1. Accesso ai documenti della p.A. – Diniego – Protezione privacy – Non invocata dai soggetti interessati – Conseguenze

2. Accesso ai documenti della p.A. – Diniego – In caso di contestuale causa civile – Ordine di esibizione documenti ex art. 210 c.p.c. – Illegittimità 

1. Se l’istanza di accesso ai documenti della p.A. sia denegata al fine di proteggere la privacy di soggetti  terzi i cui dati potrebbero essere rilevati (nella specie, l’accesso riguardava la documentazione a corredo dell’imposizione di un vincolo), l’illegittimità  del diniego è in re ipsa se gli stessi soggetti terzi, all’uopo interpellati, non abbiano manifestato alcuna esigenza di tutela della privacy con riferimento ai suddetti documenti.

2. La circostanza per la quale il richiedente l’accesso abbia instaurato un giudizio dinanzi al G.O e possa chiedere  in quella sede che sia ordinata alla p.A. l’esibizione dei documenti necessari ex art. 210 c.p.c., non impedisce il ricorso all’istituto dell’accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990, non essendovi alcuna preclusione in tal senso nella normativa di settore.

N. 00841/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00330/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 330 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Cataldo Musti, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Palieri, presso il cui studio elett.te domicillia in Bari alla via Camillo Rosalba n. 47/Z; 

contro
Soprintendenza per le Belle Arti e per il Paesaggio per la Puglia – Province Bari, B.A.T. e Foggia,.; Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici ex lege è domiciliata alla via Melo n. 97; 

nei confronti di
Francesco Paolo Cuccorese, Filomena Coppolecchia; 

per l’annullamento
del diniego di accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.) a mezzo di estrazione di copia recato dalla nota del 3/3/16 (gravata con il ricorso principale) e con la successiva nota del 23/3/16 (gravata con il ricorso per motivi aggiunti);
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza per le Belle arti e per il Paesaggio per la Puglia – Province Bari, B.A.T. e Foggia e del Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Parte ricorrente impugna con il ricorso principale il diniego di estrazione di copia dei documenti di cui all’istanza del 11/12/15, inerenti al vincolo storico -artistico gravante sull’immobile sito in Barletta alla via Duomo n. 21, confinante con immobile di sua proprietà  sito al civico n. 15.
Precisa che, presa visione degli atti in data 16/2/16, è venuto in possesso di copia del solo decreto MIBACT del 6/7/15 recante apposizione del vincolo di interesse particolarmente importante, avendo in data 3/3/16 la locale Soprintendenza negato l’estrazione di copia di tutti i documenti opponendo ragioni di tutela della privacy di terze persone. 
In data 4/3/16, pertanto, il ricorrente, a mezzo p.e.c., diffidava la Soprintendenza al rilascio di copia di tutti gli atti entro il successivo 10/3. Decorso tale termine, ha proposto il presente ricorso.
2.- L’Amministrazione resistente si è costituita depositando memoria di stile. Nessuno dei controinteressati si è, invece, costituito.
3.- Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha, poi, gravato la nota della locale Soprintendenza del 23/3/16 con la quale, in risposta alla predetta diffida, l’Amministrazione ha preannunciato che gli ulteriori documenti saranno esibiti al Giudice civile dinanzi al quale già  pende la causa tra l’odierno ricorrente e uno dei proprietari degli immobili siti al civico 21 della predetta via Duomo, qualora quello provveda ai sensi dell’art. 213 c.p.c. 
4.-Alla camera di consiglio del 9/4/16 la causa è stata trattenuta in decisione.
5.- Il ricorso principale e quello per motivi aggiunti meritano accoglimento.
Ritiene il Collegio che sussista in capo al ricorrente l'”interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, atto a giustificare la richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990. Al fine di valutare la sussistenza di tale interesse occorre avere riguardo alle finalità  che l’istante dichiara di perseguire, richiedendo la norma in parola un “legame tra finalità  dichiarata ed il documento richiesto”. Nel caso in esame, il ricorrente ha ampiamente esplicitato il proprio legittimo interesse alla cognizione degli atti, focalizzandolo su esigenze di carattere difensivo derivanti dal contenzioso già  in corso in sede civile. 
Peraltro, in sede di scrutinio di una domanda di accesso occorre, infatti, accertare unicamente l’inerenza del documento richiesto all’interesse palesato dall’istante, “non anche l’utilità  del documento al fine del soddisfacimento della pretesa correlata”, con sufficienza di una valutazione “in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità  della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso” (non potendo “la legittimazione all’accesso [¦] essere valutata alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante”; così Cons. Stato, 20 gennaio 2015, n. 166 e giurisprudenza ivi richiamata).
Inoltre, ai sensi dell’art. 24 comma 7 l. 241/90, l’accesso va garantito qualora sia funzionale “a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale” (cfr. Cons. St., sez. V, 23 febbraio 2010, n.1067); in ogni caso, qualora l’accesso ai documenti amministrativi sia motivato dalla cura o dalla difesa di propri interessi giuridici, esso tendenzialmente prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo.
Ne deriva, nel caso di specie, l’illegittimità  del primo diniego di estrazione di copia, motivato dalla Soprintendenza in riferimento a “ragioni di privacy di terzi”, peraltro evidentemente insussistenti nella realtà , stante la mancata opposizione da parte dei controinteressati debitamente notiziati della richiesta di accesso da parte della Soprintendenza (cfr. all. 3 produzione ricorrente depositata il 17/3/16). 
Quanto all’oggetto della richiesta, infine, si osserva che non ostano divieti e preclusioni normative all’esercizio del diritto di accesso, non riguardando l’istanza atti sottratti all’accesso, nè sostanziandosi in un controllo generalizzato sull’attività  dell’Amministrazione. 
6. Parimenti illegittimo, poi, è il secondo diniego gravato con il ricorso per motivi aggiunti. 
Preliminarmente, va evidenziato l’improprio richiamo all’art. 213 c.p.c., dovendosi, piuttosto, ritenere che il redattore della nota volesse riferirsi all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
In riferimento a tale motivo “ostativo”, poi, è sufficiente osservare che è pacifico in giurisprudenza che la mera circostanza che la parte di un contenzioso civile possa avvalersi, quale mezzo istruttorio, dell’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., in alcun modo la priva del concorrente e parallelo interesse ad esercitare il diritto di accesso.
7.- In definitiva, la domanda va accolta, con consequenziale ordine alla Soprintendenza per le belle arti e il paesaggio per le Province Bari, B.A.T. e Foggia di consentire al ricorrente l’accesso a mezzo di estrazione di copia dei documenti di cui all’istanza del 11/12/15 (ad eccezione del decreto del 6/7/15, già  consegnato all’interessato) entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. 
8.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, ordina alla Soprintendenza per le belle arti e il paesaggio per le Province Bari, B.A.T. e Foggia, in persona del Soprintendente p.t., di consentire l’accesso a mezzo di estrazione di copia ai documenti richiesti con l’istanza del 11/12/15, entro trenta giorni dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza, o dalla notifica, se antecedente.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge e C.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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