Contratti pubblici – Gara – Progetto tecnico – Ristrutturazione immobile – Attraverso demolizione e ricostruzione – Lieve incremento di volumetria – Variante inammissibile – Non sussiste – Conseguenze
Dev’essere rigettato il ricorso della concorrente ad una gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione, tramite demolizione e ricostruzione, di un immobile, ove sia desunta dal ricorrente, in ragione del lieve incremento della volumetria dell’immobile, dovuto alla necessità di conformarlo alle prescrizioni tecniche della nuova normativa antisismica vigente (art.3, co.1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001), la violazione del divieto di ius variandi prescritto nel capitolato speciale, considerando che siffatto incremento volumetrico era per giunta già previsto all’interno del progetto preliminare a base di gara.
Pubblicato il 14/11/2016
N. 01279/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01390/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1390 del 2015, proposto da:
D’Attolico Paolo s.r.l. in qualità di Capogruppo del R.T.I. con Gelao Impianti s.r.l., Di Pietro Impianti s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Cellamare e Giovanni Lucio Smaldone, con domicilio eletto in Bari, p.zza L.Di Savoia 5;
contro
Comune di Triggiano, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto in Bari, corso Cavour, 31;
nei confronti di
Primos Engineering s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Scaramuzzi, con domicilio eletto in Bari, Via Gaetano Devitofrancesco, 27; Voltedison s.r.l.;
per l’annullamento
– della nota prot. nr. 24698 del 24 settembre 2015 con cui il Comune di Triggiano comunicava al R.T.I. odierno ricorrente l’aggiudicazione definitiva della Società Primos Engineering s.r.l. dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero dell’ex mercato coperto in via Vomero da destinare a struttura aperta a molteplici funzioni culturali;
– delle relative determinazioni nr. 735 del 31 agosto 2015 e nr. 806 del 22 settembre 2015 del Comune di Triggiano, recanti l’aggiudicazione provvisoria e definitiva del suddetto appalto;
– di ogni altro atto specificatamente indicato in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Triggiano e di Primos Engineering s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2016 la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le imprese ricorrenti hanno partecipato in raggruppamento temporaneo alla gara di appalto pubblico indetta con bando del 4 maggio 2015 dal Comune di Triggiano, per la “progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero dell’ex mercato coperto in Via Vomero da destinare a struttura aperta a molteplici funzioni culturali ¬CIG 62348855DD ” CUP J45F15000000001”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
All’esito delle valutazioni delle offerte tecniche ed economiche, con la determina dirigenziale in epigrafe meglio precisata, la gara è stata definitivamente aggiudicata alla Primos Engineering s.r.l., risultata prima classificata con 90,4455 punti, immediatamente seguita dalla Voltedison s.r.l., seconda classificata, cui venivano attribuiti 87,6226 punti, mentre le ricorrenti si collocavano al terzo posto della graduatoria finale con 84,4184 punti.
2. Con il ricorso in esame l’A.T.I. D’Attolico è insorta avverso l’aggiudicazione definitiva disposta dalla S.A. in favore della Primos Engineering s.r.l., nonchè avverso la collocazione al secondo posto della graduatoria della Voltedison s.r.l., contestando la correttezza delle valutazioni di ammissione alla procedura e di attribuzione dei punteggi alle rispettive offerte, esponendo nelle conclusioni di aver diritto ad essere collocata nella prima posizione e a vedersi aggiudicata la gara.
2.1 Con il primo motivo di ricorso si censura l’illegittima complessiva attribuzione di ben 6,6667 punti alla Primos Engineering s.r.l. e di ben 10 punti alla Voltedison s.r.l. con riferimento al parametro A.1.1 di cui al disciplinare (soluzione progettuale), atteso che i progetti di tali concorrenti prevedono l’integrale demolizione e riedificazione dell’edificio esistente con evidente variazione, in tesi, del relativo dimensionamento plano volumetrico, in macroscopica violazione della espressa invariante di cui al C.S.A..
2.2 Con il secondo motivo di ricorso si sostiene che la demolizione con successiva riedificazione dell’edificio esistente, in quanto comportante evidenti variazioni plano volumetriche rispetto all’edificio esistente ed al progetto preliminare, integrerebbe l’ipotesi di nuova costruzione che, tuttavia, nel caso di specie risulterebbe del tutto vietata in virtù del vincolo assoluto di inedificabilità imposto su parte dell’area de qua (“zona di rispetto cimiteriale”) dall’art. 70 delle N.T.A. del P.R.G. di Triggiano.
In tesi di parte ricorrente, sotto entrambi i profili evidenziati, i progetti presentati dalle prime due classificate avrebbero dovuto essere del tutto esclusi dalla gara o, in subordine, ottenere quanto meno l’attribuzione di zero punti secondo il parametro A.1.1 del disciplinare, con conseguente collocazione del R.T.I. al primo posto della graduatoria.
3. Si sono costituiti in resistenza il Comune di Triggiano e la Primos Engineering s.r.l., insistendo per la reiezione del gravame, assunto come infondato in fatto e in diritto.
4. Con ordinanza cautelare n. 670 del 19 novembre 2015 è stata respinta l’istanza di sospensiva.
5. Le parti hanno svolto difese in vista dell’udienza pubblica del 19 ottobre 2016, all’esito della quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. E’ possibile prescindere dalle preliminari eccezioni in rito formulate dalla difesa della resistente amministrazione, essendo il ricorso infondato nel merito, alla stregua delle considerazioni che seguono.
2. Infondato è innanzitutto l’assunto di parte ricorrente secondo cui l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, ovvero collocata in posizione inferiore nella graduatoria definitiva, comportando la progettata demolizione e riedificazione dell’edificio esistente un’evidente variazione del suo dimensionamento plano volumetrico, in macroscopica violazione della espressa invariante prevista dal C.S.A., atteso che le modifiche in questione apportate al progetto preliminare predisposto dalla S.A. non esulano dal concetto di miglioria per debordare in quello di inammissibile variante essenziale.
2.1 Secondo la prospettazione della ricorrente (cfr. pag. 7 del ricorso introduttivo), che il Collegio ritiene di non poter condividere, detta violazione sarebbe placidamente ricavabile, con particolare riferimento al progetto presentato dalla Engineering, in ragione dell’aumento – rispetto all’esistente – delle dimensioni plano volumetriche della nuova zona Foyer a nord, che “rappresenta il 10% del volume totale esistente, pari a circa 275,7 mc”, come incontestatamente riconosciuto dallo stesso R.T.I. aggiudicatario nell’ambito della relazione metodologica allegata all’offerta tecnica.
2.2. In punto di diritto, osserva il Collegio che l’art. 3, comma 1, lett. d) del Testo Unico dell’Edilizia, D.P.R. 380/2001 annovera tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche “quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.
Inoltre, anche il Capitolato d’Appalto, nel fornire indicazioni relative alla redazione dei successivi livelli di progettazione rispetto al preliminare, specifica che “L’intervento posto a base di gara è stato progettato sulla base di esigenze presenti e stimabili per il futuro del Comune di Triggiano. Con la redazione dei successivi livelli di progettazione dovranno essere condotte le verifiche dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente regionale e nazionale, con particolare riferimento alle normative in materia di sostenibilità ambientale, risparmio energetico, antincendio, acustica e antisismica nel rispetto dei seguenti elementi progettuali che costituiscono le invarianti del progetto. (¦) Compatibilmente con l’esito della suddetta verifica sono invarianti del Progetto Preliminare:
a. il dimensionamento plano volumetrico della struttura;
b. la distribuzione e destinazione degli spazi interni”.
2.3 Tanto premesso, emerge ex actis che nel caso di specie variazioni al dimensionamento plano volumetrico rispetto alla struttura esistente risultano compiute già a livello di progettazione preliminare (alla quale si è conformata la progettazione definitiva predisposta dall’aggiudicataria) al fine, più volte rimarcato dalla difesa dell’Amministrazione resistente, di consentire l’adeguamento del progetto originario dell’immobile de quo, risalente al 1979, alla nuova normativa antisismica.
Inoltre, come argutamente fatto rilevare dalla difesa dell’Amministrazione resistente, la tavola planimetrica n. 8 allegata alla relazione di parte, nel sovrapporre la sagoma dell’edificio esistente, del progetto preliminare e del progetto definitivo redatto dalle concorrenti, lascia ben intravvedere che la diversità del dimensionamento plano volumetrico rispetto all’esistente, in realtà , risulta già operato dalla S.A. nella progettazione posta a base di gara. Alla luce di tale evenienza, dunque, appare evidente che l’aggiudicataria non ha fatto altro che provvedere a dettagliare le menzionate previsioni progettuali preliminari, attraverso cui si è dato forma ai desiderata dalla S.A., sicchè correttamente la Commissione ha operato la verifica del rispetto delle prescrizioni poste in termini di invarianza progettuale dalla disciplina di gara comparando la progettazione definitiva predisposta dalle concorrenti con quella preliminare a base di gara, piuttosto che con l’edificio esistente (cfr. art. 2 C.S.A.).
Sul punto va anche rimarcato che l’aggiudicataria ha anche prodotto una C.T. di parte attraverso la quale ha dimostrato, sulla base di calcoli analitici, rimasti privi di smentita, che il volume complessivo risultante dal progetto definitivo non supera il volume del progetto a base di gara.
Nè peraltro risultano svolte separate e specifiche censure da parte della ricorrente avverso il progetto preliminare predisposto dall’Amministrazione.
2.4 Quanto inoltre alle discrepanze tra progettazione preliminare e definitiva relative alla mancata previsione del lucernario ed alle diverse altezze interne, per come evidenziate dalle planimetrie depositate dalla D’Attolico, è sufficiente rilevare che, contrariamente alla tesi di parte ricorrente, le diverse soluzioni progettuali offerte non risultano sussumibili tra le invarianti identificate dal CSA, viepiù alla luce dei chiarimenti fornite dalla S.A., apparendo pertanto coerenti con le richieste della S.A. espresse con gli atti di gara (rimaste esenti da censure) e, pertanto, immuni dalle critiche appuntate in ricorso.
2.5 Le suesposte considerazioni conducono al rigetto del primo motivo di ricorso anche con riferimento alla subordinata richiesta di revisione della graduatoria, sulla base dell’attribuzione di un punteggio pari a zero in relazione al parametro A.1.1 “Soluzione progettuale”, per quanto detto in termini di coerenza tra l’offerta tecnica dell’aggiudicataria e le soluzioni progettuali poste a base di gara, sicchè privi di pregio risultano quei profili di doglianza direttamente involgenti la correttezza dell’attività valutativa della Commissione di gara.
3. Infine, è da respingere l’ultima censura, avente ad oggetto l’ulteriore violazione, in cui sarebbe incorsa l’offerta della Primos Engineering, del vincolo assoluto di inedificabilità imposto su parte dell’area de qua (“zona di rispetto cimiteriale”) dall’art. 70 delle N.T.A. del P.R.G. di Triggiano, che muove dalla qualificazione degli interventi progettati dall’aggiudicataria in termini di nuova costruzione piuttosto che di ristrutturazione, in ragione del ridetto aumento volumetrico nella misura del 10%.
Come chiarito nello Studio di Prefattibilità Ambientale del Progetto Preliminare sussiste piena coerenza tra la scelta progettuale effettuata dalla S.A. e le NTA del PRG, anche in relazione al richiamato art. 70, atteso che, a norma dell’art. 338, ultimo comma, del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U. Leggi Sanitarie) «All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457».
Correttamente, dunque, la S.A. ha ritenuto di ammettere gli interventi progettati dall’aggiudicataria, in quanto annoverabili tra quelli di recupero che, implicando solo il predetto moderato ampliamento nel volume, sono comunque compatibili con il vincolo di fascia cimiteriale cui è parzialmente sottoposta l’area d’intervento e, dunque, rispettosi della normativa applicabile in parte qua alla fattispecie.
4. Per tutte le suesposte ragioni, assorbite le censure proposte avverso il progetto redatto dalla seconda graduata, il ricorso va rigettato.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.000,00, di cui € 1.500,00 in favore del Comune di Triggiano ed € 1.500,00 in favore della controinteressata Primos Engineering s.r.l., oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Maria Grazia D’Alterio | Angelo Scafuri | |
IL SEGRETARIO