello dinanzi al Consiglio di Stato nè, comunque, tempestiva azione revocatoria ex art. 395, n. 4 cod. proc. civ.;
Ritenuto, inoltre, che l’accertamento del 16.2.2015 (relativo allo stato dei luoghi) non possa essere valutato alla stregua di un “falso revocatorio” in conseguenza della dichiarazione resa in data 29.7.2017 dal Comandante della Polizia Locale (secondo cui dal 20.10.2014 non risultava al Comando essersi svolta all’interno dei locali per cui è causa l’organizzazione dei tradizionali festini di carnevale), non potendo questa considerarsi assistita da fede privilegiata in assenza del riferimento ad un’attività  di controllo puntuale e costante, riferendosi ad un fatto negativo continuativo;
Ritenuto, infine, che le altre censure dedotte dal Liotino con il ricorso per revocazione costituiscano mera riproposizione dei motivi del ricorso r.g. n. 858/2016 (definito con la gravata sentenza n. 138/2017) e che, pertanto, avrebbero potuto al più essere oggetto di tempestivo appello dinanzi al Consiglio di Stato;
Ritenuto, in conclusione, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris per la concessione della invocata misura cautelare;
Ritenuto che, in considerazione della peculiarità  della controversia, sussistono giuste ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Cocomile Giacinta Serlenga
 
 
 

IL SEGRETARIO