Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Legittimazione ed interesse – Estinzione società  ricorrente per cancellazione registro imprese – Interruzione processo – Conseguenze 

L’estinzione della società  per sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese in pendenza di  giudizio  determina la perdita della capacità  di stare in giudizio, con la conseguente interruzione del processo e successione dei soci ai sensi dell’art. 110 c.p.c.., senza che al giudice sia consentito di dichiarare la cessazione della materia del contendere non avendo egli  potuto  accertare – in assenza di attività  processuale delle parti –  l’effettiva soddisfazione degli interessi dei ricorrenti originari e dei loro eventuali aventi causa.

N. 00956/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00361/2010 REG.RIC.           
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 361 del 2010, proposto da Scardi Industrie Alimentari s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Amendola, 21;

contro
Comune di Margherita di Savoia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore e Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso l’avv. Aldo Loiodice in Bari, Via Nicolai, 29;
Azienda Sanitaria Locale Barletta – Andria – Trani;
ARPA Puglia – Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente;

nei confronti di
Ladisa s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Marchese di Montrone, 106;
Maizzi s.r.l.;
Pastificio Riscossa F.lli Mastromauro s.p.a.;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota datata 26.2.2010, a firma del dirigente dell’Ufficio servizi scolastici e cultura, anticipata a mezzo fax del medesimo giorno alle ore 18:13, spedita il 28.2.2010, avente ad oggetto “contestazione addebito e contestuale preavviso di revoca aggiudicazione”;
– del non conosciuto verbale datato 28.2.2010, di consegna anticipata del servizio, in via di fatto, alla Ladisa s.p.a.;
– della determinazione gestionale n. 178 R.G. del 5.3.2010 (n. 16 Reg. Servizio del 3.3.2010) non pienamente conosciuta, avente ad oggetto la revoca dell’aggiudicazione della gara per il servizio di refezione scolastica alla ditta Scardi e l’aggiudicazione provvisoria alla ditta Ladisa s.p.a.;
– del contratto di appalto, ove già  sottoscritto, fra il Comune di Margherita di Savoia e la Ladisa Ristorazione s.p.a., per lo svolgimento del servizio di mensa scolastica revocato in danno della ricorrente;
– di ogni altro atto connesso, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo;
in via gradata, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del verbale della commissione di gara del 29.1.2010 limitatamente alla riammissione in gara dell’impresa Ladisa s.p.a.;
– della determinazione gestionale n. 112 dell’1.2.2010 limitatamente all’approvazione del verbale del 29.1.2010 con cui è stata ammessa in gara l’impresa Ladisa s.p.a.;
nonchè per la condanna il Comune di Margherita di Savoia al risarcimento dei danni in forma specifica sotto forma di affermazione dell’obbligo del Comune medesimo di stipulare con la società  ricorrente il contratto per cui è causa, ovvero in via subordinata per equivalente, oltre interessi;
e per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del verbale di prelevamento n. 14/10 del 9.2.2010;
– del rapporto di prova n. 0551-2010 del 18.2.2010;
– della nota prot. n. 8308 del 18.2.2010;
– della nota del 23.2.2010 diretta al Comune di Margherita di Savoia;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Margherita di Savoia e di Ladisa s.p.a.;
Visto la domanda riconvenzionale del Comune di Margherita di Savoia;
Visto il ricorso incidentale di Ladisa s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 79, comma 2 cod. proc. amm.;
Considerato che con atto depositato in data 26 maggio 2016 il difensore di parte ricorrente ha comunicato la cancellazione dal registro delle imprese in data 5.4.2015 della Scardi Industrie Alimentari s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 

Rilevato che l’estinzione della società  per sopravvenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese in pendenza di un processo determina la perdita della capacità  di stare in giudizio, la interruzione del processo nei termini di cui agli art. 299 ss. c.p.c. e la successione dei soci ai sensi dell’art. 110 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070);
Considerato che secondo Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1670 “L’estinzione della società  per sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese in pendenza di un processo determina la perdita della capacità  di stare in giudizio, con la conseguente interruzione del processo e successione dei soci ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; peraltro il venir meno delle parti e la conseguente impossibilità  di esercitare i propri diritti di difesa, che determina l’interruzione del processo, impedisce al giudicante di poter dichiarare, anche in via alternativa alla interruzione del processo, la cessata materia del contendere, giacchè quest’ultima implica un accertamento sull’effettiva soddisfazione degli interessi dei ricorrenti originari e dei loro eventuali aventi causa, che presuppone il pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa, nonchè l’integrità  del contraddittorio, che evidentemente difetta.”;
Ritenuto, in conclusione, che non resta al Collegio che dare atto dell’interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, comma 2 cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c.;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, dà  atto dell’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79, comma 2 cod. proc. amm.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)