1. Contratti pubblici – Gara – Bando – Contenuto – Eterointegrazione
2. Contratti pubblici – Valutazione delle offerte – Discrezionalità tecnica – Sindacabilità – Limiti
3. Contratti pubblici – Valutazione delle offerte – Specifiche tecniche – Giudizio di equivalenza – Discrezionalità tecnica – E’ tale
4. Contratti pubblici – Rischio perdita finanziamenti – Esecuzione d’urgenza – E’ legittima
1. Quando la lex specialis di gara non riproduca una norma imperativa dell’ordinamento giuridico, soccorre al riguardo il meccanismo di integrazione automatica, di tal che la normativa dettata in materia entra a far parte della lex specialis della procedura di evidenza pubblica, senza la necessità che la cogenza delle relative prescrizioni venga prevista nel bando.
2. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.A. è consentito quale controllo non solo meramente estrinseco ed indiretto di logicità e ragionevolezza, ma anche intrinseco e di cognizione diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche, sia sotto il profilo della loro correttezza, sia con riguardo al criterio tecnico ed al relativo procedimento applicativo, con il limite costituito in ogni caso dalla impossibilità per il giudice di sovrapporre la propria valutazione tecnica a quella dell’Amministrazione.
3. La valutazione sulla equivalenza dei prodotti offerti dai concorrenti rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis ha natura tecnico-discrezionale ed in quanto tale è sindacabile dal giudice amministrativo entro stretti limiti.
4. E’ legittima l’esecuzione d’urgenza delle prestazioni oggetto dell’appalto fondata sulla necessità di evitare la perdita dei finanziamenti.
Pubblicato il 25/05/2017
N. 00521/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01363/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1363 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cos.Eco. Costruzioni Ecologiche S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore e Michaela De Stasio, con domicilio eletto presso Michaela De Stasio, in Bari, via N. Pizzoli, 8;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Cioffi e Rossana Lanza, con domicilio eletto presso Rosa Cioffi, in Bari, via Principe Amedeo, 26;
nei confronti di
Comer Sud S.p.A., nella qualità di capogruppo mandataria in A.T.I. con Longo Euroservice S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Di Donna e Domenico Damato, con domicilio eletto presso Michele Didonna, in Bari, via Cognetti, 58;
per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari,
della determinazione dirigenziale Ripartizione Stazione Unica Appaltante prot. n. 2015/160/021111 del 14.10.2015, comunicata con nota prot. n. 244902 del 14.10.2015, recante aggiudicazione definitiva in favore dell’A.T.I. Comer Sud S.p.A. – Longo Service S.r.l. della procedura aperta F14001:P.O. FESR 2007 – 2013 Asse II^ – Linea di Intervento 2.5 azione 2.5.1 – Fornitura di mezzi ed attrezzature per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata nel Comune di Bari;
dell’aggiudicazione provvisoria, comunicata con nota p.e.c. prot. n. 128607 del 28.5.2015, dei verbali di gara, nonchè degli atti relativi al subprocedimento di verifica del possesso dei requisiti, inclusi tutti quelli relativi al subprocedimento di verifica della equivalenza del prodotto offerto e di verifica della superficie destinata ad officina dichiarati dalla Longo Euroservice;
della nota prot. n. 247645 del 19.10.2015 e della determinazione dirigenziale Ripartizione Tutela Ambiente – Sanità – Igiene n. 2015/250/00217 del 16.10.2015, con cui si dispone la consegna in via d’urgenza, sotto riserva di legge ed in pendenza della stipula del contratto, della fornitura de qua;
della nota della Ripartizione Tutela Ambiente prot. n. 256133 del 27.10.2015, con cui si consente l’accesso solo parziale agli atti del procedimento;
nonchè di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto, ivi concluse le note prot. n. 128607 del 28.5.2015, n. 148330 del 22.6.2015, n. 170680 del 16.7.2015, prot. n. 199866 del 2.9.2015, n. 184679 del 4.8.2015, prot. n. 191012 del 13.8.2015, prot. n. 199027 del 1.9.2015; prot. n. 195841 del 25.9.2015, prot. n. 195850 del 25.8.2015, prot. n. 201418 del 3.9.2015; prot. n. 208375 del 11.9.2015, n. 201515/15, prot. n. 210889 del 15.9.2015; prot. 219541 del 24.9.2015; il parere dell’Avvocatura comunale di cui alla nota prot. n. 216518 del 22.9.2015; la nota prot. n. 237259 del 7.10.2015, nonchè la lex specialis in parte qua;
e per la condanna
della Amministrazione intimata al risarcimento dei danni in forma specifica ed, in subordine, per equivalente, con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e di Comer Sud S.p.A., nella qualità di capogruppo mandataria in A.T.I. con Longo Euroservice S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2017 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 30.10.2015 e depositato in Segreteria il 31.10.2015, la Cos.Eco. Costruzioni Ecologiche S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Con il ricorso in esame la società menzionata esponeva che il Comune di Bari, con bando di gara spedito alla G.U.U.E. il 4.12.2014, indiceva una procedura aperta per l’aggiudicazione della “Fornitura di mezzi ed attrezzature per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata nel Comune di Bari”, per un valore a base d’asta pari ad € 2.048.000,00, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La spesa relativa all’appalto in parola veniva finanziata con fondi regionali nell’ambito del P.O. FESR 2007 – 2013, Asse II, Linea di Intervento 2.5. Azione 2.5.1., giusta Determinazione Dirigenziale n. 2014/250/00204 del 10.10.2014.
Alla gara partecipavano n. 4 operatori economici, i quali, nella prima seduta pubblica, a seguito della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali, venivano tutti ammessi alle successive fasi di gara.
In particolare, nelle sedute di gara successive, la nominata Commissione Giudicatrice procedeva alla valutazione tecnica delle offerte presentate da ciascun concorrente ed alla attribuzione del relativo punteggio secondo i criteri e i sub-elementi previsti dall’art. 5 lett. a) del Capitolato speciale di appalto.
Per la partecipazione alla gara, il Capitolato speciale di appalto, richiedeva ai concorrenti, per quanto qui di interesse:
– all’art. 4 (Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione) di garantire “il possesso ovvero la disponibilità , in caso di aggiudicazione, di un centro di assistenza, diretto o autorizzato, presente nel raggio di Km 100 dalla sede dell’AMIU Puglia Spa, per gli interventi in garanzia e manutenzione delle attrezzatture proposte”, nonchè “la disponibilità e l’impegno del suddetto centro di assistenza ad effettuare l’assistenza postvendita”;
– all’Allegato 1 e 2 (Caratteristiche tecniche mezzi e attrezzature) di offrire veicoli con “cambio automatico: tipo ALLISON”.
A seguito della procedura di valutazione dei plichi pervenuti, il Comune aggiudicava provvisoriamente l’appalto alla A.T.I. Comer sud S.p.A. – Longo Euroservice S.r.l., per aver ottenuto il miglior punteggio complessivo di 90,14 punti, rispetto a quello dell’attuale ricorrente, posizionatasi al secondo posto della graduatoria con un punteggio complessivo di 84,06 punti.
Ricevuta comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, con apposito preavviso di ricorso ex art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006, datato 7.7.2015, la Cos.Eco. Costruzioni S.r.l. sollecitava l’Amministrazione comunale ad agire in autotutela per l’annullamento dell’aggiudicazione, deducendo, per un verso, che i prodotti offerti dall’aggiudicataria fossero difformi e non equivalenti rispetto a quanto richiesto dal Capitolato speciale di appalto, e, per altro verso, che la dichiarazione in ordine alla superficie dell’officina proposta in sede di offerta dalla stessa A.T.I. fosse mendace.
Istruito e concluso il subprocedimento di verifica ex art. 243 bis del Codice degli appalti, con nota prot. n. 184679 del 4.8.2015, il R.U.P. comunicava alla ricorrente l’insussistenza delle condizioni e dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di autotutela formulata, concludendo per la piena validità dell’offerta dell’A.T.I. Comer Sud S.p.A. – Longo Euroservice S.r.l..
Seguiva la Determinazione Dirigenziale Ripartizione Stazione Unica Appaltante n. 2015/160/021111 del 14.10.2015, con cui il Comune di Bari procedeva all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’A.T.I. e quella n. 2015/250/00217 del 16.10.2015, con cui la Ripartizione Tutela Ambiente – Sanità – Igiene disponeva la consegna della fornitura dei mezzi e delle attrezzature in via d’urgenza, in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 11, comma 9 e 12, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 302, comma 2, del d.p.r. 207/2010.
Il relativo contratto veniva poi stipulato in data 23.12.2015.
Avverso tali esiti di gara insorgeva la ricorrente, deducendo i seguenti motivi di censura:
1) Violazione lex specialis. Violazione artt. 2, 46 e 68, d.lgs. n. 163/2006. Violazione dei principi di par condicio tra i concorrenti e trasparenza. Violazione artt. 46, 47, 71, 75 e 76 d.p.r. n. 445/2000. Eccesso di potere per carente istruttoria, difetto di motivazione. Illogicità manifesta. Sviamento. Illegittimità diretta e derivata.
In particolare, l’aggiudicazione all’A.T.I. sarebbe stata, in tesi, da ritenere illegittima per mancata conformità tecnica dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto come caratteristiche minime dal Capitolato speciale di appalto.
2) Violazione artt. 38, 46 e 48 d.lgs. n. 163/2006. Violazione artt. 87 e 88, d.lgs. n. 163/2006. Violazione artt. 75 e 76 d.p.r. 445/2000. Violazione artt. 49, d.lgs. n. 163/2006 e 88 d.p.r. n. 207/2010. Violazione art. 495 c.p.. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione, disparità di trattamento. Sviamento. Illogicità diretta e derivata.
L’aggiudicazione all’A.T.I. sarebbe stata altresì censurabile come illegittima per presunta mancata disponibilità da parte della suddetta società della superficie da destinare ad officina di assistenza.
3) Violazione lex specialis. Violazione artt. 2 e 46, d.lgs. n. 163/2006. Violazione dei principi di parcondicio tra i concorrenti e trasparenza. Eccesso di potere per carente istruttoria, difetto di motivazione. Illogicità manifesta. Sviamento. Illegittimità diretta e derivata.
Si riteneva altresì che la stazione appaltante avesse erroneamente attribuito un punteggio all’A.T.I. aggiudicataria relativamente ad uno dei sottoparametri previsti dal bando di gara.
4) Violazione sotto altro profilo delle disposizioni indicate in rubrica dei motivi di ricorso sub. 1, 2 e 3. Violazione ed erronea applicazione artt. 11, co. 9 e 12, d.lgs. n. 163/2006 e art. 302, co.2, d.p.r. n. 207/2010. Violazione artt. 24 e 97 Cost.. Eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria. Sviamento. Illegittimità diretta e derivata.
Veniva sostanzialmente addotta da parte ricorrente l’insussistenza dei motivi di urgenza che avrebbero determinato la necessaria consegna, sotto riserva di legge, dell’appalto in esame.
5) Violazione art. 13, d.lgs. n. 163/2006. Violazione artt. 24 e 97 Cost.. Eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria. Sviamento.
In sintesi, veniva censurato il diniego da parte dell’Amministrazione procedente di accesso integrale agli atti del procedimento di gara sottoposto a scrutinio.
Inoltre, con motivi ulteriori depositati in Segreteria in data 27.11.2015, la ricorrente ribadiva i medesimi motivi di gravame sub 1) e 2), corredando la narrazione di ulteriori circostanze di fatto.
Sulla scorta di queste doglianze, la ricorrente avanzava richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati ai fini dell’annullamento e proponeva istanza di condanna del Comune di Bari al risarcimento dei danni, in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
Con atto depositato il 16.11.2015 si costituiva in giudizio la Società controinteressata, eccependo sull’inammissibilità del ricorso e argomentando sull’infondatezza del gravame.
Con memoria di costituzione pervenuta in Segreteria in data 13.12.2015 si costituiva in giudizio il Comune di Bari, contestando le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 668/2015 veniva respinta l’istanza di misure cautelari.
Con ordinanza n. 192/2016 veniva accolta l’istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a., formulata nel corpo dei “motivi ulteriori”, avente ad oggetto l’accesso alle note prot. n. 208375 del 11.9.2015 e prot. n. 216518 del 22.9.2015 relative agli atti del procedimento di gara.
Con ordinanza n. 945/2016 veniva, invece, dichiarata inammissibile l’istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a., depositata da parte ricorrente in data 16.3.2016, avente ad oggetto l’accesso integrale alla documentazione concernente la fase esecutiva dell’appalto aggiudicato.
All’udienza pubblica del 22.3.2017 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.
Per esigenze di ordine espositivo, si ritiene di dover preliminarmente sgomberare il campo della domanda dal quinto motivo di ricorso, relativo all’accesso agli atti, avendo l’Amministrazione comunale osteso tutta la documentazione richiesta, con particolare riguardo a quella ritenuta accessibile in base ai provvedimenti citati, in atti.
Per quanto attiene, invece, alle obiezioni di cui ai punti sub 1), 2) e 3), ulteriormente approfondite nell’atto dei motivi ulteriori, la ricorrente lamenta plurimi vizi di legittimità in ordine alla determinazione di aggiudicazione dell’appalto in favore dell’A.T.I. Comer Sud S.p.A. – Longo Euroservice S.r.l., facendo leva su valutazioni di carattere essenzialmente tecnico, inidonee ad evidenziare profili di illogicità ed irragionevolezza delle scelte in concreto operate dall’Amministrazione.
Segnatamente, non è innanzitutto condivisibile la doglianza relativa all’assenza in capo alla società aggiudicataria della pretesa caratteristica tecnica del “cambio automatico: tipo ALLISON”, di cui dovevano essere dotati gli automezzi offerti, ai sensi dell’Allegato 1 e 2 del Capitolato speciale di appalto.
In particolare, la parte ricorrente censura la violazione della legge di gara nella misura in cui non si sia esclusa l’A.T.I. aggiudicataria per aver offerto un prodotto difforme da quanto richiesto dal C.S.A., ossia un cambio Mercedes in luogo di quello Allison, essendosi anzi ritenuto di attribuirle un punteggio superiore a quello dalla medesima ottenuto.
Occorre precisare che tale questione era stata già affrontata nell’ambito del procedimento avviato dalla Ripartizione Igiene e Ambiente in seguito alla notifica, da parte della ricorrente, del preavviso di ricorso ex art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006 e si era risolta con una pronuncia di insussistenza dei presupposti per l’esclusione dell’A.T.I. aggiudicataria.
Esaminate, infatti, le deduzioni e le controdeduzioni, nonchè la documentazione fornita dai contendenti, valutato il C.S.A., in particolare l’art. 1, comma terzo, dove è espressamente riportato che le caratteristiche tecniche per i mezzi e le attrezzature indicate negli Allegati 1 e 2 al capitolato costituiscono esclusivamente un parametro di riferimento, ed analizzato il contenuto degli Allegati 1 e 2, la Commissione di gara aveva ritenuto che “il riferimento indicato in CSA al “tipo” Allison chiaramente” consentiva “di offrire un prodotto non identico al cambio Allison, bensì equivalente”. Sotto il profilo tecnico, inoltre, la Commissione aveva precisato che i mezzi proposti dall’aggiudicataria fossero dotati di “un cambio che può certamente definirsi automatico ed equivalente, dal punto di vista della funzionalità , a quello previsto dal CSA”.
Quanto esposto risulta essere in linea con i principi vigenti in materia di contrattazione pubblica ed, in particolare, per quanto di interesse, con l’art. 68 del D.Lgs. 163/2006, riformato dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
L’art. 68, rubricato “Specifiche tecniche” prevede, infatti, che, quando le stazioni appaltanti si avvalgono della possibilità di prescrivere determinate specifiche tecniche, queste ultime devono essere tali da consentire pari accesso degli operatori alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.
Sicchè, “salvo che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata [¦], nè far riferimento a un marchio [¦] che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intellegibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile” applicando quelle modalità di formulazione di cui al comma 5. “In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall’espressione «o equivalente»”.
Stabilito che è imposta all’Amministrazione la stretta osservanza di tali prescrizioni, la giurisprudenza amministrativa si è orientata nel ritenere che quando la lex specialis di gara non riproduca una norma imperativa dell’ordinamento giuridico, soccorre al riguardo il meccanismo di integrazione automatica, di tal che la normativa dettata in materia entra a far parte della lex specialis della procedura di evidenza pubblica, senza la necessità che la cogenza delle relative prescrizioni venga prevista nel bando (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 467 del 31 gennaio 2012).
Ne deriva che, nel caso in esame, il modello di cambio espressamente menzionato nel Capitolato non poteva che fungere da oggettiva comparazione, ovvero da esempio, e non da prodotto esclusivo di fornitura, tale da doversi disporre la conseguente eliminazione delle offerte, come quella della controinteressata, munite di caratteristiche di prodotto analoghe, seppure non identiche.
Dal punto di vista, invece, della valutazione amministrativa della supposta equivalenza del prodotto offerto dalla società aggiudicataria, appare utile rilevare come il profilo in questione sia sicuramente afferente a una valutazione tecnico discrezionale, sindacabile pertanto dal Giudice Amministrativo solo entro stretti limiti.
Occorre, infatti, ancora una volta ribadire come tra le problematicità più frequenti che si sono tradizionalmente poste con riferimento all’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione vi è quella in ordine al sindacato giurisdizionale di tale potere e ai relativi limiti.
Com’è noto, essendo stata superata la concezione di intrinseca insindacabilità sugli apprezzamenti tecnici compiuti dalla Pubblica Amministrazione, essendosi parimenti eclissata l’impropria dissoluzione della valutazione tecnica nel giudizio di merito, è stata ammessa in dottrina ed in giurisprudenza la possibilità di un controllo, non solo meramente estrinseco ed indiretto di logicità e ragionevolezza, ma anche intrinseco e di cognizione diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche, sia sotto il profilo della loro correttezza, sia con riguardo al criterio tecnico ed al relativo procedimento applicativo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 601 del 9 aprile 1999).
Tuttavia, secondo la consolidata giurisprudenza in materia, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, la censurabilità della discrezionalità tecnica “non deve mai arrivare alla sostituzione del giudice all’amministrazione” (cfr. inter plures Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 829 del 27 febbraio 2006).
Si ritiene, pertanto, che il giudice possa “solo verificare la logicità , la congruità , la ragionevolezza e l’adeguatezza del provvedimento e della sua motivazione, la regolarità del procedimento e la completezza dell’istruttoria, l’esistenza e l’esattezza dei presupposti di fatto posti a fondamento della deliberazione. Per quanto attiene al merito amministrativo, invece, il sindacato del giudice deve arrestarsi dopo aver verificato la legittimità delle regole tecniche sottostanti alla scelta dell’amministrazione, poichè diversamente vi sarebbe un’indebita sostituzione del giudice all’amministrazione, titolare del potere esercitato” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 657 del 9 febbraio 2015).
Il giudice non può, dunque, sovrapporre la propria valutazione tecnica all’operato dell’Autorità ogniqualvolta si è di fronte a giudizi opinabili e a discipline di riferimento inesatte (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 1054 del 25 febbraio 2003).
Orbene, delineato l’ambito di estensione della giurisdizione amministrativa in materia, il Collegio ritiene che la minuta analisi prodotta in atti dalla ricorrente, con numerosi riferimenti ai principi di funzionamento dei dispositivi meccanici al fine di rendere un confronto prestazionale tra i veicoli offerti in gara, seppure supportata da perizia tecnica, non può essere assunta a misura del sindacato giurisdizionale, dal momento che mancano profili di manifesta illogicità ed incongruità delle valutazioni amministrative censurate. Ove non si statuisse in tal senso, ma nel senso auspicato dalla parte ricorrente, all’apparir del vero vi sarebbe un’indebita sostituzione del Giudice in valutazioni caratterizzate da elevata discrezionalità tecnica, di per sè riservate all’Amministrazione.
Per quanto precede, si ritiene di dover concludere nel senso dell’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente sostiene l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione appaltante nella misura in cui non si è provveduto ad escludere dalla gara l’aggiudicataria per aver reso una dichiarazione mendace circa l’estensione della superficie a sua disposizione da destinare ad officina.
Rispetto a tale pretesa irregolarità dell’offerta dell’A.T.I., si deve rilevare, in primo luogo, che il bando di gara non chiedeva di specificare l’estensione del centro di assistenza da garantire, ma solo di indicarne il possesso o la disponibilità , “in caso di aggiudicazione”, in una zona presente nel raggio di Km 100 dalla sede dell’AMIU Puglia S.p.A., e tanto veniva fatto in sede di redazione dell’offerta da parte dell’aggiudicataria.
In particolare, risulta dagli atti che la Comer Sud S.p.A. – Longo Euroservice S.r.l. dichiarava di possedere “presso la propria sede una superficie complessiva destinata a officina di oltre 60.000 mq” e che tale dichiarazione veniva valutata da parte della Commissione di gara ai fini dell’attribuzione del punteggio, ai sensi dell’art. 5, punto a.1.3) del C.S.A..
La presente doglianza veniva eccepita dalla ricorrente anche in sede di preavviso di ricorso ex art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006 ed in tale occasione l’Amministrazione comunale si era peritata di richiedere all’A.T.I. Comer Sud S.p.A. idonea documentazione tecnico-giuridica comprovante la titolarità e l’estensione dell’area dichiarata. L’esame della documentazione tecnica pervenuta aveva indotto la Commissione a ritenere accertata la disponibilità giuridica della superficie dichiarata in sede di gara e a rinviare l’accertamento dell’effettiva disponibilità materiale alla fase della consegna dei mezzi.
Ad avviso di questo Collegio, ciò risulta essere in linea con le prescrizioni del Capitolato speciale di appalto, le quali subordinavano l’ammissione alla gara alla sola dichiarazione di garanzia del possesso e della disponibilità della superficie nell’area indicata, rimettendo, invece, la constatazione dell’effettiva disponibilità materiale alla fase successiva all’aggiudicazione e l’indicazione della sua estensione ad un mero criterio di valutazione dell’offerta da parte della Stazione appaltante. Valutazione che non può non ritenersi di tipo tecnico discrezionale, afferendo anzi a profili di stretto contenuto prestazionale, risultando, pertanto, come tale insindacabile nel merito da questo Collegio.
Appare opportuno, ulteriormente, precisare che non meritano accoglimento le censure di parte ricorrente aventi ad oggetto la violazione dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 avuto riguardo al contegno tenuto dall’Amministrazione comunale nel corso dell’istruttoria del subprocedimento di verifica promosso ex art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006.
Il Collegio ritiene che non si sarebbe trattato di vero soccorso istruttorio, ma di esercizio da parte della Stazione appaltante della facoltà di richiedere ulteriore documentazione pur in presenza di un’offerta conforme alla normativa di gara.
Rispetto a quanto sin qui rilevato, non può trovare accoglimento, infine, il terzo motivo di censura in quanto inidoneo ad inficiare la valutazione tecnico discrezionale operata dall’Amministrazione.
L’odierna deducente contesta, infatti, l’attribuzione del punteggio massimo che la Commissione di gara rendeva nei confronti dell’A.T.I. aggiudicataria, con riferimento al criterio di valutazione degli autocompattatori di cui al punto a.2.12) dell’art. 5 del C.S.A. (Sistema Voltacontenitori), evidenziando la sua erroneità ed illogicità avendo quest’ultima offerto un sistema congiunto rispetto a quello disgiunto proposto dalla stessa ricorrente.
Tale contestazione incide, invero, su un’attività caratterizzata da un apprezzamento globale degli elementi qualitativi del sistema proposto dall’aggiudicataria e, pertanto, ancora una volta sintomatica dell’esercizio di un’ampia discrezionalità tecnica.
Tutto ciò premesso, si deve rilevare che l’Amministrazione comunale perveniva alle conclusioni di gara attraverso una complessiva valutazione tecnica, formulata facendo riferimento ad ognuno degli analitici criteri e specifici indicatori previsti dal Capitolato speciale di appalto e tenendo altresì conto di tutte le risultanze documentali pervenutele. L’intera attribuzione dei punteggi avveniva, dunque – per quanto possibile rilevare nella presente sede – con esattezza e correttezza, stante l’insussistenza di carenze istruttorie e di risultati macroscopicamente erronei.
In definitiva, tale valutazione si qualificava come espressione di un giudizio riservato ad un competente organo collegiale, composto da esperti appositamente nominati e formati con un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee alla cognizione di istituzionale spettanza di questo Collegio, dal cui sindacato, di conseguenza, sfugge.
Non riescono, inoltre, a scalfire la linearità del comportamento tenuto dall’Amministrazione resistente quegli argomenti svolti dalla ricorrente nel quarto motivo di ricorso.
Secondo la tesi della ricorrente, l’Amministrazione si sarebbe avvalsa della facoltà di affidamento d’urgenza ex art. 11, co. 9 e 12, d.lgs. n. 163/2006 ed ex art. 302, co.2, d.p.r. n. 207/2010 in assenza dei relativi presupposti.
La normativa in parola prevede che il responsabile del procedimento possa autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione, dopo che l’aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace, in casi di comprovata urgenza, tra i quali le ipotesi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
Secondo quanto risulta dalla documentazione versata in atti dalle parti, l’appalto di cui è causa si inseriva nell’ambito di un più ampio programma operativo adottato per beneficiare dell’assistenza di fondi europei di sviluppo regionale.
La preservazione del finanziamento comunitario veniva, tuttavia, subordinata al rispetto di taluni obblighi di rendicontazione, dei quali doveva darsi conto entro e non oltre il 31.12.2015, come da nota prot. n. 5969 del 19.6.2015 della Regione Puglia e Determinazione dirigenziale n. 12612 del 16.10.2015 del Comune di Bari.
Tale ricostruzione consente di ritenere che l’Amministrazione comunale abbia agito nel rispetto delle prescrizioni normative, essendo la sua attività preordinata al raggiungimento di un interesse pubblico, che, nella specie, rischiava di essere compromesso dalla perdita del finanziamento comunitario.
Dalle argomentazioni complessivamente esposte consegue, dunque, di necessità la reiezione del ricorso nel merito.
In considerazione della particolare complessità in fatto del procedimento di gara in esame, sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Alfredo Giuseppe Allegretta | Angelo Scafuri | |
IL SEGRETARIO