Pubblico impiego ” Concorso personale docente scolastico – Valutazione prova scritta – Fattispecie

Deve ritenersi meritevole di sospensione, ai fini del riesame, l’esclusione dal concorso per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado in forza della ritenuta insufficienza della prova scritta della candidata ricorrente, considerato che alla stessa è stato attribuito un punteggio che risulta certamente sufficiente (18,90/30) pur se rideterminato alla luce dei criteri dell’art.9 del D.M. n. 95/2016 sicchè, in assenza di una qualsiasi motivazione, l’operato della Commissione  risulta incomprensibile. 

Pubblicato il 24/11/2016
N. 00555/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01288/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1288 del 2016, proposto da:

Rosalba Rendina, rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso De Grandis, C.F. DGRTMS60E16D643P, con domicilio eletto presso Angelo Stella, in Bari, via Scipione Crisanzio, 48; 

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dei verbali nn. 3, 6 e 13 della Commissione giudicatrice del concorso indetto con D.D.G. n. 106 del 23.2.2016, relativi alla classe di concorso B012;
del provvedimento in data 28.7.2016, con cui la Commissione ha pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale;
del Decreto prot. n. 14623 del 12.9.2016 di approvazione della graduatoria definitiva generale di merito;
di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti, comunque lesivi degli interessi della ricorrente;
nonchè
per il risarcimento dei danni.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
 

Considerato che l’istanza cautelare così come introdotta appare meritevole di accoglimento, in relazione ad una presumibile erronea applicazione dei criteri di calcolo sui risultati della prova scritta svolta in sede concorsuale dalla ricorrente Rendina;
Considerato, infatti, che non risulta chiaro come possa essere stata considerata “non sufficiente” una prova scritta conclusasi con il voto di 18,90/30, sia pure all’esito delle operazione di “normalizzazione” in ossequio ai criteri dell’art. 8 del D.M. n. 95/2016;
Considerato, peraltro, che, in mancanza di una specifica motivazione sul punto, non è possibile valutare come si sia formato il giudizio dell’Amministrazione sulla candidata e se esso risulti legittimo;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame dei provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Giuseppe Allegretta Angelo Scafuri
 
 
 

IL SEGRETARIO