Accesso – Interesse diretto attuale e concreto – Finalità  – Tutela giudiziale e stragiudiziale

La richiesta di accesso agli atti, formulata ai sensi dell’art. 22 L. 241/1990, è giustificata qualora sussista un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; a tal fine, occorre valutare le finalità  che l’istante dichiara di perseguire, garantendo l’accesso qualora risulti funzionale a qualunque forma di tutela sia giudiziale sia stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio dell’azione giudiziale.

N. 00584/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01641/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2015, proposto da: 
Touring Vacanze s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Marco Salina, Luca Griselli, con i quali elett.te domicilia presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari alla p.zza; 

contro
Comune di Isole Tremiti; 

nei confronti di
Ditta De Nittis Giovanni, Ditta Antotta s.r.l.; 

per l’annullamento
del diniego accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.), aventi ad oggetto istanza di concessione demaniale per occupazione area demaniale marittima;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Silvestro Prenna, su delega di Luca Griselli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  ricorrente, titolare di omonimo villaggio vacanze, espone di essere titolare di una concessione demaniale marittima (con scadenza 31/12/2020) su un’area che comprende, tra l’altro, un suolo censito in catasto al foglio di mappa n. 4/B part. n. 96, sul quale insiste un prefabbricato in legno con area pertinenziale per posa ombrelloni e sdraio. Sennonchè, il Comune resistente, con avviso del 13/6/15, ha reso noto di aver ricevuto da parte della ditta De Nittis Giovanni istanza per il rilascio di concessione demaniale su un’area comprendente anche la predetta part. 96, nonchè altra istanza da parte della ditta Antotta s.r.l. avente ad oggetto parte dell’area comprendente anche la predetta part. 96.
In data 26/10/15, la ricorrente inoltrava al Comune di Isole Tremiti istanza di accesso agli atti della procedura, comprese le istanze delle odierne controinteressate. Tale istanza rimaneva priva di riscontro.
Spirato il termine di gg. 30, la ricorrente ha impugnato, con il presente ricorso, il silenzio-diniego da ultimo tacitamente formatosi.
Il Comune di Isole Tremiti e le controinteressate non si sono costituiti.
Alla camera di consiglio del 7/4/16 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Ritiene il Collegio che sussista in capo alla ricorrente l'”interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, atto a giustificare la richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990. Al fine di valutare la sussistenza di tale interesse occorre avere riguardo alle finalità  che l’istante dichiara di perseguire, richiedendo la norma in parola un “legame tra finalità  dichiarata ed il documento richiesto”. Nel caso in esame, la ricorrente ha espressamente dichiarato, fin dall’istanza di accesso, l’intenzione di verificare se la particella oggetto della propria concessione demaniale coincida effettivamente con quella oggetto di possibile assegnazione ad una delle controinteressate, al fine della proposizione di un’eventuale azione giudiziaria a tutela dei propri diritti ed interessi.
Inoltre, ai sensi dell’art. 24 comma 7 l. 241/90, l’accesso va garantito qualora sia funzionale “a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale” (cfr. Cons. St., sez. V, 23 febbraio 2010, n.1067); in ogni caso, qualora l’accesso ai documenti amministrativi sia motivato dalla cura o dalla difesa di propri interessi giuridici, esso tendenzialmente prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo.
Quanto all’oggetto della richiesta, poi, si osserva che non ostano divieti e preclusioni normative all’esercizio del diritto di accesso, non riguardando l’istanza atti sottratti all’accesso, nè sostanziandosi in un controllo generalizzato sull’attività  dell’Amministrazione.
In definitiva, la domanda va accolta, con consequenziale ordine al Comune resistente di consentire alla ricorrente l’accesso – anche a mezzo di estrazione di copia – dei documenti di cui all’istanza del 26/10/15 entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Isole Tremiti di consentire l’accesso ai documenti richiesti con l’istanza del 26/10/15, entro trenta giorni dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza, o dalla notifica, se antecedente.
Condanna il Comune di Isole Tremiti al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Contributo unificato rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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