1. Istruzione pubblica – L. n. 104/1992 – Diritto alla continuità educativa degli studenti disabili – Incidenza in sede di adozione degli atti di nomina degli insegnanti — Sussiste
2. Processo amministrativo – Sospensione del provvedimento impugnato – Diritto alla continuità educativa degli studenti disabili – Mancata considerazione in sede di conferimento degli incarichi relativi ai servizi di assistenza socio-educativa degli alunni disabili – E’ accoglibile
1. In sede di adozione degli atti di nomina e conferimento degli incarichi relativi ai servizi di assistenza socio-educativa degli alunni disabili della scuola secondaria di secondo grado, occorre imprescindibilmente tener conto della necessità indicata nell’art. 4 della L. n. 104/1992 di “garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordine e gradi di scuola”, in quanto la salvaguardia della continuità didattica, e più in generale educativa -stante la scelta del legislatore di inserire la figura dell’educatore in ambito scolastico- non può che avere incidenza sulle operazioni di impiego del personale della scuola.
2. E’ accoglibile la domanda cautelare di sospensione degli atti di conferimento degli incarichi relativi ai servizi di assistenza socio-educativa degli alunni disabili della scuola secondaria di secondo grado adottati da parte della Provincia laddove sia mancato l’imprescindibile apprezzamento delle circostanze che avrebbero consentito di assicurare al minore disabile, nel passaggio da un grado di scuola ad un altro, il rispetto della continuità educativa mediante assegnazione della medesima educatrice che lo aveva seguito nel corso dell’ultimo anno di studi, sia pur tenendo in considerazione, in sede di riesame -ai fini della generale ponderazione degli interessi in concorso- anche le aspettative dell’alunno disabile che attualmente si avvale della prestazione della medesima educatrice (nel caso di specie, il Dirigente della scuola secondaria di primo grado aveva chiesto di assegnare tale educatrice anche nella scuola secondaria di secondo grado per garantire al minore un sereno passaggio da ciclo di studi all’altro, circostanza confermata anche dalla pediatra di base a mezzo di apposita certificazione).
Pubblicato il 12/01/2017
N. 00015/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01424/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2016, proposto da:
-OMISSIS- in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Nanula, Salvatore Grisorio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Nanula, in Bari, Strada Torre Tresca n. 2/A;
contro
Provincia di Barletta Andria Trani, non costituita in giudizio;
Liceo Statale E. Fermi di Canosa di Puglia, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e U.R.S. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale sono domiciliati in Bari, via Melo, n. 97;
per l’annullamento
previa concessione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso,
a) in via principale:
1) degli atti e dei provvedimenti – di estremi ignoti- di nomina e conferimento degli incarichi relativi ai servizi di assistenza socio-educativa degli alunni disabili per l’a.s. 2016/2017 della scuola secondaria di secondo grado nell’ambito della Provincia di Barletta, Andria e Trani;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè ignoto, nonchè le graduatorie e gli elenchi degli educatori – anch’essi di estremi ignoti- con particolare riferimento all’atto dirigenziale n. 2805 del 08.10.2014 de IV Settore Formazione Professionale, nonchè l’eventuale diniego manifestato dalla Provincia in ordine alla richiesta di assegnazione al minore -OMISSIS-avanzata dalla dirigenza dell’Istituto Comprensivo Pietracola-Mazzini di Minervino Murge con nota in data -OMISSIS- ed in ordine alla medesima istanza avanzata dai genitori del minore;
e per l’accertamento
del diritto del minore -OMISSIS-a mantenere la continuità didattico educativa mediante assistenza da parte della dott.ssa-OMISSIS-per tutta la durata del corso di studi secondaria di secondo grado;
b) in subordine:
per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Provincia di Barletta, Andria e Trani in ordine alle suddette richieste/istanze della dirigente dell’Istituto di Minervino Murge e dei sigg.ri -OMISSIS-
e per l’accertamento e la declaratoria
dell’obbligo della Provincia di Barletta, Andria e Trani, di assegnare la dott.ssa-OMISSIS-al minore -OMISSIS- per tutta la durata del corso di studi della scuola secondaria di secondo grado;
con ordine
alla Provincia di Barletta, Andria e Trani di assegnare la dott.ssa-OMISSIS-al minore -OMISSIS-;
e con istanza di nomina del Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione intimata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Liceo Statale “E. Fermi” di Canosa di Puglia, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv. Francesco Nanula;
Rilevato che il ricorso appare fondato, ad un primo sommario esame, perchè è mancato l’apprezzamento delle circostanze rappresentate dal Dirigente della Scuola secondaria di primo grado frequentata dall’alunno disabile, ai fini della conferma dell’educatrice che fino ad allora lo aveva seguito, circostanze confermate nella certificazione del pediatra di base dello stesso;
Ritenuto che tale apprezzamento fosse, in concreto, imprescindibile, in considerazione della necessità indicata nell’art. 4 l. 104/1992 di garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola”;
Considerato che entrambe le educatici coinvolte nella vicenda, l’una di cui si chiede la conferma e l’altra che è attualmente assegnata all’alunno disabile, prestano servizio nello stesso Istituto, sia pure in sedi diverse, non distanti fra loro;
Rilevato che la salvaguardia della continuità didattica, e più in generale educativa – stante la scelta del legislatore di inserire la figura dell’educatore in ambito scolastico – non può che avere incidenza sulle operazioni di impiego del personale della scuola (Tar Lecce n. 547/2015);
Ritenuto che, pertanto, dovranno essere riesaminate con sollecitudine dalla parte resistente le assegnazioni delle educatrici in servizio presso l’Istituto “E. Fermi”, tenendo in debita considerazione le circostanze rappresentate dal pediatra di base e dal Dirigente scolastico della Scuola di provenienza dell’alunno disabile di cui si tratta , sebbene senza trascurare -nella generale ponderazione degli interessi in concorso- anche le aspettative dell’alunno disabile che attualmente si avvale della prestazione dell’educatrice indicata da parte ricorrente;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate, stante la novità della questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 d.lg. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Maria Colagrande | Giacinta Serlenga | |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.