Processo amministrativo – Giudizio cautelare  – Sale giochi – Apparecchi con vincita denaro – Ordinanza sindacale di regolamentazione degli orari di funzionamento – Istanza cautelare dell’operatore del settore – Periculum in mora  – Non sussiste – Ragioni 

Nella valutazione degli interessi a confronto propria della fase cautelare del giudizio amministrativo, ove il Comune, con riferimento all’attività  delle sale giochi,  abbia inteso regolamentare  gli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita di denaro, deve ritenersi recessivo l’interesse economico del ricorrente/gestore di sala giochi alla sospensione del provvedimento  rispetto all’interesse pubblico perseguito di tutelare le fasce di consumatori psicologicamente più deboli.

Pubblicato il 21/04/2017
N. 00168/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00344/2017 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 344 del 2017, proposto da: 

D. N. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Claudia Lepore, Carlo Lepore, Marco Ripamonti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Rosa Petruzzelli in Bari, Corso Umberto I, n. 16/c; 

contro
Comune di Canosa di Puglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosalba Lamanuzzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Canosa di Puglia, piazza Terme,n. 27; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza del Sindaco della Città  di Canosa di Puglia n.7 prot.n.1736 del 18.1.2017 avente ad oggetto la “Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 del TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art.110 c.6installati negli esercizi autorizzati ex art.86 e 88 del TULPS R.D.n.773/1931.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Canosa di Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Maria Claudia Lepore e avv. Rosalba Lamuzzi;
 

Ritenuto – fermo restando l’approfondimento delle questioni sollevate – quanto al periculum in mora, che nel contemperamento degli interessi in gioco il pregiudizio di natura prettamente economico lamentato da parte ricorrente, non può che recedere rispetto all’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione comunale con l’ordinanza impugnata, preoccupata delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli (sul punto Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2016, n. 5059; Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2014, n. 996; T.A.R. Lombardia, sez. I, 27 gennaio 2017, n. 174; T.A.R. Piemonte, 13 gennaio 2017, n. 28);
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Flavia Risso Giacinta Serlenga
 
 
 

IL SEGRETARIO