Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno di lungo periodo – Rilasciato da altro Stato membro – Utilizzazione in Italia – Condizioni
àˆ legittimo il diniego di permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei confronti dello straniero che abbia esibito un permesso di residenza con validità decennale rilasciato in Grecia, considerato che tale permesso non equivale a quello di soggiorno di lungo periodo che, ai sensi dell’art.9 bis del D.Lgs. n. 268/1998, consente ai cittadini stranieri a muoversi nell’area Schengen anche per ragioni di lavoro: infatti tale ultimo permesso contiene la dizione specifica “soggiornante di lungo periodo CE” e può essere rilasciato soltanto in favore di soggetti che abbiano maturato un periodo quinquennale di permanenza nello Stato membro (come previsto, rispettivamente, negli artt. 8 e 4 della direttiva UE n . 109/2003), requisiti non previsti per il rilascio del mero permesso di residenza.
Pubblicato il 15/05/2017
N. 00494/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00980/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 980 del 2016, proposto da:
A L, rappresentato e difeso dall’avvocato Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, corso Mazzini n. 83;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale sono domiciliati in Bari, via Melo, n. 97;
per l’annullamento
– del provvedimento, Cat. A. 11.2016/Imm. n. 11/PS, emesso dal Questore di Bari in data 1.4.2016;
– nonchè di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato con i provvedimenti di cui innanzi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv. Uljana Gazidede e avv. dello Stato Lucia Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnato il diniego di permesso di soggiorno per lavoro subordinato opposto dalla Questura di Bari all’istanza presentata dal ricorrente, cittadino albanese già in possesso di permesso CE decennale rilasciato dalla Grecia, di contratto di soggiorno del 14.10.2015 e nulla osta in favore del datore di lavoro interessato ad assumerlo alle sue dipendenze.
Il provvedimento muove dal duplice presupposto che il ricorrente dispone, non del permesso di soggiorno di lungo periodo, richiesto dall’art. 9 bis del d.lg. n. 286/1998 per l’ingresso e la permanenza in Italia per ragioni di lavoro, ma di un permesso di residenza con validità decennale rilasciato dalle Autorità elleniche e che la Prefettura di Bari il 24.3.2016 aveva annullato il contratto di soggiorno sottoscritto dal datore di lavoro impegnatosi ad assumerlo.
Con un unico articolato motivo il ricorrente sostiene che il permesso di residenza decennale conseguito in Grecia sia a tutti gli effetti equipollente al permesso di soggiorno di lungo periodo e che pertanto ricorrevano le condizioni di legge per il rilascio del titolo di soggiornare in Italia per motivi di lavoro.
Il ricorso è infondato.
Infatti, nonostante l’apparente similitudine, il documento allegato dal ricorrente -ten years residence permit, id estpermesso di risiedere nel territorio greco – è diverso dal modello di permesso di soggiorno di lungo periodo -long term resident EC – depositato in atti dalla Questura di Bari, che il Governo greco rilascia ai cittadini stranieri, abilitandoli così a muoversi nell’area Schengen di libera circolazione.
Il Collegio ritiene infatti di dover escludere l’equipollenza dei due titoli, sia per una ragione formale in quanto l’art. 8 della direttiva UE n. 109/2003 dispone che il permesso di soggiorno di lungo periodo è identificato dalla specifica denominazione “soggiornante di lungo periodo CE”, chiaramente diversa da quella riportata nel titolo del ricorrente, sia per una ragione sostanziale, in quanto il primo permesso postula che il richiedente abbia già maturato un periodo quinquennale di permanenza nello Stato membro, come stabilito dall’art. 4 delle citata direttiva, mentre non risulta che tale requisito sia richiesto per il rilascio del permesso di residenza da parte delle Autorità Elleniche.
Legittimamente pertanto l’istanza è stata respinta per difetto dei presupposti.
La qualità delle parti e la natura interpretativa della questione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Maria Colagrande | Giacinta Serlenga | |
IL SEGRETARIO