1. Procedimento amministrativo – Abilitazione professionale – Avvocato – Violazione dei principi dell’anonimato della prova e di par condicio – Criteri generali fissati dalla Commissione Centrale istituita presso il Ministero della giustizia – Non sussiste

 
2. Procedimento amministrativo – Abilitazione professionale – Avvocato – Commissione esaminatrice – Composizione – Operazioni di abbinamento e mescolamento – Mancata presenza di tutte le componenti professionali – Vizio formale – Fattispecie 

1. àˆ legittimo, poichè non viola i principi dell’anonimato della prova e di par condicio dei candidati all’esame per l’abilitazione alla professione forense,   il procedimento di distribuzione dei plichi contenenti gli elaborati, ove sia stato attuato un rimescolamento degli stessi plichi e sia stato anche attribuito loro un nuovo numero che non consenta di risalire ai nominativi dei candidati.

 
2. Non è accoglibile la censura sulla mancata presenza di tutte le componenti professionali alle operazioni di abbinamento e mescolamento in seno alla Commissione presso la Corte d’Appello competente, deputata alla raccolta dei testi redatti dai candidati all’esame per l’abilitazione alla pratica forense, se non è dimostrata nè dedotta la concreta incidenza sulla valutazione negativa delle prove, considerato che si tratta tutt’al più di vizio formale.

Pubblicato il 09/11/2016
N. 00513/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01185/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2016, proposto da: 

Consolata Santino, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Leone, C.F. LNEFNC80E28D976S, Simona Fell, C.F. FLLSMN85R68G273D, Rosy Floriana Barbata, C.F. BRBRYF87P65D423C, domiciliata, come per legge, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, in Bari, piazza Massari, n. 6; 

contro
Ministero della Giustizia, Commissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Bari, Commissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Palermo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 

nei confronti di
Armando Sacchetti; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del verbale n. 12 della III sottocommissione esaminatrice presso la Corte di Appello di Palermo, datato 6 aprile 2016, nella parte in cui ha valutato insufficienti gli elaborati di parte ricorrente;
– dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, pubblicato in data 24 giugno 2016, nella parte in cui non compare l’odierna parte ricorrente;
– delle votazioni assegnate dalla Commissione d’Esame Avvocato sessione 2015 presso la Corte di Appello di Palermo in calce agli stessi elaborati;
– del verbale di raggruppamento delle buste contenenti gli elaborati delle tre prove scritte redatto dalla sottocommissione di Bari il 18 dicembre 2015;
– del verbale del 26 gennaio 2016 della Commissione d’Esame Avvocato sessione 2015 presso la Corte di Appello di Palermo di recepimento dei criteri prestabiliti dalla Commissione centrale (nominata con D.M. 12 novembre 2015 redatti in data 1 dicembre 2015) e di assegnazione degli elaborati alle varie sottocommissioni in applicazione di un criterio numerico; 
– di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
e per la condanna ai sensi dell’ art. 30 del codice del processo amministrativo 
dell’Amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente ordinando l’ammissione della medesima alla prova orale, ovvero la ricorrezione degli elaborati, nei termini e nei modi funzionali ad assicurarne l’anonimato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Commissione degli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Bari e della Commissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Palermo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2016 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Sara Cacciatore, su delega degli avv.ti Simona Fell, Francesco Leone e Rosy Floriana Barbata, e avv. dello Stato Guido Operamolla;
 

Considerato che, seppur ad un sommario esame tipico della fase cautelare, non pare sussistere il fumus boni iuris, atteso che, prima facie, non si ritiene illegittimo il procedimento di distribuzione dei plichi, da un lato perchè, come risulta dal verbale del 18 dicembre 2015, la Commissione della Corte di Appello di Bari ha proceduto al mescolamento delle buste, così come previsto dalla Commissione centrale con l’atto del I dicembre 2015, dall’altro perchè il criterio dell’ordine numerico delle buste, seguito poi dalla Commissione della Corte di Appello di Palermo per l’assegnazione degli elaborati alle varie sottocommissioni, riferendosi al nuovo numero progressivo attribuito alle buste – contenenti le tre buste aventi sul tagliando lo stesso originario numero – dalla Corte di Appello di Bari, solo dopo aver staccato i suddetti tagliandi e aver proceduto al mescolamento delle buste stesse, non si ritiene violi i principi dell’anonimato della prova e di par condicio dei candidati come invece asserito dalla ricorrente (sul punto, di recente, T.A.R. Calabria, sez. II, 4 ottobre 2016, n. 1913);
Ritenuta, prima facie, non accoglibile la censura inerente la mancata presenza alle operazioni di abbinamento e mescolamento in seno alla Commissione di tutte le componenti professionali, considerato che si tratta tutt’al più di vizio formale e la ricorrente non ha prospettato, nè dedotto alcunchè circa la concreta incidenza, sulla valutazione negativa delle prove della ricorrente, dell’asserita irregolare composizione della Commissione in occasione delle suddette operazioni di abbinamento e mescolamento degli elaborati (sul punto, di recente, T.A.R. Campania – Napoli, sez. VIII, 9 settembre 2016, n. 4227; T.A.R. Lombardia – Brescia, sez. I, ord. 22 settembre 2016, n. 620);
Ritenuto equo compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare. 
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Flavia Risso, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Flavia Risso Giuseppina Adamo
 
 
 

IL SEGRETARIO