1. Procedimento amministrativo – Tempus regit actum – Ius superveniens – Efficacia
2. Procedimento amministrativo – Partecipazione al procedimento – – Osservazioni – Provvedimento – Motivazione
3. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Motivazione – Per relationem – Condizioni
1. Il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum, secondo cui i provvedimenti dell’Amministrazione, in quanto espressione attuale dell’esercizio di poteri rivolti al soddisfacimento di pubblici interessi, devono uniformarsi, sia per quanto concerne i requisiti di forma e procedimento, sia per quanto riguarda il contenuto sostanziale delle statuizioni, alle norme giuridiche vigenti nel momento in cui vengono posti in essere. Da tanto consegue che, quando sopravviene una nuova norma riguardante gli atti del procedimento, quelli già compiuti conservano validità se si inseriscono in una fase procedimentale o in un subprocedimento già esauriti; se, invece, la normativa sopravvenuta riguarda i presupposti degli atti, questa deve essere applicata in sede di provvedimento finale (in applicazione di tale principio il TAR ha ritenuto che l’istanza di assegnazione di alloggi E.R.P. occupati senza titolo ex art. 20 L.R. Puglia 10/2014, pur presentata anteriormente all’entrata in vigore della L.R. n. 50/2014, sia stata legittimamente esaminata dal Comune, divenuto competente ad emanare il provvedimento di assegnazione per effetto delle modifiche apportate dall’art. 2, comma 1 L. R. Puglia n. 50/2014).
2. Il provvedimento di rigetto di un’istanza del privato non deve necessariamente confutare in modo puntuale tutte le osservazioni trasmesse in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento, essendo viceversa sufficiente, in via di principio, che il provvedimento sia corredato da una motivazione che renda percepibile l’iter logico seguito dall’Amministrazione e la ragione del mancato recepimento delle deduzioni difensive dell’interessato.
3. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 241/1990, il provvedimento amministrativo può essere motivato per relationem, mediante riferimento ad altro atto dell’Amministrazione che sia indicato e reso disponibile a norma della stessa L. n. 241/1990, vale a dire che possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi, laddove concretamente esperibile.
N. 00455/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2016, proposto da:
Vitamaria Valerio, rappresentata e difesa dall’Avv. Nicla Floro, presso il cui studio elett.te domicilia in Bari alla piazza Garibaldi n. 23;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’Avv. Luisa Amoruso, con la quale elett.te domicilia in Bari alla via P. Amedeo n. 26 presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale;
Istituto Autonomo Case Popolari Bari – Arca (Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare) Puglia Centrale, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Concetta Elia, con domicilio eletto in Bari, c/o Uff. Avv. Iacp alla via F. Crispi n.85/A;
per l’annullamento
– della determinazione n. 2015/120/01128 del 19 novembre 2015, a firma del direttore della Ripartizione Patrimonio POS Edilizia Economica Popolare del Comune di Bari, notificata alla ricorrente in data 10 dicembre 2015, con cui era rigettata la domanda di assegnazione in sanatoria ex art. 20 L.R. Puglia n. 10/2014 dell’alloggio ERP sito in Bari, via E. Crispi n. 85, pal. E, int. 11;
– nonchè, della nota prot. n. 32248 del 29 ottobre 2015 dell’Arca Puglia Centrale richiamata nel predetto provvedimento e mai comunicata alla ricorrente;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello qui impugnato, ancorchè, sconosciuto alla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e dell’Istituto Autonomo Case Popolari Bari – Arca (Agenzia Regionale per la Casa e L’Abitare) Puglia Centrale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Nicle Floro, Elia Maria Concetta e Augusto Farnelli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Valerio Vitamaria ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determina n. 2015/120/01128 del 19 novembre 2015, a firma del Direttore della Ripartizione Patrimonio POS Edilizia Economica Popolare, con la quale è stata rigettata la sua istanza di regolarizzazione ex art. 20 L.R. 10/14 in relazione all’immobile ERP da lei occupato in Bari alla via Crispi n. 85 pal. E int. 11.
La ricorrente rappresenta che l’istanza è stata oggetto di un precedente diniego, poi annullato in autotutela dall’Arca Puglia – pendente il ricorso avverso lo stesso – e lamenta, in relazione al nuovo diniego oggetto di causa:
– violazione del principio di irretroattività della legge e incompetenza relativa: trattandosi di istanza presentata in data 27/10/14 e, dunque, antecedente alla novella ex L.R. 50/14, la stessa soggiace alla precedente disciplina, di talchè ente deputato allo svolgimento dell’istruttoria e all’adozione del provvedimento finale sarebbe l’Arca Puglia e non il Comune;
– violazione degli artt. 3 e 10 bis l. 241/90: l’atto non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni presentate dalla ricorrente e conterrebbe, peraltro, il richiamo ad una nota Arca non comunicatale;
– violazione degli artt. 3 e 20 L.R. 10/14, in relazione alla ritenuta inutilità della documentazione prodotta al fine di comprovare il possesso dei requisiti per la regolarizzazione.
Il Comune di Bari e l’Arca Puglia si sono costituiti, resistendo alla domanda.
Alla camera di consiglio del 10/3/16 il ricorso è passato in decisione.
Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito immediatamente con sentenza in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonchè la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti costituite, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità .
In via preliminare, va accolta l’istanza della ricorrente di non tenere conto della memoria e dei documenti tardivamente prodotti da Arca Puglia, solo in data 9/3/16, in spregio al termine fissato dall’art. 55 co. 5 c.p.a.
Nel merito, la domanda non può essere accolta.
In primis, si palesano infondate le doglianze relative al mancato rispetto delle norme procedurali (in tema di competenza allo svolgimento dell’istruttoria e all’adozione della determinazione finale), tutte incentrate sull’erroneo presupposto che la presentazione della domanda in data 27/10/14 determini la necessaria applicazione da parte dell’ente della normativa vigente a tale data, nonostante le successive modifiche.
àˆ vero, invece, il contrario: “Come è noto, il procedimento è regolato dal principio del tempus regit actum, secondo il quale i provvedimenti dell’amministrazione, in quanto espressione attuale dell’esercizio di poteri rivolti al soddisfacimento di pubblici interessi, devono uniformarsi, sia per quanto concerne i requisiti di forma e procedimento, sia per quanto riguarda al contenuto sostanziale delle statuizioni, alle norme giuridiche vigenti nel momento in cui vengono posti in essere. Tanto in applicazione del principio della immediata operatività delle norme di diritto pubblico. Da tanto consegue che quando la legge sopravvenuta riguarda gli atti del procedimento, quelli già compiuti conservano validità se si inseriscono in una fase procedimentale o in un subprocedimento già esauriti; se, invece, la normativa sopravvenuta riguarda i presupposti degli atti, questa deve essere applicata in sede di provvedimento finale” (così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. 4, sent. 14/1/16 n. 83).
Ne deriva, quanto al caso di specie, che l’amministrazione non poteva non tenere in conto le modifiche normative intervenute durante l’iter procedimentale, non potendo considerarsi l’assetto cristallizzato una volta per tutte alla data dell’atto che allo stesso ha dato inizio: in particolare, il procedimento riavviatosi, evidentemente, in seguito al ritiro in autotutela del primo diniego, soggiaceva alle modifiche apportate dalla L.R. 50/14, entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione sul B.U.R.P. (10/12/14). Correttamente, pertanto, l’atto finale è stato adottato (nel novembre 2015) dal Comune, soggetto divenuto titolare – in luogo dell’ente gestore – del potere di assegnazione di alloggi occupati sine titulo, ai sensi dell’art. 20 co. 2 L.R. 10/14 come modificato dall’art. 2 co. 1 L.R. 50/14, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dall’Arca. Ed invero, il novellato co. 3 dell’art. 20 dispone: “L’istanza del soggetto interessato alla regolarizzazione della occupazione va inoltrata al comune che emana il provvedimento, previa istruttoria dell’ente gestore, relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), c) e d), e dei servizi sociali dello stesso comune limitatamente, all’accertamento del requisito di cui alla lett. b”.
Neppure coglie nel segno il motivo di ricorso imperniato sulla violazione degli obblighi motivazionali nascenti dalla presentazione di osservazioni ex art. 10 bis l. 241/90: come affermato da questo Tribunale (sez. 1, sent. 14/6/12 n. 1191), infatti, non sussiste “un onere di puntuale confutazione di tutte le osservazioni trasmesse in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento, essendo viceversa sufficiente, in via di principio, che il provvedimento sia corredato da una motivazione che renda percepibile l’iter logico seguito dall’Amministrazione e la ragione del mancato recepimento delle deduzioni difensive dell’interessato (cfr. in questo senso, tra molte: Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2009 n. 5424)”. Condizione che può dirsi soddisfatta, nella fattispecie, dal momento, che seppur sinteticamente, il Comune ha rappresentato che il motivo del diniego è costituito dall’assenza di elementi utili a comprovare l’occupazione dell’alloggio a far data dal 7/4/11 (tre anni antecedenti alla pubblicazione della legge, ex art. 20 co. 3 lett. a).
Parimenti infondata è la doglianza inerente il mero richiamo – nel corpo della motivazione – di una nota Arca, mai comunicata alla ricorrente. Sul punto giova rimarcare che per soddisfare la prescrizioni dell’art. 3 co. 3 l. 241/90, è sufficiente che l’atto richiamato “sia reso disponbile a norma di legge, vale a dire che possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi, laddove concretamente esperibile. In altri termini, detto obbligo determina che la motivazione per relationem del provvedimento debba essere portata nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, con la conseguenza che in tale ipotesi è sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o la tipologia dell’atto richiamato, mentre non è necessario che lo stesso sia allegato o riprodotto nel suo contenuto, dovendo essere messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 21 febbraio 2002 n. 1002)” – così, T.A.R. Campania, Napoli, sez. 1, sent. 27/11/14 n. 6126.
Ad ogni buon conto, eventuali vizi formali dell’atto sarebbero in ogni caso ininfluenti ai fini della presente decisione, ritenendo il Collegio che – alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente – si imponesse comunque al Comune il rigetto dell’istanza. Ed invero, la Valerio non ha adeguatamente comprovato, come spiegato dal Comune, di occupare l’immobile dall’aprile 2011. A tal riguardo, si deve rammentare che “Le risultanze anagrafiche, com’è noto, fondano infatti presunzioni semplici, superabili alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva” (T.A.R. Toscana, sez. 1, sent. 11/7/13 n. 1175). Nel caso di specie, la presunzione è basata sul certificato “Storico indirizzi” prodotto dal Comune da cui risulta la residenza presso la via Jatta n. 7 dal novembre 2003 al settembre 2015. La ricorrente non ha prodotto documentazione idonea al superamento di detta presunzione, non essendo, a tal fine, di alcuna utilità le dichiarazioni sostitutive versate in atti, tutte di identico tenore, dal momento che qualificano la ricorrente quale “amica di vecchia data” della precedente assegnataria Pica Carmela, sua madre: circostanza che, a parere del Collegio, mina in maniera decisiva l’attendibilità delle stesse.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va respinto.
La natura della controversia induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Desirèe Zonno, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)