1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente –  Requisiti di ordine generale – Obbligo di dichiarare i precedenti inadempimenti contrattuali – Art. 38, co.1, lett. f) D.Lgs. n. 163/2006 –  Omissione – Conseguenze


2. Contratti pubblici – Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente –   Requisiti di ordine generale – Art. 38, co.1, lett. f) D.Lgs. n. 163/2006 – Valutazione dell’affidabilità  professionale 

1. L’omissione di dichiarare precedenti inadempimenti contrattuali da parte della società  che partecipa ad una procedura di affidamento di contratti pubblici integra una violazione dell’art. 38, co.1,  lett. f) D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. L’impresa partecipante alla gara deve, infatti, presentare una dichiarazione esauriente al fine di consentire una valutazione informata sulla sua affidabilità  professionale.


2. Ai sensi dell’art. 38, co,1,  lett. f) D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, spetta alla stazione appaltante la valutazione circa il rilievo dell’errore professionale compiuto dall’impresa che aspira alla stipula del contratto. Resta salva la possibilità  per l’impresa stessa di impugnare l’eventuale esclusione che ritenga ingiustificata.


* * * 
Vedi Cons. St. Sez. V, n. 3568 – 2016; ordinanza cautelare 4 agosto 2016, n. 3256 – 2016.

N. 00176/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00288/2016
REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro
generale 288 del 2016, proposto da:
 
F. s.p.a. in proprio e quale
mandataria in A.T.I. con A. (mandante), rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Paolo Bello, con
domicilio eletto presso l’avv. Francesco Paolo Bello in Bari, Via Arcivescovo
Vaccaro, 45;
 
contro
Comune di Polignano a Mare,
rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Volpe, con domicilio eletto in Bari, corso
Vittorio Emanuele, 52;
nei confronti di
ATI D. A. Capogruppo,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Alberto Clarizio e Anna Del Giudice,
con domicilio eletto in Bari, Via Vito Nicola De Nicolò, 7;
Envac Iberia Sa Società  Unipersonale, S.R.T. s.r.l., Crirob s.r.l., Antonio
Raspatelli, Lucia Giso, Impresa Forastiere Romeo;
per l’annullamento
previa sospensione
dell’efficacia,
– della nota prot. n. 2123 del 26
gennaio 2016 del Comune di Polignano a Mare – Ripartizione Tecnica Settore
Lavori Pubblici con cui è stata comunicata alle ricorrenti, ai sensi dell’art.
79 del D.lgs. 163/06, l’aggiudicazione definitiva della procedura per
l’affidamento dell’ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta
differenziata tramite la realizzazione di un sistema innovativo di raccolta RSU
mediante trasporto pneumatico in favore dell’ATI D.A. Capogruppo e del relativo provvedimento di
aggiudicazione definitiva ovvero della determinazione DSG del Comune di
Polignano a Mare n.0012/2016 del 25 gennaio 2016;
– di tutti gli atti presupposti,
connessi e/o consequenziali ai provvedimenti impugnati, non conosciuti.
 
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio del Comune di Polignano a Mare e dell’ATI  D.A. Capogruppo ;
Vista la domanda di sospensione
dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione
e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia
D’Alterio;
Uditi nella camera di consiglio
del giorno 23 marzo 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Ritenuto che appare fondato il
secondo motivo di ricorso, con il quale la società  ricorrente lamenta la
violazione, da parte dell’A.T.I. controinteressata, dell’art. 38 lett. f)
D.Lgs. n. 163/2006 per aver omesso di dichiarare precedenti inadempimenti
contrattuali;
Rilevato che secondo consolidata
giurisprudenza la norma appena richiamata demanda alla Stazione Appaltante la
valutazione circa il rilievo dell’errore professionale compiuto dall’impresa
che aspira alla stipula del contratto, in modo da consentirne una valutazione
informata sull’affidabilità  professionale mediante un apprezzamento
necessariamente discrezionale, sicchè l’impresa partecipante alla gara deve
presentare una dichiarazione esauriente, portandola a conoscenza di tutti gli
avvenimenti rilevanti a tale scopo, salva la possibilità  per l’impresa stessa di
impugnare l’eventuale esclusione che ritenga ingiustificata (cfr. Cons. Stato,
V, 22 novembre 2014, n. 5763; T.A.R. Puglia, Bari, 22 gennaio 2016, n. 58);
che la predetta interpretazione
risulta pienamente condivisibile in quanto coerente con la ratio di tutela
dei principi di correttezza, buona fede e massima trasparenza nel quadro dei
pubblici affidamenti;
Rilevato che nella specie la E.I. SA ha omesso di indicare la sentenza del Tribunale civile di primo
grado di Palma de Majorca n. 53 del 29 aprile 2015, di condanna per aver
realizzato un impianto per l’implementazione della raccolta dei rifiuti con
sistema pneumatico nella città  di Palma de Majorca risultato inadeguato
rispetto all’obbligo assunto di progettare ed eseguire una rete con capacità  di
vita utile non inferiore a trent’anni (cfr. in particolare considerando
in diritto sesto, ultima parte; nono, tredicesimo, quattordicesimo,
diciannovesimo);
Che in conformità  ai superiori
principi E. avrebbe dovuto dichiarare la sussistenza del richiamato
provvedimento giudiziale di condanna, originato dall’azione promossa da una
P.A. sul presupposto grave inadempimento agli obblighi contrattuali, inerenti
peraltro la realizzazione di un impianto analogo a quello oggetto della gara de
qua, rimettendo alla S.A. la valutazione in ordine all’effettiva incidenza
dell’accertamento contenuto nella sentenza (per quanto non condiviso dalla
predetta società ) sull’affidabilità  professionale dell’impresa;
Rilevato che le spese di lite
debbano seguire il principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, accoglie l’istanza cautelare e
per l’effetto sospende gli atti impugnati.
Fissa per la trattazione di
merito del ricorso l’udienza pubblica del 21 settembre 2016.
Condanna l’Amministrazione
resistente e la parte controinteressata alla refusione delle spese della
presente fase, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre accessori
come per legge.
La presente ordinanza sarà 
eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del
Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera
di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio,
Referendario, Estensore

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)