Processo amministrativo – Contratti pubblici – Concessione di costruzione e gestione -Project financing – Aggiudicazione definitiva –  Tutela cautelare – Presupposti – Insussistenza – Fattispecie
 

 
La domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva di una gara per la concessione – attraverso la procedura di project financing- di lavori pubblici o di pubblica utilità , non può trovare accoglimento  per insussistenza del requisito del periculum in mora, ritenuto che la verifica dell’adempimento, da parte del promotore che abbia esercitato il diritto di prelazione, dell’impegno ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario, ex art. 153, co. 19, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, attiene alla fase esecutiva del rapporto, che ha durata ventennale. 
 

N. 00251/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00458/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2016, proposto dalla Società  Selettra s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Francesco Nicodemo, con domicilio eletto presso l’avv. Aldo Loiodice in Bari, Via Nicolai, 29;

contro
Comune di San Giovanni Rotondo, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Augello, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari in Bari, piazza Massari; 

nei confronti di
Management & Maintenace s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ignazio Lagrotta e Emilia Straziuso, con domicilio eletto in Bari, Via Prospero Petroni, 15;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione dirigenziale n. 376 del 9 marzo 2016 a firma dell’ing. Leonardo De Bonis con la quale è determinata l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.11, comma 8 del d.lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. della gara per la concessione attraverso la procedura del project financing degli interventi di riqualificazione, adeguamento e gestione impianti di pubblica illuminazione nel territorio urbano di San Giovanni Rotondo (FG);
– della nota prot. n. 7917 del 14 marzo 2016 ricevuta dalla Società  Selettra s.p.a. in data 22 marzo 2016;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e l’accertamento del diritto alla aggiudicazione con subentro;
nonchè per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno patito;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni Rotondo e di Management & Maintenace s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 

Rilevato che non è presente in atti la prova della concessione del brevetto ai sensi del dlgs n. 30/2005 con riferimento al sistema Multi Led Street proposto dalla ricorrente Selettra;
Considerato in ogni caso che la ricorrente in forza del disposto di cui all’art. 153, comma 19, ultimo inciso dlgs n. 163/2006 (“Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al comma 9.”) è tenuta a mettere a disposizione del promotore il sistema offerto in gara;
Rilevato, altresì, che sia l’aggiudicazione provvisoria (determinazione dirigenziale n. 213/2016), sia l’aggiudicazione definitiva (determinazione dirigenziale n. 376/2016) in favore di Management & Maintenace s.r.l. prendono atto della dichiarazione formulata dal promotore ai sensi dell’art. 153, comma 19 dlgs n. 163/2006 di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni (ribasso originario del 3,50%) offerte dall’aggiudicataria originaria Società  Selettra s.p.a.;
Ritenuto, conseguentemente, che la verifica in ordine alla corretta esecuzione, da parte della Management & Maintenace s.r.l., delle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dalla originaria aggiudicataria Selettra attiene alla fase esecutiva del rapporto;
Rilevata, altresì, l’insussistenza del presupposto cautelare del periculum in mora, stante la durata ventennale della concessione per cui è causa;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussistono i presupposti necessari per concedere la misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono giuste ragioni di equità  per compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)