1. Processo amministrativo – Spese giudiziali – Benefici – Gratuito patrocinio – Istanza – Autodichiarazione – Redditi prodotti all’estero
2. Processo amministrativo – Spese giudiziali – Provvisoria ammissione al gratuito patrocinio – Redditi prodotti all’estero – Attestazione di veridicità dell’autorità consolare – Assenza – Revoca
3. Processo amministrativo – Spese giudiziali – Beneficio del gratuito patrocinio – Art. 79 T.U. sulle spese giudiziali – Cittadino – Straniero
1. Ai fini dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, è necessario che il richiedente presenti una autodichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione al beneficio. Con riferimento ai redditi prodotti all’estero, l’autorità consolare competente deve attestare la veridicità di quanto dichiarato e l’attestazione deve essere allegata all’istanza.
2. Deve essere disposta la revoca della provvisoria ammissione al gratuito patrocinio nei confronti dello straniero, qualora l’istanza del richiedente il beneficio non sia corredata dall’attestazione di veridicità , da parte dell’autorità consolare competente, di quanto dichiarato nell’autodichiarazione sostituiva di certificazione delle condizioni di reddito.
3. La normativa previgente sul patrocinio a spese dello Stato (art. 5 della L. 30.07.1990, n. 217) consentiva allo straniero richiedente il beneficio del gratuito patrocinio di produrre l’autocertificazione della sussistenza del requisito reddituale, accompagnata dall’attestazione dell’autorità consolare competente che attestasse la veridicità di quanto certificato, “per quanto a conoscenza” dell’autorità stessa. Tale inciso non è stato riprodotto nell’art. 79 del T.U. sulle spese di giustizia, al fine di “uniformare” la posizione dello straniero a quella del cittadino.
N. 00467/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00310/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato il presente
DECRETO COLLEGIALE
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2009, proposto da:
Anis Zrogui, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Arnese D’Atteo, con domicilio eletto presso Guido Amodio, in Bari, Via Bozzi, n. 9;
contro
Questura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97;
per la liquidazione degli per onorari e spese per gratuito patrocinio nel giudizio R.G. 310/2010.
Vista l’istanza per l’emissione di decreto di pagamento per onorari e spese per gratuito patrocinio avanzata dall’avv. Antonio Arnese D’Atteo per la rappresentanza e la difesa di Anis Zrogui, nel giudizio n. r.g. 310/2010;
visto il decreto di ammissione provvisoria al gratuito patrocinio adottato dalla competente in Commissione;
visto il decreto che ha dichiarato la perenzione del ricorso;
visti gli atti del fascicolo di causa;
Visto il verbale della camera di consiglio del 28.1.2016 di rinvio della causa al 10.3.2016 per permettere alla difesa del ricorrente di dedurre sulla questione, prospettata d’ufficio, di ammissibilità dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio in ragione della mancanza in atti della certificazione Consolare attestante la situazione reddituale del ricorrente;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;
Alla camera di consiglio del l0 marzo 2016 nessuno è comparso;
Rilevato che, sino alla disamina della richiesta di liquidazione delle competenze permane il potere, in capo al giudicante, di verificare la sussistenza dei presupposti per ammissione al gratuito patrocinio;
Rilevato che il d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa Testo A) all’art. 3 espressamente prevede che:
“1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.”;
Considerato che l’art. 79 T.U. sulle spese di giustizia non consente di prescindere da una autodichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione al beneficio ed impone, per quelli prodotti all’estero, che l’autorità consolare competente attesti la veridicità di quanto dichiarato (cfr. TAR Napoli Sez. VI 2.7.2013 n. 3366);
Rilevato che il ricorrente, in seno al procedimento di ammissione provvisoria al gratuito patrocinio, ha reso dichiarazione personale sui redditi percepiti, senza però produrre alcuna attestazione consolare al riguardo, sicchè la dichiarazione non risulta, comunque, conforme al modello normativo;
Rilevato, in ogni caso che sul contenuto che dovrebbe avere la suddetta dichiarazione consolare si è a suo tempo espressa la Corte costituzionale, con la sentenza 1 giugno 1995, n. 219 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (recante la previgente normativa sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) sulla base delle seguenti considerazioni: “¦.Per il cittadino l’art. 5 detta una prescrizione assai rigorosa, che si coniuga con quelle ulteriormente previste dai successivi artt. 6 e 10. Ed infatti il cittadino deve autocertificare la sussistenza delle condizioni reddituali; deve inoltre allegare la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati sostitutivi; deve altresì produrre una dichiarazione contenente l’elencazione di tutti i suoi redditi, di qualsiasi fonte ed a prescindere dal loro trattamento fiscale; infine deve indicare anche la sua situazione patrimoniale, accludendo all’istanza una elencazione dei beni immobili e mobili registrati in ordine ai quali l’interessato sia titolare di un diritto reale. A questo rigoroso onere documentale si accompagna un’altrettanto rigorosa procedura di controllo perchè copia di tutta la documentazione deve essere inviata all’intendente di finanza, che ne apprezza l’esattezza, eventualmente disponendo la verifica della posizione fiscale dell’istante a mezzo della Guardia di finanza (art. 6 cit.). Ove all’esito di tali accertamenti risulti l’insussistenza del presupposto reddituale, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato viene revocato (art. 10 cit.). Invece nulla di tutto ciò è previsto per lo straniero. àˆ infatti sufficiente che egli produca l’autocertificazione della sussistenza del requisito reddituale, accompagnata dall’attestazione dell’autorità consolare competente dalla quale risulti che, “per quanto a conoscenza” della stessa, l’autocertificazione non è mendace. In particolare la limitazione dell’attestazione di non mendacio della autocertificazione all’eventuale conformità con quanto possa essere a conoscenza dell’autorità consolare da una parte consente in realtà che nessuna verifica sia fatta e d’altra parte priva di ogni elemento di valutazione il giudice chiamato a provvedere (ex art. 6 cit.) sulla base dell’auto certificazione. Ciò svela l’irragionevolezza intrinseca della disciplina dell’onere documentale perchè il legislatore, se da una parte nella sua discrezionalità può individuare in termini analoghi per il cittadino e per lo straniero la situazione reddituale che definisce la condizione di non abbienza come presupposto per la spettanza del beneficio, non può però rinunciare solo per lo straniero a prevedere una qualche verifica e controllo che non siano legati unicamente all’eventualità , meramente ipotetica e casuale, che all’autorità consolare già risultino elementi di conoscenza utili a valutare l’autocertificazione del presupposto.”
Considerato che, per effetto della suddetta pronuncia della Corte costituzionale l’inciso “per quanto a conoscenza della predetta autorità ” che era contenuto nell’art. 5 cit. non è stato riprodotto nell’art. 79 del T.U. 30 maggio 2002, n. 115, che va, quindi, letto ed interpretato alla luce delle sopra riportate argomentazioni e statuizioni della Corte.
Ritenuto, pertanto, di dover disporre la revoca della provvisoria ammissione al gratuito patrocinio deliberata dalla Commissione e respingere conseguentemente la richiesta di liquidazione formulata dall’avv. Antonio Arnese D’Atteo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) revoca l’ammissione al gratuito patrocinio e respinge la richiesta di liquidazione delle spese ed onorari.
Il presente provvedimento è depositato presso la segreteria della sezione che provvederà a darne comunicazione alla parte istante.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Desirèe Zonno, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 07/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)