Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata – Ordinanza contingibile di demolizione  – Nei confronti di un numero elevato di proprietari – Posizione diverse – Conseguenze 

Dev’essere sospesa l’ordinanza sindacale contingibile  ed urgente per l’immediata demolizione di una serie di manufatti realizzati in prossimità  dell’argine di un canale, ove non sia stata considerata la posizione e le caratteristiche dei singoli manufatti e non sia stato coinvolto nel procedimento il Consorzio di Bonifica che non avrebbe garantito la manutenzione del canale.

N. 00206/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01624/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1624 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 

Anna Sigrisi, Emanuela Schievano, Francesco Schievano, Egidio Castellani, Loreta Maria Montecalvo, Bianca Rizzi In Mastropasqua, Angela Vincitorio In Augelli, rappresentati e difesi dagli avv. Pasquale D’Ascoli e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, Via Piccinni n.210; 

contro
Comune di Peschici, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Fasanella, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in Bari, Via F.S. Abbrescia, n. 83/B; 
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, Autorita’ di Bacino per la Puglia; 
U.T.G. – Prefettura di Foggia, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici in Bari, Via Melo, n.97, sono domiciliati ex lege; 
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci in Bari, Via Nazario Sauro n.33; 

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
proposto con ricorso principale e con motivi aggiunti depositati il 29 febbraio 2016
dell’ordinanza sindacale di demolizione n. 34 del 10 ottobre 2015 del Comune di Peschici, a mezzo della quale è stato ordinato “ai proprietari a qualsiasi titolo degli immobili di cui al riportato elenco, l’immediato sgombero e la totale demolizione delle opere delle corrispondenti piazzole e di tutto quanto sulle stesse eseguito sia in forma regolare che abusiva, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del provvedimento, nonchè do tutti gli atti presupposti e conseguenti puntualmente indicati in ricorso
per il risarcimento del danno ingiusto patito e patiendo, da ciascuno dei ricorrenti 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Peschici; dell’ U.T.G. – Prefettura di Foggia; della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile e della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Pasquale D’ascoli, Giuseppe Mescia, Domenico Fasanella, Anna Bucci e Ines Sisto;
 

Ritenuto che non appaiono manifestamente infondati i profili di censura proposti nel ricorso principale ed in quello per motivi aggiunti, nella parte in cui si lamenta che il provvedimento impugnato abbia genericamente accomunato la posizione dei diversi proprietari, senza svolgere una puntuale ricognizione della natura abusiva o meno dei manufatti e la loro precisa posizione rispetto all’argine del canale Ulse; nonchè nella parte in cui si deduce l’irragionevolezza della scelta comunale di fare ricadere solo sui proprietari dei manufatti le conseguenze della situazione di pericolo senza addossarle in alcun modo al Consorzio di Bonifica (che non risulta aver svolto alcuna attività  di manutenzione del canale);
ritenuto che la indiscriminata demolizione di tutti i manufatti, senza alcuna distinzione, concreti una misura irreversibile che può trovare appropriata tutela in sede cautelare;
ritenuto, pertanto, che il Sindaco debba riesaminare il proprio operato, seguendo i principi conformativi di seguito puntualizzati dal Collegio: in particolare, l’Ufficiale di Governo, dovrà  preliminarmente svolgere una puntuale ricognizione dei manufatti, individuando quelli abusivi (per cui la demolizione è, senz’altro, doverosa); per quelli assistiti da titolo legittimo dovrà  valutare la specifica posizione rispetto all’argine del canale, ordinandone la demolizione in caso di pericolosità  o laddove ostativi allo svolgimento dei lavori di messa in sicurezza degli argini; andrà , poi, puntualmente verificata, anche in ossequio al principio di proporzionalità  dell’azione amministrativa, la possibilità , per gli enti pubblici coinvolti, di sostenere le spese per la demolizione; infine, dovrà  valutarsi, con particolare attenzione, la possibilità  di rivolgere l’ordinanza contingibile o altro provvedimento tipico nei confronti del Consorzio di Bonifica (tenuto alle opere di manutenzione che, per quanto consta, non sono state mai eseguite), al fine di imporre allo stesso, l’esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza;
ritenuto che le spese deroghino alla soccombenza in ragione della particolarità  della situazione esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame nei termini indicati in motivazione. 
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)