1. Accesso – Legittimazione ed interesse – Atti di gara – Valutazione in astratto
2. Accesso – Accesso agli atti di gara – Legittimazione ed interesse – Tutela esigenze difensive perseguite
3. Accesso – Accesso agli atti di gara – Legittimazione ed interesse – Prevale effettiva utilità del richiedente
4. Accesso – Accesso agli atti di gara – Interesse riservatezza del terzo controinteressato – Decade dinanzi alla diretta difesa giudiziale di un interesse
1. La valutazione che la pubblica Amministrazione è chiamata a svolgere circa la sussistenza o meno dell’interesse all’accesso deve essere effettuata in astratto e senza alcun apprezzamento circa la validità probatoria della documentazione richiesta o la fondatezza della domanda giudiziale eventualmente proponibile. Ne discende che l’esercizio del diritto di accesso non è precluso nemmeno dall’inoppugnabilità degli atti oggetto dell’istanza di ostensione, purchè l’accesso non si trasformi in uno strumento di controllo generalizzato e di “ispezione popolare”.
2. L’interesse all’accesso, nonostante la scadenza dei termini per impugnare, permane se, sotto un profilo oggettivo, non può escludersi che la conoscenza degli atti sia utile per le esigenze difensive perseguite.
3. L’accesso, in quanto strumentale ad imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa (art. 22, comma 2, L. n. 241/1990) nei confronti sia di titolari di posizioni giuridiche qualificate che di portatori di interessi diffusi e collettivi (art. 4 D.P.R. n. 184/2006), deve comunque essere assicurato a prescindere dall’effettiva utilità che il richiedente ne possa trarre e, dunque, è ammissibile anche quando siano decorsi i termini per l’impugnazione o se la pretesa sostanziale che sottende l’accesso sia infondata.
4. L’interesse alla riservatezza del terzo controinteressato è superato se l’istanza di accesso presentata è utile per la diretta difesa giudiziale di un interesse giuridicamente e concretamente apprezzabile. Inoltre, nel caso di partecipazione ad una gara, la documentazione, come quella relativa ai requisiti di partecipazione di un concorrente, non è soggetta al riservato dominio di quest’ultimo, ma si pone su un piano di valutazione comparativa rispetto alla documentazione presentata da altri concorrenti.
N. 00895/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2016, proposto da:
Ladisa Spa, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Michelangelo Pinto, Pasquale Procacci, Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, Via Nicolai, n. 29;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del Direttore Generale l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Caputo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, Lungomare Starita, n. 6 (Asl/Ba);
nei confronti di
Greedy Ristorazione di Marino Porcelli & C. Sas;
per l’annullamento
della comunicazione 19.01.2016, con cui l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari ha rigettato la richiesta d’accesso presentata in data 30.11.2015, come integrata con nota del 12.12.2015;
nonchè per l’accertamento del diritto dell’istante all’accesso dei documenti (ex art. 116 c.p.a.) da esso richiesti con riferimento alla documentazione di affidamento servizio preparazione e distribuzione vitto a mezzo catering della Società Greedy Ristorazione di Marino Porcelli & C. Sas.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 1.02.2016 e depositato il successivo 11.02.2016, la Ladisa s.p.a. impugna la nota del 19.01.2016, inviata dall’amministrazione intimata in riscontro alla propria istanza di accesso e chiede che questo Tribunale ordini all’Amministrazione l’esibizione dei documenti richiesti.
1.1 – Riferisce la ricorrente:
-di aver partecipato alla gara di appalto per l’affidamento del servizio di preparazione e distribuzione del vitto a mezzo catering, indetta dal reparto Tecnico Logistico Amministrativo per la Puglia della Guardia di Finanza;
– che la gara è stata aggiudicata alla Gestione Servizi Integrati s.r.l.;
– che dall’esame degli atti di gara le sarebbero sorti dubbi sul possesso dei requisiti di partecipazione dell’aggiudicataria.
1.2 – Non ritenendo esaustiva la documentazione depositata agli atti di gara, con riferimento specifico alla documentazione relativa alla registrazione sanitaria dell’attività di catering della società di cui l’aggiudicataria si è avvalsa ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, ha presentato la riferita istanza di accesso presso la Asl di Bari.
1.3 – Quest’ultima ha riscontrato l’istanza ritenendola non sufficientemente motivata, nonostante che la ricorrente avesse riferito, con nota del 12.12.2015, della pendenza di un contenzioso innanzi a questo T.A.R. (Reg. 1328/2015).
1.4.- Avverso la nota della Asl la ricorrente presenta il ricorso in epigrafe per violazione di legge, in particolare della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006 e dei principi posti a tutela della legalità e della trasparenza dell’azione amministrativa.
2.- L’ ASL di Bari si è costituita in giudizio in data 22.06.2016 per resistere al ricorso.
3.- All’udienza camerale del 23.06.2016, la ricorrente ha rinnovato l’interesse all’accesso, pur avendo avuto conoscenza, in pari data, dell’avvenuto deposito della sentenza n. 789/2016, che ha definito il ricorso Reg. 1328/2015.
All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
4 – Il Collegio ritiene che il ricorso in esame meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente ha partecipato ad una gara d’appalto e ha impugnato gli atti ad essa relativi.
4.a.- Gli atti di cui si chiede l’ostensione sono strumentali alla verifica del possesso della controinteressata dei requisiti di partecipazione alla gara in questione.
Sussiste, pertanto, la legittimazione al ricorso, in base al combinato disposto dell’art. 24 della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 13 del d. lgs. n. 163 del 2006, nonchè in base ai principi affermati dalle Adunanze Plenarie n. 4 del 2011 e n. 9 del 2014.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (così, sul punto, ad esempio, T.A.R. Toscana, Sez. I, sent. n. 442 del 21 marzo 2013), la valutazione che la pubblica amministrazione è chiamata a svolgere circa la sussistenza o meno dell’interesse all’accesso deve essere effettuata “in astratto” e senza alcun apprezzamento circa la validità probatoria della documentazione richiesta o la fondatezza della domanda giudiziale eventualmente proponibile. Ne discende che l’esercizio del diritto di accesso non è precluso nemmeno dall’inoppugnabilità degli atti oggetto dell’istanza di ostensione, purchè l’accesso non si trasformi in uno strumento di controllo generalizzato e di “ispezione popolare”.
Nè è ostativo all’accoglimento dell’odierno ricorso il fatto che il riferito giudizio pendente sia stato definito dalla Sezione I di questo T.A.R. con la suindicata sentenza n. 789 del 23.06.2016, che allo stato non è, peraltro, coperta dal giudicato.
Deve ritenersi che permanga in capo alla ricorrente l’interesse all’accesso in quanto sulla scorta di una valutazione prognostica, allo stato attuale non può escludersi sotto un profilo oggettivo l’utilità , ricavabile dalla conoscenza degli atti di cui all’istanza, per le esigenze difensive perseguite.
L’accesso, in quanto strumentale ad imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa (art. 22, comma 2, L. n. 241/1990) nei confronti sia di titolari di posizioni giuridiche qualificate che di portatori di interessi diffusi e collettivi (art. 4 DPR n. 184/2006), deve comunque essere assicurato a prescindere dall’effettiva utilità che il richiedente ne possa trarre e, dunque, è ammissibile anche quando siano decorsi i termini per l’impugnazione o se la pretesa sostanziale che sottende l’accesso sia infondata.
Ne deriva che l’argomento opposto dall’amministrazione intimata nella nota gravata non è idoneo a paralizzare l’istanza di accesso.
4.b.- Quanto all’interesse alla riservatezza (con riferimento specifico alla controinteressata intimata e non costituita in giudizio) occorre rilevare che esso è notoriamente destinato a recedere quando l’istanza di accesso venga esercitato per la diretta difesa giudiziale di un interesse, come nella fattispecie in esame, non emulativo ma giuridicamente e concretamente apprezzabile. Inoltre, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale la partecipazione ad una gara comporta che la documentazione, come quella relativa ai requisiti di partecipazione di un concorrente fuoriesca dalla sfera del suo riservato dominio, per porsi su un piano di valutazione comparativa rispetto a quella depositata da altri concorrenti (ex multis, cfr T.A.R. Basilicata, sez. I sent. n. 905 del 27.12.2014).
4.c.- Ne consegue che il ricorso deve trovare accoglimento, con obbligo a carico dell’Amministrazione di attivare il procedimento per il rilascio di tutti documenti oggetto dell’istanza, i quali potranno essere messi a disposizione della ricorrente.
L’accesso, mediante estrazione di copia, andrà consentito entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione, o se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota prot. 9789/00209 del 19.01.2016 ed ordina all’ASL di Bari di consentire alla parte ricorrente l’accesso agli atti indicati nell’istanza di accesso del 30.11.2015 come integrata in data 12.12.2015.
Condanna l’ ASL di Bari al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente, che liquida in euro 700,00 (euro settecento/00) oltre IVA e CPA se dovute.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 co. 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)