Contratti pubblici – Gara – Bando – Omessa specificazione delle prestazioni principali e secondarie – Art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 – Partecipazione di ATI verticale – Non ammissibile

Ove nel bando di gara non sia esplicitata  la distinzione tra opere principali e secondarie di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006,  è illegittima la partecipazione alla medesima procedura di un’associazione temporanea di imprese verticale (che presuppone,infatti, lo scorporo delle opere secondarie passibili di affidamento all’impresa mandante dell’ATI). 

Pubblicato il 23/03/2017
N. 00135/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00228/2017 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2017, proposto da: 

Cooperativa Sociale Elleuno S.C.S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Trevisan, Sergio Fienga, Costanza Rosario, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabrizio Lofoco, in Bari, via P. Fiore, n. 14; 

contro
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari – Asl Ba, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Saverio Nitti, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Arcivescovo Vaccaro, n. 45; 

nei confronti di
Tre Fiammelle Società  Cooperativa, in persona del legale rappresentante, Lav.I.T. Società  Cooperativa di produzione e lavoro, in persona del legale rappresentante e Pro.Ges Cooperativa Sociale Servizi Integrati alla Persona, in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Tre Fiammelle Soc. Coop. e Lav.I.T. Soc. Coop. di produzione e lavoro, rappresentate e difese dagli avvocati Massimo Rutigliano e Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gennaro Notarnicola, in Bari, via N. Piccinni, n. 150;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione n. 53 del 19 gennaio 2017 dell’ASL della Provincia di Bari nella parte in cui l’amministrazione ha approvato i verbali di gara ed ha aggiudicato al R.T.I. Pro.Ges/Tre Fiammelle/LavIT il lotto n. 2 relativo alla procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione in accreditamento della RSA di Locorotondo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari – Asl Ba, di Pro.Ges Cooperativa Sociale Servizi Integrati alla Persona, di Tre Fiammelle Società  Cooperativa e di Lav.I.T. Società  Cooperativa di produzione e lavoro;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Marco Trevisan e Costanza Rosario, per la ricorrente, avv.ti Gennaro Notarnicola e Massimo Rutigliano per la controinteressata e avv. Saverio Nitti, per l’Azienda sanitaria;
 

Rilevato che l’art. 9 del capitolato richiama espressamente l’art. 37 del d.lg. n. 163/2006 che ammette la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti verticali di imprese solo se il bando di gara distingue fra prestazioni principali e prestazioni secondarie;
Ritenuto che, non essendo prevista, nel bando della procedura per cui è causa, una distinzione fra la prestazione principale e quelle secondarie, il rinvio al citato art. 37 preclude la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti verticali d’imprese;
Ritenuto che lo schema di domanda (all. V degli atti di gara) da allegare all’offerta, che si limita a richiedere all’istante di dichiarare in quale veste intende partecipare alla gara e, nel caso dei raggruppamenti di imprese, di specificarne il tipo (orizzontale/ misto/verticale), non pare autorizzare la partecipazione dei raggruppamenti verticali, nè può, per sua natura, prevalere sull’espressa previsione limitativa contenuta nella disciplina di gara mediante il rinvio al citato art. 37 (Tar Bari, I, 6.6.2007 n. 1471); 
Ritenuto di dover escludere la possibilità  che il RTI controinteressato possa regolarizzare la dichiarazione resa nella domanda di partecipazione, perchè tale facoltà , ove ammessa, consente di sanare solo irregolarità  formali, mentre in specie viene in rilievo il contenuto sostanziale dell’offerta;
Considerato che appare meritevole di tutela l’interesse della ricorrente ad evitare un danno, anche di natura curriculare, non riparabile con l’eventuale subentro, all’esito del giudizio di merito, per il solo periodo residuo di gestione del servizio;
Ritenuto di dover compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende i provvedimenti impugnati;
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 20.6.2017.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giacinta Serlenga
 
 
 

IL SEGRETARIO