Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Atto meramente applicativo – Riproposizione di censure contro atto presupposto già rigettate in giudizio – Insussistenza fumus boni iuris
L’impugnazione di un atto applicativo meramente consequenziale a provvedimenti la cui legittimità è stata già accertata giudizialmente e che contenga censure di illegittimità derivata già valutate e argomentate nel giudizio sui provvedimenti presupposti, difetta del requisito del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta.
Pubblicato il 16/02/2017
N. 00075/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00112/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2017, proposto da P. R., rappresentato e difeso dall’avvocato M. A., con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via S. Matarrese, 6;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato A. F., con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Bari, via Principe Amedeo, 26;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza dirigenziale di acquisizione al patrimonio comunale e immissione in possesso dell’immobile di proprietà del ricorrente prot. n. 01384/2016 del 18/10/2016, notificata il 9/11/2016;
– nonchè di ogni atto ad essa presupposto, connesso e conseguente, in particolare dell’ingiunzione del Dirigente della Ripartizione Urbanistica e Edilizia Privata del Comune di Bari prot. n. 6556 del 13.01.2009, del verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia prot. n. 144/2006 del 23.2.2006, del diniego di sanatoria della Ripartizione Edilizia Privata del Comune di Bari prot. n. 8/2006, dell’ingiunzione dirigenziale a demolire prot. n. 130824 del 10.5.2006, del verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia n. 103/2009 del 7.7.2009, delle ingiunzioni a demolire prot. nn. 45218 e 45190 del 19.2.2010 del Direttore della Ripartizione Urbanistica e Edilizia Privata del Comune di Bari, dell’ordinanza di apertura di procedimento amministrativo sanzionatorio della Ripartizione Urbanistica e Edilizia Privata del Comune di Bari prot. n. 222501 del 23.9.2010, del verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia della Polizia Edilizia di Bari n. 154/10 del 14.9.2010 e del verbale di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 45218 del 19.2.2010 della Polizia Edilizia di Bari n. 153/10 del 15.9.2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2017 per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Rilevato che la gravata ordinanza prot. n. 01384/2016 del 18/10/2016 di acquisizione al patrimonio comunale e immissione in possesso ex art. 31, comma 3 d.p.r. n. n. 380/2001 dell’immobile di proprietà del ricorrente costituisce un atto meramente consequenziale ai presupposti provvedimenti (diniego di sanatoria del 9.3.2006 e ingiunzione a demolire del 19.2.2010), la cui legittimità è stata accertata da questo T.A.R. con sentenza n. 1190/2015 di rigetto sul punto del ricorso proposto dal Palumbo avverso i citati provvedimenti;
Ritento di condividere le argomentazioni di cui alla suddetta sentenza con riferimento al carattere abusivo dell’intervento realizzato in totale assenza di titolo concessorio in area (i.e. alveo del Torrente Picone) ove sussiste un vincolo paesaggistico ostativo;
Considerato che legittimamente la valutazione della compatibilità urbanistica dell’intervento per cui è causa è stata condotta nell’originario provvedimento di diniego di condono del 9.3.2006 alla luce della disciplina vigente al momento dello scrutinio della richiesta di titolo autorizzatorio in sanatoria, come evidenziato dal T.A.R. Bari con sentenza n. 1190/2015;
Rilevato che il presente ricorso contiene censure di illegittimità derivata con riferimento alle quali è possibile rinviare agli argomenti sviluppati nella menzionata sentenza;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per concedere la misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Francesco Cocomile | Francesco Gaudieri | |
IL SEGRETARIO