Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia – Revoca – Per episodio isolato – Fattispecie 

E’ illegittima   la revoca dell’autorizzazione  di polizia e della licenza di porto d’armi (guardia giurata) conferite al ricorrente da vent’anni,  se giustificata esclusivamente da un episodio concretatosi in modalità  inoffensiva (minacce telefoniche).

Pubblicato il 05/10/2016
N. 00467/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01006/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2016, proposto da: 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Maiellaro C.F. MLLMHL70A01L273R, con domicilio eletto presso l’avv. Ettore Sbarra in Bari, via Egnatia, 15; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, e Questura di Foggia, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. 0027540 del 16.08.2016, acquisito a seguito di accesso agli atti in data 18.08.2016, con cui il Prefetto della Provincia di Foggia, ai sensi degli artt. 11, 42, 43 e 39 del T.U.L.P.S., ha revocato al ricorrente il decreto prot. n. 1263/09/Area 1 Bis del 24.08.2009 di nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto di pistola;
– del provvedimento prot. n. 0003742 del 9.2.2016, acquisito a seguito di accesso agli atti in data 18.8.2016;
– della Nota Cat. 16B del giorno 11.1.2016, acquisita a seguito di accesso agli atti in data 17.8.2016, con cui la Questura di Foggia nel comunicato in data 9.1.2016 dichiarava di aver provveduto al ritiro cautelare delle armi legittimamente possedute;
– delle note prefettizie prot. n. 2229/16/Area 1bis del 27.1.2016 e del 5.2.2016) con cui la Prefettura U.T.G. di Foggia ha comunicato l’avvio dei procedimenti amministrativi, dapprima, del divieto di detenzione armi ex artt. 39 T.U.L.P.S. e, poi, della revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto di pistola exart. 42 T.U.L.P.S. per guardia particolare giurata;
– di tutti gli atti precedenti, seguenti e comunque connessi a quelli impugnati, ivi comprese le note della Questura di Foggia 7.3.2016 ed 11.4.2016 (Doc. 7 e 8) di reiterazione della richiesta dei predetti provvedimenti inibitori;
– nonchè per l’accertamento del danno ingiusto ex art. 2043 c.c. e per il conseguente risarcimento del danno determinato dalla mancata percezione della retribuzione a far data dal 10.1.2016 a tutt’oggi e dalla ingiusta sofferenza patita dal ricorrente a causa degli illegittimi provvedimenti prefettizi e dal comportamento colpevole dell’Amministrazione;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia, della Questura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2016 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Michele Maiellaro e avv. dello Stato Valter Campanile;
 

Considerato che il ricorrente è titolare della licenza in questione da un ventennio, che l’episodio contestato è unico, isolato e si è concretato in modalità  sostanzialmente inoffensive (minacce telefoniche);
Ritenuto, conseguentemente, che non sia in sè sufficiente a supportare un giudizio di pericolosità  e a dimostrarne l’inaffidabilità , specie in assenza di elementi comprovanti una sopravvenuta condizione di labilità  psicologica; 
Ritenuto, pertanto, nella comparazione degli interessi in gioco, che debba ritenersi – allo stato degli atti – prevalente l’interesse dell’odierno ricorrente a conservare il posto di lavoro, unica fonte di sostentamento per il nucleo familiare; 
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e fissa la trattazione del merito all’udienza del giorno 11 maggio 2017. 
Spese compensate. 
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giacinta Serlenga Giuseppina Adamo
 
 
 

IL SEGRETARIO