1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Cottimo fiduciario ex art. 125 D.Lgs. 163/2006 –  Nelle more dello svolgimento della gara – Legittimità   – Principi


 2.Contratti pubblici – Gara – Affidamento diretto –  Prosecuzione del servizio pubblico – Infruttuoso esperimento procedura negoziata – Legittimità  – Fattispecie

1. E’ legittimo il ricorso delle amministrazioni pubbliche alla procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 10, del D.lgs. 163/2006, per l’acquisizione di prestazioni periodiche di servizi per importi inferiori alle soglie fissate, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria, purchè siano rispettati i principi di trasparenza, rotazione, parità  di trattamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Stazione appaltante.    
 
2. E’ legittimo l’affidamento diretto effettuato dalla stazione appaltante al fine di assicurare lo svolgimento regolare del servizio pubblico a fronte della scadenza del contratto in essere e dell’infruttuoso esperimento, nelle more dell’indizione di una nuova gara pubblica, di una procedura negoziata ex art. 57 D.lgs. 163/2006. (Nel caso di specie, anche in ragione di irrinunciabili ragioni di economicità  dell’azione amministrativa, dall’esito infruttuoso della procedura de quo l’Amministrazione ha potuto trarre conclusioni sicuramente comparabili a quelle di un’indagine di mercato, peraltro avvalorata da ulteriori e più flessibili forme di consultazione di altre imprese del settore, di cui si dà  atto nella premessa della determina oggetto di gravame).

N. 00649/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00610/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2015, proposto da Società  Cooperativa Sociale “S. Francesco d’Assisi”, rappresentata e difesa dall’avv. Alessio Maria Viola, con domicilio eletto presso l’avv. Filippo Panizzolo in Bari, via M. Celentano, 27;

contro
Comune di Cerignola, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Paradiso e Giuliana Nitti, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco De Robertis in Bari, via Davanzati, 33;

nei confronti di
Paolo Scoppio e figlio – Autolinee s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto in Bari, via Pizzoli, 8;

per l’annullamento
– della determina dirigenziale n.279/12 del 7 aprile 2015 del dirigente del settore cultura, teatro e pubblica istruzione pro tempore del Comune di Cerignola con la quale è stato approvato l’esito di gara infruttuosa ed i relativi verbali, derivanti dalla procedura negoziata indetta con la determina dirigenziale n. 222 del 18/03/2015, nonchè è stato aggiudicato il servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, operanti sul territorio del Comune di Cerignola per il periodo da aprile a giugno 2015 alla ditta Paolo Scoppio e figlio Autolinee S.r.l., corrente in Gioia del Colle, con un ribasso del 2% sull’importo posto a base di gara di € 85.000,00, corrispondente ad un importo di € 83.333,33, oltre IVA come per legge,
– di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e comunque allo stesso collegati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola e della s.r.l. Paolo Scoppio & Figlio-Autolinee;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame la Società  Cooperativa Sociale “S. Francesco d’Assisi” impugna la determina dirigenziale del Comune di Cerignola n. 179/12 del 7 aprile 2015 con cui è stato disposto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per un periodo di tre mesi (da aprile a giugno 2015) in favore della Paolo Scoppio s.r.l..
1.1 Premette in fatto la ricorrente che la stazione appaltante, con determina n. 222/9 del 18 marzo 2015, aveva indetto una procedura negoziata ex art. 57, comma 6, del D.lgs. 163/2006, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, cui avevano partecipato due sole imprese delle sei invitate (oltre ad essa ricorrente, l’odierna controinteressata Paolo Scoppio s.r.l.), entrambe tuttavia escluse per diversi motivi dalla procedura selettiva.
Espone inoltre che a seguito dell’esito infausto della predetta procedura, il Comune resistente, con la gravata determina n. 179/12 del 7 aprile 2015, aveva affidato in via diretta il servizio alla Paolo Scoppio s.r.l., in quanto unica impresa tra quelle contattate a manifestarsi disponibile allo svolgimento del servizio de quo.
1.2 Nel merito dei motivi di ricorso parte ricorrente denuncia l’illegittimità  del disposto affidamento in favore della controinteressata, non sussistendo nè i presupposti per un affidamento diretto ex art. 125, comma 11, u.p. D.lgs. 163/2006, in relazione ad un servizio di importo pari a circa € 85.000,00; nè il presupposto dell’estrema urgenza per l’attivazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 57, comma 2, lett. c) del D.lgs n. 163/2006, atteso che le circostanze addotte per giustificare la predetta procedura, lungi dal risultare da eventi imprevedibili, sarebbero piuttosto dipese da ritardi procedurali imputabili alla stessa stazione appaltante.
Deduce, inoltre, che non risponde al vero quanto riportato nella gravata determina e cioè che il Comune avrebbe riscontrato la disponibilità  solo della controinteressata Scoppio, rimarcando al proposito di non essere stata affatto interpellata, benchè precedente affidataria del servizio, e che nemmeno potrebbe invocarsi nel caso di specie il principio di rotazione.
Contesta, infine, il possesso dei requisiti di capacità  dell’aggiudicataria, in assenza di propri automezzi da adibire all’espletamento del servizio, così come invece richiesto dalla lettera d’invito relativa alla prima procedura negoziata.
2. Si sono costituiti per resistere alle avverse pretese il Comune di Cerignola e la società  Paolo Scoppio a r.l.. eccependo l’inammissibilità  del ricorso e comunque chiedendone la reiezione in quanto infondato in fatto e diritto.
3. All’udienza del 6 aprile 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In applicazione dei principi di economia processuale è possibile prescindere dall’esame della preliminari eccezioni in rito, essendo il ricorso infondato nel merito per le ragioni già  sommariamente espresse nell’ordinanza di reiezione della domanda cautelare n. 313/2015.
5. Come anticipato nello svolgimento della narrativa in fatto, con il ricorso in esame è contestato l’affidamento da parte del Comune di Cerignola del servizio di trasporto scolastico per il periodo aprile-giugno 2015 in favore della Paolo Scoppio, ritenendo la ricorrente essere stati violati i principi di imparzialità  e buon andamento oltre che di trasparenza e libera concorrenza.
6. Giova premettere in termini generali che ai sensi dell’art. 125, comma 10, del D.lgs. 163/2006 è consentito alle amministrazioni pubbliche, tra l’altro, di effettuare l’acquisizione di prestazioni periodiche di servizi in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, per importi inferiori alle soglie indicate al comma 9, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria, purchè, a mente del successivo comma 11, siano rispettati i principi di trasparenza, rotazione, parità  di trattamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Stazione appaltante.
7. Trasponendo l’enunciato paradigma normativo di riferimento al caso di specie, così come scandito dallo svolgimento in fatto della sequenza procedimentale, è possibile asserire la correttezza dell’agire della stazione appaltante rispetto alle illegittimità  denunciate dalla ricorrente, tenuto conto, da un lato, del bisogno di assicurare lo svolgimento regolare del servizio di trasporto scolastico comunale a fronte della scadenza del contratto in essere con l’odierna ricorrente e, dall’altro, dell’infruttuoso esperimento, nelle more dell’indizione di una nuova gara pubblica, di una procedura negoziata ex art. 57 D.lgs. 163/2006.
7.1 Nella specie, infatti, le esigenze di trasparenza risultano sicuramente soddisfatte già  attraverso l’attivazione della prima procedura negoziata senza bando ex art. 57 D.lgs 163/2006, con cui l’amministrazione ha appurato da parte della quasi totalità  delle imprese compulsate un patente disinteresse alla negoziazione in corso e, dunque, allo svolgimento del servizio de quo. Ne costituiscono riprova l’omessa presentazione di offerte nel termine fissato dalla lettera d’invito ovvero, nel caso della ricorrente, la presentazione di un plico contenente al suo interno la sola lettera d’invito e la determina a contrarre, senza produzione nè della domanda di partecipazione, nè della documentazione richiesta a suo corredo. Pertanto, anche in ragione di irrinunciabili ragioni di economicità  dell’azione amministrativa, dall’esito infruttuoso della procedura de quo l’Amministrazione ha potuto trarre conclusioni sicuramente comparabili a quelle di un’indagine di mercato, peraltro avvalorata da ulteriori e più flessibili forme di consultazione di altre imprese del settore, di cui si dà  atto nella premessa della determina oggetto di gravame.
7.2 Nemmeno può tralasciarsi di evidenziare che, contrariamente alla tesi di parte, non sussisteva uno specifico obbligo per l’amministrazione di invitare nuovamente l’impresa ricorrente a presentare un’offerta, dovendosi anche tener conto, in applicazione del principio di rotazione, della circostanza che la stessa risultava essere stata affidataria dal 2009 del servizio de quo che aveva svolto fino alla scadenza naturale del contratto ed anche oltre, in ragione di successivi atti di proroga unitamente allo svolgimento di fatto del servizio, pur in assenza di un formale provvedimento dell’Amministrazione per i mesi di febbraio e marzo 2015.
7.3 Infine inconferente è il richiamo da parte della ricorrente alle prescrizioni di cui alla pregressa lex specialis per stigmatizzare la modalità  di utilizzo del parco automezzi per lo svolgimento del servizio (ovvero in comodato da altra impresa), atteso che, la nuova procedura risulta svincolata dalle precisioni e requisiti partecipativi della precedente procedura negoziata, per di più in assenza di modifiche sostanziali delle condizioni iniziali di contratto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1090).
8. Per le ragioni esposte il ricorso va respinto.
9. La peculiarità  e complessità  della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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