Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio  – Ricorso – Avverso il permesso di costruire –  Da parte del vicino – Fattispecie 

Deve essere dichiarato irricevibile per tardività  il ricorso proposto dal vicino avverso il rilascio di un permesso di costruire per la soprelevazione di un fabbricato, ove il ricorrente abbia dato prova di conoscere da tempo  nei suoi elementi essenziali  il titolo edilizio oggetto di gravame per aver proposto – alcuni mesi prima di adire il TAR –  un ricorso  ex art. 700 c.p.c. dinanzi al G.O. per l’immediata sospensione dei lavori autorizzati. 

Pubblicato il 03/10/2016
N. 01172/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00784/2010 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 784 del 2010, proposto da: 
Nicola Pace, Angela Capotorto, Anna Pepe, rappresentati e difesi dall’avvocato Anna Maria Nico C.F. NCINMR63A64E227V, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Putignani, n. 168; 

contro
Comune di Polignano a Mare (n.c); 

nei confronti di
Carmela Teofilo, Matteo Palmieri, rappresentati e difesi dall’avvocato Felice Eugenio Lorusso C.F. LRSFCG52P08L220B, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola, n.166/5; 

per l’annullamento
del permesso di costruire n. 2009-005 del 16.1.2009, con il quale è stato assentito in favore dei coniugi Palmieri-Teofilo l’intervento di sopraelevazione al secondo piano, su piano terra e primo esistenti, di un immobile ad uso abitativo sito in Polignano a Mare, nonchè di ogni atto a questo presupposto, connesso o conseguente ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Carmela Teofilo e di Matteo Palmieri;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- I ricorrenti sono proprietari di taluni immobili parte di un edificio sito in Polignano A Mare, in via Principe Amedeo, con accesso dai civici nn. 91 e 93.
Con ricorso, notificato il 6.05.2010 e depositato il 27.05.2010, hanno impugnato il permesso di costruire n. 2009-005 del 16.01.2009, rilasciato ai coniugi Palmieri e Teofilo, con cui è stato assentito un intervento di sopraelevazione dell’immobile di loro proprietà , per la realizzazione di un secondo piano.
Riferiscono di aver avuto conoscenza del titolo edilizio e delle annesse tavole progettuali solo a seguito dell’accesso agli atti del comune avvenuto in dato 12.03.2010.
1.1. – Con sei motivi di ricorso censurano il provvedimento impugnato per violazione di legge, in particolare del D.P.R. 380/2001, della L. 241/1990, del D.M. 1444/1968, del Regolamento Edilizio del Comune di Polignano A Mare ed eccesso di potere sotto vari profili.
2. – Si sono costituiti in giudizio i coniugi Palmieri e Teofilo, in qualità  di controinteressati, per resistere al ricorso.
Essi hanno eccepito l’irricevibilità  del ricorso per tardività , sostenendo che i ricorrenti abbiano avuto contezza del permesso di costruire almeno fin dal 7.08.2009, data in cui hanno proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., innanzi al Tribunale di Bari – Sezione Staccata di Monopoli, avente ad oggetto l’immediata sospensione dei lavori autorizzati con il gravato p.d.c n. 5/2009, concluso con un rigetto.
Nel merito hanno sostenuto l’infondatezza delle censure articolate dai ricorrenti.
3.- Con successive memorie le parti hanno ribadito le reciproche posizioni con particolare riferimento alla questione di ricevibilità  del ricorso, oltre che ai profili di merito.
4.- Rinunciata la domanda cautelare, all’udienza pubblica del 22.09.2016, sentita la difesa della parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
5.- Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di irricevibilità  del ricorso per tardiva proposizione oltre il termine di decadenza di sessanta giorni di cui all’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., sollevata dai controinteressati.
5.1.- L’eccezione è fondata.
Il Collegio non ignora – ed anzi lo condivide – il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di impugnazione da parte del vicino di un permesso di costruire rilasciato a terzi, il termine di impugnazione inizia a decorrere in linea di principio dal completamento dei lavori o, comunque, dal momento in cui la costruzione realizzata è tale che non si possono avere dubbi in ordine alla portata dell’intervento. Tuttavia, tale orientamento è contemperato da quello ai sensi del quale, il principio di certezza delle situazioni giuridiche e di tutela di tutti gli interessati comporta che non si possa lasciare il soggetto titolare di un permesso di costruire edilizio nell’incertezza circa la sorte del proprio titolo oltre una ragionevole misura, poichè, nelle more, il ritardo dell’impugnazione si risolverebbe in un danno aggiuntivo connesso all’ulteriore avanzamento dei lavori che, ex post, potrebbero essere dichiarati illegittimi (v., ex plurimis, Cons. Stato, IV Sez., 28 ottobre 2015, n. 4909; Cons. Stato, IV, Sez. 10 giugno 2014, n. 2959).
Ne deriva che, da un lato, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall’altro lato, deve parimenti essere salvaguardato l’interesse del titolare del permesso di costruire a che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente o colposamente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche in contrasto con gli evidenziati principi ordinamentali (Così da ultimo Cons. Stato, sez. VI, sent. 3191 del 18.07.2016).
Tra le fattispecie in cui non sussistono oggettivamente ragionevoli motivi che possano legittimare l’interessato ad una impugnazione differita dei titoli edilizi alla fine dei relativi lavori, rilevano, oltre a quelle relative alle censure dedotte avverso il titolo in sè e per sè considerato, quelle delle conoscenze acquisite e delle attività  poste in essere in sede procedimentale o comunque extraprocessuale.
5.2. – Nel caso in esame, dalle risultanze istruttorie emerge che, l’intervento di sopraelevazione per cui è causa è oggetto del permesso di costruire n. 2009-005, rilasciato il 16 gennaio 2009.
I ricorrenti erano a conoscenza dei lavori di sopraelevazione senz’altro dal 7.8.2009, data in cui hanno proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. per la immediata sospensione dei lavori.
Dagli atti di causa si desume che in tale data essi erano a conoscenza degli “elementi essenziali” del permesso di costruire (cfr., ex multis, C.d.S., n. 3583 del 2011), impugnato solo successivamente nel mese di maggio 2010; in ogni caso, già  da tale data, essi avrebbero potuto presentare istanza di accesso al Comune, senza attendere la pronuncia del Tribunale di Bari -Sezione staccata di Monopoli, di cui all’ordinanza depositata il 9.12.2009, riferita al ricorso ex art. 700 c.p.c. suindicato.
Quand’anche si volessero accogliere le difese dei ricorrenti e ritenere che quest’ultima sia la data di riferimento utile (9.12.2009), emerge comunque il ritardo nella presentazione al Comune dell’istanza di accesso, avvenuta solo il 10.02.2010, dopo oltre ulteriori 60 giorni.
Giova richiamare in proposito, quanto affermato dalla giurisprudenza, secondo cui “la piena conoscenza del provvedimento causativo” non può comunque ritenersi operante oltre ogni limite temporale ed in base ad elementi puramente esteriori, formali ed estemporanei, quali ad esempio atti di iniziativa di parte (richieste di accesso, istanze, segnalazioni ecc.)”, atteso che ciò condurrebbe alla conseguenza inaccettabile che “l’attività  dell’Amministrazione e le iniziative dei controinteressati” resterebbero “soggette definitivamente o per tempi dilatati alla possibilità  di impugnazione anche quando l’interessato non si renda parte diligente nel far valere la pretesa entro i limiti temporali assicuratigli dalla legge” (cfr. C.d.S., 5 marzo 2010, n. 1298; TAR Veneto, n. 551 del 2013).
Come affermato dal Consiglio di Stato (sez. IV, sentenza n. 3583 del 2011), una volta che si è acquisita conoscenza dell’esistenza di un provvedimento lesivo, l’interessato ha il preciso dovere di tutelare senza indugio i propri interessi legittimi, in ossequio al vecchio brocardo “diligentibus jura succurrunt”. Diversamente si arriverebbe all’incondizionata ed assoluta ammissibilità  (al di fuori dei casi in cui la giurisprudenza lo consente) di ipotesi di “impugnazione differita dei titoli edilizi alla fine dei lavori” (cfr. C.d.S., sent. n. 4910 del 2015), non potendosi trascurare di rilevare che se, da un lato, vi è l’interesse a contrastare un titolo edilizio ritenuto illegittimo, dall’altro, vi è l’interesse a non vedere procrastinato nel tempo, in maniera irragionevole e colposa, il momento in cui una situazione lesiva è da considerare ormai definita e verificata e, quindi, immediatamente attaccabile in giudizio, nel rispetto del principio di certezza delle situazioni giuridiche (tenuto, altresì, conto della possibilità  per il soggetto istante di implementare all’occorrenza le proprie censure con lo strumento dei motivi aggiunti).
5.3.- Alla luce degli evidenziati elementi probatori deve ritenersi incontrovertibilmente comprovato che il ricorso introduttivo – notificato il 6.05.2010- sia tardivo, essendo in tale data ampiamente spirato il termine di decadenza di cui all’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.
6.- Il ricorso, in conclusione, va dichiarato irricevibile per tardività .
7.- Le questioni trattate, oggetto di evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali, costituiscono eccezionale motivo per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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