1) Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Atto ricognitivo preliminare – Lesività – Non sussiste – Fattispecie
2) Edilizia e urbanistica – Piano particolareggiato – Pluralità di interessi pubblici da considerare – Fattispecie
1) Il documento di analisi prodromico al redigendo piano particolareggiato, quantunque contenga un’individuazione preliminare dei fabbricati per i quali si indica l’ “inopportunità della sostituzione”, non lede direttamente gli interessi dei proprietari dei suddetti fabbricati, onde il relativo ricorso si appalesa inammissibile: infatti, all’interno del documento gravato è previsto che l’individuazione definitiva avverrà a seguito di ulteriori studi di dettaglio e d’insieme concernenti i predetti fabbricati.
2) Nell’ambito del procedimento di redazione del piano particolareggiato delle aree di completamento e rinnovamento di un centro urbano, è legittima l’individuazione da parte del Comune di una serie di fabbricati contigui come “non sostituibili”, con ciò affermandosi la necessità di salvaguardare la “testimonianza edilizia” insita in edifici non soggetti a speciali vincoli architettonici, storici e paesaggistici; ciò, a maggior ragione, ove non risulti comprovata in siffatta individuazione, ampiamente discrezionale, la presenza di vizi evidenti.
Pubblicato il 11/10/2016
N. 01188/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00607/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2010, proposto da:
Giovanna Lorusso, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Medina C.F. MDNPQL47D14A662C, Marco Vitone C.F. VTNMRC71B20A662O, Vittorio Di Salvatore C.F. DSLVTR75S11A662M, con domicilio eletto presso Pasquale Medina in Bari al corso Vittorio Emanuele n. 193;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Lonero Baldassarra C.F. LNRCHR60H45A662G, Augusto Farnelli C.F. FRNGST70B26A662R, Anna Valla C.F. VLLNNA73D08H264B, con domicilio eletto presso Chiara Lonero Baldassarra in Bari alla via Principe Amedeo n. 26;
per l’annullamento
della delibera di C.C. n. 6 del 26/1/10 recante approvazione del documento di analisi denominato “Zona B1 – Individuazione edifici di cui riconoscere l’inopportunità della sostituzione ai sensi dell’art. 47 n.t.a. del P.R.G.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, Lorusso Giovanna ha impugnato la delibera di C.C. n. 2010 del 26/1/10 con la quale l’A.C. ha incluso l’edificio di cui è proprietaria nel novero di quelli realizzati in epoca antecedente al 1954, di cui è “inopportuna la sostituzione” ai sensi dell’art. 47 co. 1 delle n.t.a. del P.R.G.
A sostegno del gravame, la ricorrente espone:
– l’art. 47 n.t.a. è stato implicitamente abrogato dall’art. 51 lett. N) della L.R. 56/80: sarebbe, pertanto, venuto meno il fondamento normativo della “integrazione” che – con l’impugnata delibera – il Comune di Bari ha inteso realizzare. La delibera, inoltre, introduce un “regime vincolistico” sull’immobile di proprietà della ricorrente per il quale sarebbe stato necessario seguire l’iter stabilito per le varianti al P.R.G. ;
– l’edificio non rientrerebbe in alcuna “cortina”, siccome del tutto disomogeneo rispetto gli edifici contigui;
– l’iter di formazione della delibera ha del tutto pretermesso qualsivoglia momento partecipativo, di talchè sarebbe stato necessario attuare almeno le garanzie partecipative di cui all’art. 13 l. 241/90.
2. Il Comune di Bari ha resistito alla domanda, allegando documentazione ed eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità del ricorso, stante l’omessa impugnazione di successive delibere comunali lesive della sfera giuridica della ricorrente nella misura in cui individuano in modo puntuale il suo edificio tra quelli di cui è inopportuna la sostituzione.
3. All’udienza del 22 settembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, il Collegio opina che la gravata delibera non abbia autonoma portata lesiva, recando l’approvazione del “documento di analisi” propedeutico al redigendo “piano particolareggiato delle aree centrali di completamento e di rinnovamento urbano, basato sul ulteriori “studi sia di dettaglio che d’insieme” e che – per espressa previsione ivi contenuta – potrà modificare gli esiti del documento di analisi approvato.
Pare evidente, dunque, che solo il previsto piano particolareggiato conterrà la definitiva individuazione degli immobili di cui “riconoscere l’inopportunità della sostituzione”.
5. Ad ogni buon conto, in relazione al merito del ricorso, può per completezza osservarsi che:
– il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma esso è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti. Diversamente opinando si priverebbe la p.a. di un essenziale strumento di realizzazione di valori costituzionali, quali sono almeno quelli espressi dagli art. 9 comma 2, 32, 42, 44, 47, comma 2, Cost. (T.A.R. Lazio Roma, sent. n. 10021/2014, TAR Puglia, Bari, sent. 1232/2013): nel caso in esame, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente (cfr. pag. 10 del ricorso), il Comune è mosso proprio dalla finalità della salvaguardia delle “testimonianza edilizia” insita in edifici non soggetti a speciali vincoli architettonici, storici o paesaggistici;
– “l’Amministrazione comunale gode di ampi margini di discrezionalità nel determinare l’assetto del territorio, con la conseguenza che le scelte in concreto operate, che possono valorizzare alcune aree mortificando le prospettive di utilizzazione di altre, costituiscono apprezzamenti, che restano soggetti ad un mero sindacato esterno per l’eventuale individuazione di vizi di eccesso di potere” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9.6.2008, n. 2837 e T.R.G.A. Trento, 9.9.2008, n. 227): nel caso in esame, parte ricorrente rimanda ad una “esibenda relazione tecnica” la prova della non omogeneità (quanto alla conformazione dei prospetti) del proprio edificio rispetto a quelli contigui, omettendo – in corso di causa – di produrre la preannunciata relazione e neppure depositando probante documentazione fotografica.
6. Le considerazioni che precedono consentono al Collegio di prescindere dalla delibazione della eccezione di improcedibilità formulata dal Comune di Bari (peraltro del tutto sfornita della necessaria documentazione di corredo) e dei motivi di ricorso attinenti a violazioni procedimentali dell’iter di approvazione della delibera gravata.
7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Viviana Lenzi | Francesco Gaudieri | |
IL SEGRETARIO