Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Certificato di agibilità  – Impugnazione – Inammissibilità – Ragioni 

àˆ inammissibile per difetto d’interesse  il ricorso avverso l’attestazione di   agibilità  rilasciata dal Comune nei confronti di un determinato immobile, posto che la lesione del vicino può sussistere  soltanto in relazione al titolo edilizio, mentre l’agibilità  – che presuppone la legittimità  del predetto titolo e che consiste in una verifica di salubrità  e sicurezza degli immobili – di per sè non ha portata lesiva.

N. 00885/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01643/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1643 del 2015, proposto da: 
Paolo Chiapperini, Paolo Ruggieri, Caterina Chiapperini, rappresentati e difesi dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso Gabriele Bavaro, in Bari, Via Marchese di Montrone, n. 106; 

contro
Comune di Terlizzi in persona del Sindaco l.r.p.t.; 

nei confronti di
Mario Ceci, Luciano Ceci, rappresentati e difesi dagli avocati Vincenzo Caputi Iambrenghi, Annamaria Angiuli, Annalisa Morgese, con domicilio eletto presso Vincenzo Caputi Iambrenghi, in Bari, Via Abate Eustasio n. 5; 

per l’annullamento
dell’autocertificazione di agibilità  del piano realizzato in sopraelevazione di un edificio destinato a civile abitazione, nonchè dell’attestazione, redatta del direttore dei lavori, di agibilità  e di conformità  dell’opera edilizia al progetto; 
previo accertamento,
dell’insussistenza dei presupposti per la redazione e presentazione al Comune dell’attestazione del direttore dei lavori e dell’autocertificazione dei proprietari;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mario Ceci e di Luciano Ceci;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 maggio 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- I ricorrenti impugnano l’autocertificazione di agibilità  del piano realizzato in sopraelevazione di un edificio destinato a civile abitazione a firma dei proprietari controinteressati, ritualmente convenuti in giudizio, e l’attestazione del direttore dei lavori, di agibilità  e di conformità  dell’opera edilizia al progetto, redatta, ai sensi dell’art. 25 d.P.R. 380/2001. 
Ne deducono l’illegittimità  derivata dal permesso di costruire parimenti impugnato con separato ricorso (R.G. n. 1140/2013 definito con sentenza n. 719 del 19.5.2016 ).
2.- Resistono i controinteressati deducendo preliminarmente l’inammissibilità  del ricorso perchè gli atti, impugnati solo per vizi di illegittimità  derivata, sono comunque destinati ad essere travolti in caso di accoglimento del ricorso avverso il permesso di costruire o a restare intatti, al pari di questo, in caso di rigetto.
3.- Dopo lo scambio di memorie all’udienza del 19 maggio 2016 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è inammissibile, come eccepito dalla difesa dei controinteressati.
Infatti l’attestazione di agibilità  delle nuove costruzioni o degli immobili interessati dagli interventi edilizi descritti al comma 2 dell’art. 24 d.P.R. 380/2001, presuppone che l’opera edilizia sia stata regolarmente autorizzata.
Quindi potrebbe affermarsi l’esistenza di un interesse del confinante contrario alla conservazione dell’attestazione di agibilità  di un immobile altrui, solo come conseguenza del diverso interesse alla rimozione del presupposto titolo edilizio.
Fuori da tale ipotesi non è predicabile in capo al terzo confinante alcun interesse all’annullamento dell’attestazione di agibilità  il cui effetto tipico – consentire l’uso dell’opera conforme al titolo edilizio e alla destinazione, in condizioni di sicurezza e salubrità  – oggettivamente non è in grado di attingerne la sfera giuridica, laddove, al contrario, a fini della legittimazione del terzo ad impugnare il titolo edilizio il terzo non deve allegare un danno, ma la qualità  di proprietario di un immobile confinante con quello assentito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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