1. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Legittimazione ed interesse – Identità tra gli istanti e i ricorrenti –
2. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Interesse a ricorrere – Mancata utilità derivante dall’adozione del provvedimento – Inammissibilità del ricorso – Domanda emulativa
3. Procedimento amministrativo – Silenzio – Istanza di condono – Effetti
4. Procedimento amministrativo – Silenzio – Attività commerciale – Titoli abilitativi – Istruttoria – Effetti
1. Ai fini dell’ammissibilità del ricorso sul silenzio è necessario che vi sia identità tra la qualità degli istanti che abbiano dato avvio al procedimento non concluso e quella di ricorrenti, pena l’inammissibilità dl ricorso (nella specie l’esposto con il quale si chiedeva di assumere provvedimenti inibitori dell’attività commerciale era stata presentata dalle istanti in qualità di comproprietarie dell’immobile dove l’attività si svolgeva, mentre il ricorso in qualità di componenti della società che all’interno dei locali svolgeva l’attività ).
2. L’interesse che fonda la domanda di accertamento del silenzio della pubblica amministrazione su un procedimento ad istanza del privato deve consistere in un interesse reale, tale essendo solo quello che persegue un vantaggio idoneo ad arricchire il patrimonio giuridico o economico di colui che ne è portatore, salvo la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto sorretto da un interesse meramente emulativo (nella specie le ricorrenti, la cui posizione sostanziale è quella di autrici di un esposto, non già di soggetti nei confronti dei quali il provvedimento potrebbe produrre effetti ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990, non hanno titolo per pretenderne l’adozione nei tempi stabiliti dalla legge).
3. Qualora un abuso edilizio sia oggetto di un’istanza di condono ex l. 326/2003 l’Amministrazione ha l’obbligo di astenersi, sino alla definizione del procedimento di rilascio del titolo in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva, come previsto dall’art. 38 l. 47/1985 (applicabile al condono ex l. 326/2003 in virtù del rinvio di cui all’art. 32 comma 25 ai capi IV e V l. 47/1985).
4. L’istruttoria volta all’accertamento dell’esercizio abusivo dell’attività , ai sensi dell’art. 22 comma 6 d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114 è idonea ad interrompere, ai sensi dell’art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241, il silenzio da parte della p.A..
N. 00593/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01615/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1615 del 2015, proposto da:
Santa Calia, Maddalena Calia, nella qualità di socie della s.r.l. “Il Pneumatico di Calia Felice” in liquidazione, rappresentate e difese dall’avv. Daniela Lovicario, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Trevi, in Bari, Via Tommaso Fiore, n. 62;
contro
Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall’avv. Teresa Acquaviva, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo, in Bari, Via F. S. Abbrescia, n. 83/B;
nei confronti di
“Il Pneumatico” di Calia Felice S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Camillo Larato e Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso Giuseppe Mariani, in Bari, Via Amendola, n. 21;
Teresa Patella;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio sopravvenuto alle istanze del 3.7.2015 e del 5.10.2015 finalizzate all’adozione dei provvedimenti di repressione dell’illegittimo svolgimento di attività commerciale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Altamura e di “Il Pneumatico” di Calia Felice s.r.l. in liquidazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Daniela Lovicario, Antonio Deramo, su delega di Teresa Acquaviva e Giuseppe Mariani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti sono comproprietarie di un complesso immobiliare ad uso agricolo, costituito da un capannone di 800 mq, casa colonica, deposito e terreno agricolo avendolo acquistato dal padre, unitamente alle sorelle e alla madre, con atto pubblico del 14.2.2014.
Riferiscono, in fatto, di aver reso noto al Comune di Altamura, con esposto del 3.7.2015, che nel complesso, locato alla Società a r. l. “Il pneumatico” con contratto del 1.10.2014, sebbene destinato ad uso agricolo, illegittimamente veniva esercitata attività commerciale.
All’esito delle necessarie verifiche che riscontravano in loco anche l’esistenza di un manufatto abusivo di circa 30 mq, con nota del 2.9.2015, il Comune comunicava l’avvio del procedimento per la demolizione del manufatto e per il ripristino dello stato dei luoghi e della destinazione d’uso del complesso edilizio rilevando, quanto al capannone di 800 mq, l’esistenza agli atti di un’istanza del 10.12.2014, di sanatoria di illeciti in corso di definizione.
Quindi, con nota del 5.10.2015, le ricorrenti diffidavano il Comune a concludere il procedimento intimando la demolizione e la riduzione in pristino ai soli responsabili dell’abuso.
Decorso il termine per provvedere, senza che il Comune avesse adottato un provvedimento espresso, hanno impugnato il silenzio per vizi di violazione della l. 241/1990, dei principi di correttezza a e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. – eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Il Comune avrebbe del tutto disatteso l’obbligo di provvedere sancito dall’art. 2 l. 241/1990, sebbene avesse compiutamente accertato gli abusi oggetto di denuncia delle ricorrenti.
Resiste il Comune di Altamura che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto le ricorrenti avrebbero presentato l’istanza, cui ha fatto seguito l’avvio del procedimento sanzionatorio in qualità di comproprietarie, ma agiscono in giudizio nella qualità di socie della “Il Pneumatico s.r.l”.
Nei loro confronti non sussisterebbe, pertanto, alcun obbligo di provvedere non avendo dato avvio ad alcun procedimento, nella veste di membri della compagine sociale .
Il ricorso sarebbe, poi, inammissibile perchè le ricorrenti, dall’adozione del provvedimento sanzionatorio non otterrebbero alcuna utilità , ma piuttosto una diminuzione patrimoniale, come socie della controinteressata che dovrebbe cessare l’attività con conseguente venir meno dell’utile di esercizio da distribuirsi ai soci.
Il Comune ha prodotto il provvedimento del 4.1.2016 con il quale, accertata la demolizione del manufatto di circa 30 mq, ha disposto la chiusura del procedimento di demolizione avviato con nota del 2.9.2015 “riservandosi di emettere gli ulteriori provvedimenti all’esito della conclusione dell’iter istruttorio della pratica di condono edilizio R.S. n. 1280, fatti salvi gli aspetti riguardati l’esercizio dell’attività di competenza del Servizio Attività produttive”.
Riferisce, inoltre, di aver avviato, con nota del 29.2.2016 prot.12645, il procedimento avente ad oggetto l’eventuale inibitoria dell’attività commerciale, che sarebbe tuttora in corso.
La controinteressata eccepisce l’inammissibilità del ricorso – il cui accoglimento sarebbe inutile anzi lesivo dell’interesse delle ricorrenti sia come proprietarie del complesso edilizio oggetto di istanza di sanatoria, che come socie della controinteressata – perchè sarebbe stato promosso solo per finalità emulative, con evidente abuso del processo.
Eccepisce, inoltre, che sull’istanza di condono si sarebbe formato il silenzio assenso ex art. 32 comma 37, l. 326/2003.
Alla camera di consiglio del 7 aprile 2016, durante la quale la resistente ha chiesto lo stralcio della memoria della ricorrente perchè depositata tardivamente, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e tanto esonera il Collegio dall’esame delle eccezioni di inammissibilità diverse dalla carenza di interesse riguardo alla conclusione del procedimento di interdizione dell’attività commerciale sulla quale si tornerà .
Infatti il procedimento, cui sarebbe sopravvenuto l’impugnato silenzio, si articola in due diversi itineraprocedimentali: il primo riguardante gli aspetti urbanistico – edilizi degli immobili facenti parte del complesso edilizio in questione, l’altro inerente all’esercizio dell’attività commerciale nei locali di detto complesso.
Quanto alla valutazione degli aspetti urbanistico – edilizi non sussiste l’inerzia dell’Amministrazione comunale.
E’ agli atti la nota del 29.12.2015 (all. 1 del Comune) che conclude (recte archivia) il procedimento relativo alla demolizione del manufatto di circa 30 mq – in quanto rimosso spontaneamente dopo la comunicazione di avvio del procedimento – e si riserva ogni altra decisione, riguardante la destinazione d’uso del capannone, all’esito della conclusione della fase istruttoria del procedimento di condono, ciò facendo del tutto correttamente, considerato che l’art. 38 della legge n. 47/1985 (applicabile al condono ex l. 326/2003 in virtù del rinvio di cui all’art. 32 comma 25 ai capi IV e V l. 47/1985) impone all’Amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento di rilascio del titolo in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva (Tar Bari, III n. 63/2015).
Risulta invece, in corso (comunicazione di avvio del procedimento del 29.2.2016 prot. 12645 – all. 18 del Comune) il procedimento di verifica dei titoli autorizzativi per lo svolgimento dell’attività artigianale e commerciale, ai sensi dell’art. 22 comma 6 d.lg. 114/1998 che dispone la chiusura immediata dell’esercizio in caso di svolgimento abusivo dell’attività .
Occorre però considerare che le ricorrenti non hanno neppure allegato, nonostante l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dal Comune e dalla controinteressata, quale legittima utilità potrebbero ricevere dalla chiusura dell’esercizio commerciale.
Appare, anzi, evidente al Collegio che l’unica utilità che le ricorrenti perseguono è di ottenere che la Società “Il Pneumatico” cessi l’attività commerciale.
Si tratta, come è evidente, di una pretesa esclusivamente emulativa, in quanto le ricorrenti esercitano una facoltà – azione giurisdizionale – al fine di perseguire un interesse reale non meritevole di tutela, tale essendo solo quello che persegue un vantaggio idoneo ad arricchire il patrimonio giuridico o economico di colui che ne è portatore.
Ne consegue che, fermo restando l’obbligo del Comune di concludere il procedimento, in considerazione della rilevanza dell’interesse pubblico ad esso sotteso, le ricorrenti, la cui posizione sostanziale è quella di autrici di un esposto, non già di soggetti nei confronti dei quali il provvedimento potrebbe produrre effetti ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990, non hanno titolo per pretenderne l’adozione nei tempi stabiliti dalla legge.
Il ricorso pertanto, deve essere respinto.
Le spese sono liquidate in favore del Comune, stante la soccombenza delle ricorrenti, mentre possono essere compensate fra le parti private costituite.
Nulla per le spese nei confronti di Teresa Patella che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.
Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore del Comune nella misura di € 1.500, oltre accessori di legge, le compensa integralmente nei confronti della Società “Il Pneumatico” di Calia Felice a .r.l., nulla spese nei confronti della contro interessata Teresa Patella.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Desirèe Zonno, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)