. Edilizia e urbanistica – Pianificazione – PRG – Procedimento – Adozione – Tipizzazione di un’area – Comparazione tra interessi pubblici e privati – Discrezionalità  della p.A. – Sindacabilità  – Limiti – Fattispecie


2. Edilizia e urbanistica -Pianificazione – Piano urbanistico generale (PUG) – Disparità  di trattamento – Sindacato giurisdizionale – Limiti

1. Secondo i principi generali, l’Amministrazione che procede nell’esercizio di poteri di pianificazione urbanistica, tanto più nel caso relativo all’adozione di un nuovo Piano regolatore generale, deve necessariamente valutare gli interessi pubblici e privati sottesi alla pianificazione del territorio, dovendosi escludere che la tipizzazione di un’area possa avvenire avuto riguardo alle sole pretese del proprietario.
Infatti, le scelte effettuate dall’Amministrazione in sede di pianificazione urbanistica costituiscono apprezzamento di merito, sottratte al sindacato di legittimità , salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità  (nella specie, l’area di proprietà  della ricorrente aveva destinazione ad uso agricolo anche nel previgente PRG e il mantenimento di tale prevalente destinazione è stata imposta dalla caratteristica dei suoli, dalla presenza di vincoli e del corso d’acqua pubblica).
 
 
 2. Le decisioni di pianificazione urbanistica, relative ad un determinato terreno o immobile, appartengono, alla sfera degli apprezzamenti di merito dell’Amministrazione, per cui in ordine ad esse non sono neppure ipotizzabili censure di disparità  di trattamento fondate sulla comparazione con la destinazione impressa ad altri immobili.

N. 00797/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01263/2011 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1263 del 2011, proposto da: 
Rosa Dicarlo, rappresentata e difesa dall’avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Dalmazia, n. 161; 

contro
Comune di Monopoli, in persona del Sindaco l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Pierluigi Nocera, Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro in Bari, Via Dante, n. 51;
Regione Puglia, in persona del Presidente l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Nazario Sauro, n. 33; 

per l’annullamento
nei limiti dell’interesse della ricorrente, della Deliberazione del Consiglio Comunale di Monopoli n. 68 del 22.10.2010, pubblicata nel BURP n. 167 del 04.11.2010, avente ad oggetto “Approvazione P.U.G.”, immediatamente esecutiva, con la quale il Comune di Monopoli ha approvato il nuovo piano urbanistico generale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I – Con ricorso notificato il 06.06.2011 e depositato il successivo 01.07.2011, la Sig.ra Rosa Dicarlo – a seguito di trasposizione del ricorso straordinario presentato al Capo dello Stato – ha impugnato la delibera C.C. n. 68 del 22.10.2010, pubblicata sul BURP n. 167 del 04.11.2010, relativa all’approvazione del PUG di Monopoli e gli atti ad essa connessi, limitatamente alla parte riferita ai terreni di sua proprietà . Più specificamente contesta la tipizzazione dei suoli identificati al catasto al fg. 46 p.lle 160, 245, 246, 247, 248, 250 e 251, come “Contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare”, disciplinato dall’art. 30 del PUG/S e 32 del PUG/P.
Espone che sul suolo esiste dal 1981 un opificio per attività  produttive, consistente nell’assemblaggio di gruppi elettrogeni, realizzazioni ed installazione di impianti per l’irrigazione meccanica ed elettrica, gestito dalla “Sime srl”, di cui è socia.
Rivendica la classificazione di tutte le particelle come “Contesti consolidati per attività “, disciplinati dall’art. 22 del PUG/S e dall’art. 14 del PUG/P.
II – Costituiscono motivi di ricorso:
1 – violazione di legge, in particolare, dell’art. 11 L.R. 20/2001, dell’art. 3 L. 241/1990 e degli artt. 3, 41 e 42 Cost. Eccesso di potere per violazione dei principi fondamentali in materia di pianificazione urbanistica, erroneo ed omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità , irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, disparità  di trattamento nonchè contraddittorietà , travisamento e sviamento dalla causa tipica.
La ricorrente lamenta che, dalla tipizzazione impressa, deriverebbe l’impossibilità  di demolire e ricostruire, nonchè ampliare i fabbricati ove viene svolta l’attività , con intervento edilizio, così come, invece, sarebbe consentito sulle aree tipizzate come “Contesti consolidati per attività “.
Ne risulterebbe penalizzata l’attività  produttiva svolta dalla ditta sul suolo in questione, con violazione dell’art. 41 Cost.
Deduce, altresì, il difetto di istruttoria, oltre a contraddittorietà  ed ingiustizia manifesta rispetto a quanto previsto dalla Relazione Generale al Piano e dal DPP.
2 – Violazione e falsa applicazione del D.M. 1444/1968, per essere stata parte del suolo della ricorrente destinata ad “Invariante strutturale a prevalente valore paesaggistico ambientale”.
Tale destinazione non sarebbe riconducibile ad una delle classificazioni di cui al D.M. 1444/1968, nè troverebbe alcun fondamento normativo, ponendosi, pertanto, secondo la ricorrente, in contrasto con l’art. 7 della L. 1150/1942. Rileva che dalla presenza di vincolo PAI o di un vincolo paesaggistico deriverebbe solo la necessità  delle preventiva acquisizione di pareri da parte delle autorità  preposte alla tutela del medesimo vincolo, nel caso di trasformazione del territorio.
III – Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, sia il Comune di Monopoli, con atto depositato in data 29.07.2011, che la Regione Puglia, con atto del 18.02.2012.
III.1 – Nella memoria difensiva del 9.05.2016, il Comune ha evidenziato che le doglianze della ricorrente si fondano sulla presenza dell’immobile destinato ad attività  commerciale – artigianale e per servizi, sulla sola particella 160 al fg. 46.
Ha rilevato che l’intera area di proprietà  della sig.ra Di Carlo è sita nell’agro di Monopoli e che la destinazione impressa dal nuovo PUG ai suoli è la medesima di quella prevista nel PRG previgente.
Ha aggiunto che su tali terreni esistono da tempo vincoli idrogeologici e di acqua pubblica (denominata “Torrente Impalata”), nonchè la destinazione a viabilità  ed area di rispetto.
Le limitazioni d’uso e di trasformazioni imposte al territorio deriverebbero dalle caratteristiche intrinseche del medesimo, come riconosciute dagli strumenti urbanistici generali.
Ha evidenziato che nessuna osservazione è stata presentata dalla ricorrente successivamente all’adozione del PUG in questione, avvenuta in data 22.12.2007.
III.2 – Ha specificato che sul lotto su cui opera la società  Sime a r.l. (p.lla 160) sussistono vincoli imposti dalla legislazione e/o dalla pianificazione sovraordinata, tali da escludere in toto qualunque pretesa edificatoria. L’immobile ricadente su tale particella, che occupa una superficie di circa mq. 359, mantiene la destinazione d’uso acquisita “di fatto” nel corso degli anni, in forza di sanatorie di abusi edilizi.
Particolare risalto viene posto sul fatto che l’area in questione ricade entro la fascia di pertinenza dell’acqua pubblica denominata “Torrente Impalata”, tutelata anche dalle previsioni del P.U.T.T./P e dalle relative N.T.A.
III.3 – Ha escluso, quindi, che la restante area della particella n. 160 e le altre particelle siano caratterizzate dalla presenza di un consolidato di attività , non essendovi alcun carico urbanistico di immobili. Ha rilevato come esse conservino la destinazione rurale nel rispetto delle loro caratteristiche e dei vincoli sussistenti, in ragione della pericolosità  idraulica e della presenza di acqua pubblica, oltre che di strade e aree di rispetto.
III.4 – Con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativa alla destinazione ad “invariante strutturale a prevalente valore paesistico ambientale”, ha evidenziato come essa troverebbe fonte nella L.R. Puglia 20/2001 e nel DRAG.
Le limitazioni d’uso e di trasformazioni imposte al territorio deriverebbero dalle caratteristiche intrinseche del medesimo, come riconosciute dagli strumenti urbanistici generali.
Ha specificato che le invarianti strutturali individuerebbero un vincolo conformativo della proprietà , derivante dalla legislazione o dalla pianificazione sovraordinata.
L’esame e le valutazioni tecniche effettuate in fase di studio propedeutico alla identificazione delle invarianti strutturali hanno imposto di tener conto del reticolo idrografico che incide sulle aree della ricorrente, con vincoli P.A.I. ad alta, media e bassa densità  di pericolosità  idraulica, nonchè delle componenti idrogeologiche determinate dalla presenza del corso d’acqua, iscritto negli elenchi delle acque pubbliche.
Il PUG si sarebbe per questo conformato al Piano di assetto idrogeologico e conterrebbe una fedele ricognizione del territorio.
Inoltre, secondo il PUTT, le particelle che identificano il suolo della ricorrente sarebbero classificate come rientranti negli Ambiti Territoriali Estesi di tipo D e di tipo C.
Da ultimo, il PPTR approvato con delibera G.R. Puglia n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul B.U.R.P. 23.03.2015 avrebbe riservato a tali suoli particolare rilevanza ambientale.
IV – La Regione Puglia con memoria depositata in data 6.05.2016, ha eccepito l’inammissibilità  e l’infondatezza del ricorso, escludendo che gli atti gravati si pongano in contrasto con gli indirizzi di programmazione e di pianificazione di competenza regionale e ribadendo che le scelte di pianificazione sono a carattere discrezionale e sono espressione della potestà  pubblica.
V – La ricorrente ha replicato alle eccezioni delle amministrazione ribadendo le ragioni poste a fondamento del ricorso.
VI – All’udienza pubblica del 9.06.2016, sentita la difesa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
VII – Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
La Sezione si è già  espressa su ricorsi di analogo contenuto, affermando che “secondo i principi generali, l’amministrazione che procede nell’esercizio di poteri di pianificazione urbanistica, tanto più nel caso relativo all’adozione di un nuovo Piano regolatore generale, deve necessariamente valutare gli interessi pubblici e privati sottesi alla pianificazione del territorio, dovendosi escludere che la tipizzazione di un’area possa avvenire avuto riguardo alle sole pretese del proprietario”. (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, sent. 649 del 23.04.2015 e sent. 1002 del 9.07.2015).
Per giurisprudenza consolidata e condivisa, le scelte effettuate dall’Amministrazione in sede di pianificazione urbanistica costituiscono apprezzamento di merito, sottratte al sindacato di legittimità , salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità .
VII.1 – Sulla base di tale principi – alla cui applicazione al caso in esame il Collegio non ravvisa la sussistenza di ragioni ostative – deve rilevarsi l’infondatezza del primo motivo di ricorso per la dirimente considerazione che l’area di proprietà  della ricorrente aveva destinazione ad uso agricolo anche nel previgente PRG e il mantenimento di tale prevalente destinazione è stata imposta dalla caratteristica dei suoli, dalla presenza di vincoli e del corso d’acqua pubblica.
Deve, pertanto, escludersi la ricorrenza di difetto di istruttoria e dell’omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, attesa la conformità  della destinazione agricola dell’area impressa dal nuovo PUG, con quella prevista dal previgente strumento di pianificazione territoriale, peraltro, non ostativa alla prosecuzione dell’attività  produttiva svolta su parte dell’area.
VII.2 – Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente contesta la previsione su parte suolo di sua proprietà  di “Invariante strutturale a prevalente valore paesistico ambientale”. Tale destinazione non sarebbe giustificata dall’esistenza di un vincolo PAI o alcun altro vincolo.
VII.3 – La disciplina delle invarianti strutturali a prevalente valore paesistico si rinviene nell’art. 9 /S del PUG/S, nel quale si specifica che esse “riguardano parti di territorio dotate di caratteristiche intrinseche che richiedono specifiche limitazioni d’uso e di trasformazione come disposto dai vincoli ricognitivi ad esse associati e dalle relative leggi di riferimento; tali vincoli non sono soggetti ad indennizzo nè a decadenza.”
La norma prosegue al punto 9.02 prevedendo espressamente che “le destinazioni d’uso dei suoli (..) sono quelle dei Contesti rurali a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare di cui all’art. 32/P”.
E’ evidente che la tipizzazione dell’area è coerente con quella impressa ai suoli di proprietà  della ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso. La tipizzazione è, infatti, sempre quella di “contesti rurali a prevalente funzione agricola” mentre il riconoscimento della presenza di invarianti strutturali attiene ad altri aspetti a cui il nuovo PUG ha riservato apposita disciplina, recependo le peculiarità  del territorio, alcune delle quali impresse dalle Autorità  competenti.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte circa i caratteri della potestà  di regolazione del territorio propria del Comune, il Collegio richiama il principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui gli aspetti concernenti in senso più ampio il governo del territorio in funzione di uno sviluppo complessivo ed armonico del medesimo tengono conto (comprendendoli) anche dei valori ambientali e paesaggistici, delle esigenze di tutela della salute e di quelle economico – sociali della comunità  radicata sul territorio, e, in definitiva, del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione (così Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710).
VIII – Nel caso in esame emerge che, al momento dell’approvazione del PUG, il Comune ha riportato lo stato dei luoghi, compreso quello relativo al terreno di proprietà  della ricorrente, tenendo conto dell’assetto idrogeologico della zona.
Su tale assetto diverse sono le autorità  che vantano competenze, coinvolgendo la materia oltre gli enti locali, anche diversi organi di governo e Autorità , come quella di Bacino.
Settori come quelli relativi alla particolare conformazione del territorio sono oggetto di una regolazione multilivello, che coinvolge una pluralità  di figure istituzionali, rispetto alla quale la pianificazione territoriale e urbanistica si inserisce spesso con un ruolo di recepimento delle prescrizioni adottate, non solo al momento di adozione dei Piani volti alla regolamentazione del territorio, ma tutte le volte in cui le previsioni adottate in materia impongano una variante ai Piani territoriali (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, sent. 801/2015).
La peculiarità  della zona è confermata dalla presenza del corso d’acqua pubblica, denominata Torrente Impalata, di vincoli di pericolosità  idraulica, non contestati dalla ricorrente. Della conformazione del territorio il nuovo PUG ha, dunque, legittimamente recepito le peculiarità , dettando specifiche previsioni finalizzate alla tutela dell’ordinato assetto del territorio.
La destinazione di singole aree non necessita di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nell’impostazione del piano, essendo necessaria una motivazione specifica soltanto in presenza di un affidamento qualificato.
IX- Tale affidamento, nel caso di specie, deve essere escluso attesa la conformità  della destinazione impressa all’area con la precedente tipizzazione. Nè il riconoscimento dello stato di fatto, per la parte della particella n. 160, su cui si trova l’immobile destinato all’attività  produttiva, può giustificare la pretesa di una diversa e generalizzata tipizzazione avanzata dalla ricorrente, attesa la peculiare conformazione del territorio e il mantenimento della precedente destinazione. Deve piuttosto rilevarsi come la circoscritta eccezione riferita alla tipizzazione di parte della p.lla 160 si fondi sul recepimento della situazione di fatto, valutata in senso conforme ai criteri generali del documento programmatico, ma non in modo da consentire estensioni precluse proprio dalle peculiari caratteristiche dell’area, tanto da doversi ritenere inconferente anche la doglianza della ricorrente relativa alla violazione di tali criteri.
L’ampia discrezionalità  assegnata alle Amministrazioni locali in sede di pianificazione territoriale comporta che l’attribuzione di una destinazione agricola ad un determinato terreno è volta non tanto e non solo a garantire il suo effettivo utilizzo a scopi agricoli, quanto piuttosto a preservarne le caratteristiche attuali di zona di salvaguardia da ogni possibile nuova edificazione, anche in funzione conservativa di valori naturalistici, nonchè a favorire il recupero di aree dismesse o congestionate.
X – Dirimente risulta ancora il consolidato principio secondo cui le decisioni di pianificazione urbanistica, relative ad un determinato terreno o immobile, appartengono, alla sfera degli apprezzamenti di merito dell’amministrazione, per cui, in ordine ad esse non sono neppure ipotizzabili censure di disparità  di trattamento fondate sulla comparazione con la destinazione impressa ad altri immobili.
Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
XI- Le spese seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.000,00 (euro mille/00) per ciascuna delle amministrazioni resistenti, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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