Sanità e Farmacie – Sede farmaceutica – Concorsi – Partecipazione in due diverse Regioni – Possibilità – Duplice assegnazione di sedi in capo al medesimo concorrente – Non ammissibilità
La possibilità di partecipare al concorso volto all’assegnazione della sede di farmacie in non più due Regioni risponde alla finalità di ampliare al massimo le chances di partecipazione e quindi di favorire l’accesso alla titolarità di farmacie di un più ampio numero di aspiranti, ma non pare implicare anche la possibilità di duplice assegnazione di sedi in capo al medesimo concorrente, sia pure a nome di due diverse società .
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Cons St., Sez. III, ric. n. 6024 – 2016, ord. 14 ottobre 2016, n. 4632 – 2016.
N. 00282/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00514/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 514 del 2016, proposto da:
Marco Conti e Luisa De Cesare, rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Lucidi, Laura Giordani e Gustavo Gianni Bacigalupo, con domicilio eletto presso l’avv. Aldo Loiodice in Bari, Via Nicolai, 29;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Bari, L.re N. Sauro, 31-33;
nei confronti di
Mariella Casciaro;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della comunicazione dalla Regione Puglia in data 31 marzo 2016 prot. AO5-152/3464,
– della precedente nota della Regione Puglia in data 29.02.2016 prot. AO5152/2380, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv.ti Laura Giordani e Stefano Lucidi, per i ricorrenti e avv. Mariangela Rosato, per la Regione;
Considerato che, ad un sommario esame proprio della presente fase, l’interpretazione sistematica della normativa di riferimento, nonchè dei principi ad essa sottesi, pare precludere la possibilità , auspicata invece dalle parti, di ottenere la titolarità di due farmacie, sia pure a nome di due diverse società ;
Ritenuto invero che l’aver previsto la possibilità di partecipare al concorso in non più di due Regioni risponde alla finalità di ampliare al massimo le chances di partecipazione, e quindi di favorire l’accesso alla titolarità di farmacie di un più ampio numero di aspiranti, ma non pare implicare anche la possibilità di duplice assegnazione di sedi in capo al medesimo concorrente;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase in ragione della novità della questione;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)