Contratti pubblici – Gara – Bando – Servizi di architettura e ingegneria – RTP – Possesso requisiti – Indicazione nel bando delle percentuali di requisiti ex art. 261, co.7, d.P.R. n. 207/2010 – Mera facoltà – Conseguenze
Non è passibile di eterointegrazione la clausola del bando che preveda i requisiti delle mandanti e della mandataria di un RTP di professionisti per l’affidamento di un servizio attinente l’architettura e l’ingegneria in misura diversa da quella prevista dall’art. 261, co.7, del d.p.R. n. 207/2010 (per il quale la mandataria deve possedere una percentuale minima dei requisiti che non può eccedere il 60% e i restanti requisiti devono essere posseduti cumulativamente dalle mandanti), considerato che l’applicazione di tali ultimi requisiti è facoltativa, deve essere prevista nel bando e adeguatamente motivata.
Pubblicato il 05/07/2017
N. 00262/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00647/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2017, proposto da:
Techin S.r.l., Studio Associato St.Ar.T., Studio Geol. Maria Serafina Gaudiano, Studio Agr. Vito Massaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Verdebello in Bari, via Don Guanella n. 15/G;
contro
Comune di Molfetta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Marciano, domiciliato presso la Segreteria del Tar, piazza Massari n. 6, ex art. 25 cpa;
nei confronti di
Consorzio Taiga S.r.l., Studio Associato Lsb Architetti Associati, Associazione Professionale Civico13 Studio Architetti, Giulio Pietro Binetti non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione dirigenziale n. 248 del 02.05.2016, del Dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di Molfetta nella parte in cui aggiudicava in via definitiva l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la progettazione preliminare, definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed attività specialistiche inerenti l’attività geologica per il “Progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’area attrezzata parco urbano di mezzogiorno Powell Baden” al costituendo RTP composto da Consorzio TAIGA s.r.l., Studio associato LSB Architetti associati, Studio Architetti CIVICO13, ing. Giulio Piero Binetti;
– della nota prot. n. 30274 del 26.05.2017 del Dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di Molfetta;
– di tutti i verbali di gara, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione del costituendo RTP Taiga s.r.l.;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Molfetta;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che anche il Comune, nelle proprie difese, ammette il difetto del requisito indicato dall’art. 7.2 del bando per le mandanti;
Ritenuto che la clausola del bando non può essere disattesa e non ricorre alcuna ipotesi di eterointegrazione, in quanto l’art. 261, co 7, DPR n. 207/2010 prevede solo una facoltà delle stazioni appaltanti in ordine alla formulazione delle previsioni di bando;
Ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, con compensazione delle spese di lite della presente fase, attesa la novità della questione esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti impugnati .
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 10.1.2018.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Desirèe Zonno | Angelo Scafuri | |
IL SEGRETARIO