Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Canone demaniale – Contestazione – Ove l’attività sia preclusa – Danno grave e irreparabile – Non sussiste
Non merita di essere sospeso in sede cautelare per assenza del danno grave e irreparabile il provvedimento dell’Autorità portuale di fissazione dei nuovi canoni demaniali marittimi, ove in concessionario non possa svolgere la sua attività a seguito di un sequestro preventivo giudiziale, senza facoltà d’uso, del cantiere in concessione.
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Cons. stato, sez. V, ordinanza 13 settembre 2016, n. 3850 – 2016.
N. 00195/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00263/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giacomo Valla, Pierfrancesco Zecca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giacomo Valla in Bari, Via Q. Sella, n. 36;
contro
Autorità Portuale del Levante di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ignazio Fulvio Mezzina, con domicilio eletto presso la sede legale dell’Autorità medesima, in Bari, Piazzale C. Colombo, n. 1;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota dell’Autorità Portuale del Levante n. 885/2016 del 19.01.2016;
– del decreto n. 10/2015 dell’Autorità Portuale del Levante, pubblicato all’Albo Pretorio il 23 dicembre 2015, avente ad oggetto la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime nei porti di Bari, Barletta e Monopoli;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Autorità Portuale del Levante di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Giacomo Valla e avv. Ignazio Fulvio Mezzina;
Considerato che dagli atti depositati in giudizio risulta che il cantiere della -OMISSIS- è stato sottoposto a sequestro preventivo giudiziale, senza facoltà d’uso, e che pertanto, allo stato, non si ravvisano gli estremi del danno grave e irreparabile, in quanto anche in caso di accoglimento dell’istanza cautelare, la ricorrente non potrebbe riprendere la propria attività ;
Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la complessità delle questioni sottese alla decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)