Pubblico impiego – Concorso – Personale docente – Istanza telematica – Erronea indicazione del codice del concorso – Esclusione – Illegittimità – Ragioni
Ai sensi dell’art. 6, co.1, lett. b), della L.n. 241/1990 il responsabile del procedimento “accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”: in applicazione della predetta norma è illegittima l’esclusione dal concorso per personale docente nella scuola del candidato che, per un mero errore materiale facilmente riconoscibile ed emendabile da parte del RUP, abbia indicato nell’istanza telematica di partecipazione il codice delle materie letterarie, laddove presenta titoli per l’insegnamento delle discipline motorie e sportive.
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La sentenza n. 768/2016 è identica nella massima.
N. 00765/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00564/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2016, proposto da Regina Francesco, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Ida Roselli e Alma Lucia Giuseppina Tarantino, con domicilio eletto presso l’avv. Antonella Roselli in Bari, Via Dante, 25;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari,
– della nota prot. AOODRPU n. 8260 del 10 maggio 2016 del MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale a firma del dirigente Giuseppe Silipo, con cui non si è consentita la rettifica richiesta dal ricorrente della propria domanda on line di partecipazione al concorso per il personale docente, indetto con D.D.G. n. 106 del 23.2.2016, per quanto all’indicazione della classe di concorso di interesse, e si è negata la variazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova concorsuale (disciplina AD02) con l’inserimento del ricorrente nell’elenco de quo;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli gravati sia pur non conosciuto;
e per l’accertamento del diritto del ricorrente di concorrere alla prova afferente la disciplina AD02;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che appare meritevole di positivo apprezzamento la censura di cui al punto 2 del ricorso introduttivo in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 6 legge n. 241/1990;
Considerato, infatti, che, a fronte dell’evidente errore in cui è incorso il ricorrente Regina Francesco nella predisposizione della domanda di partecipazione al concorso per cui è causa (i.e. aver indicato nella istanza telematica quale codice di concorso, invece del codice desiderato AD02 riferito all’insegnamento delle discipline di scienze motorie e sportive, AD04 riferito all’insegnamento delle discipline letterarie, e quindi un codice non congruente rispetto al curriculum indicato dallo stesso Regina diplomato presso l’ISEF di Urbino), l’Amministrazione illegittimamente non ha consentito la regolarizzazione/rettifica della stessa istanza; che chiaramente i titoli posseduti dal candidato e dichiarati alla domanda di concorso non gli avrebbero consentito di partecipare ad una selezione per un ambito disciplinare riferito a materie letterarie ed umanistiche;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso introduttivo debba essere accolto e che, per l’effetto, debba essere annullato l’atto impugnato ed accertato il diritto del ricorrente di concorrere alla prova afferente la disciplina AD02, con consequenziale assorbimento di ogni altra doglianza formulata;
Ritenuto, infine, che in considerazione della peculiarità della presente controversia le spese di lite debbano essere compensate;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato ed accerta il diritto del ricorrente di concorrere alla prova afferente la disciplina AD02.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)