Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Verifica anomalia – Taglio ali – Offerte identiche – Accorpamento – Omissione – Illegittimità  – Ragioni

Il meccanismo del taglio delle ali nel  procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ai sensi del combinato disposto degli articoli  86, co.1 del D.Lgs. n. 163/2006 e 212, co.1, del D.Lgs. n. 207/2010,  prevede che, nell’individuare il 10% delle offerte di maggior e minore ribasso,  si devono  conteggiare unitamente (come si trattasse di un’unica offerta) le offerte che presentino lo stesso ribasso percentuale a prescindere dalla loro collocazione a cavallo o all’interno delle ali stesse.

N. 00126/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00206/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2016, proposto da:

Impresa Vella Salvatore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giampiero Manzo e Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, Corso Cavour, 31;

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; Università  degli Studi di Bari – Area Appalti; 

nei confronti di
C.I.R.P. Edilizia di Donvito Michele, in proprio e quale mandataria dell’ATI costituenda con la Luisi Gregorio & C. S.n.c., Luisi Gregorio & C S.n.c., in proprio quale mandante dell’ATI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Rocco De Franchi e Giuseppe Domenico Torre, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, Via Vito N. De Nicolò, 7; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) del provvedimento di aggiudicazione del 08.01.2016 prot. 1003 W-2 per affidamento lavori di riqualificazione energetica;
b) del verbale di seduta di gara del 21.12.2015 ove veniva stilata la graduatoria di gara e dichiarata aggiudicataria provvisoria l’odierna controinteressata;
c) del verbale di gara, tutti, e segnatamente del verbale del 17.12.2015 di ammissione della controinteressata alla gara;
d) della nota del 02.02.2016 prot. 8545 IX/2 con la quale la Stazione Appaltante ha rigettato il preavviso di ricorso e confermato l’aggiudicazione in favore dell’ATI C.I.R.P.;
e) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, consequenziale o preordinato, ivi compreso l’eventuale contratto di appalto che qui si impugna e per il quale si chiede il subentro;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università  degli Studi di Bari e di C.I.R.P. Edilizia di Donvito Michele e di Luisi Gregorio & C. S.n.c.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Giampiero Manzo, avv. dello Stato Ines Sisto, avv. Giuseppe Domenico Torre e avv. Rocco De Franchi;
 

Considerato che ricorre, prima facie, il fumus boni iuris, atteso che, in disparte le valutazioni sul primo motivo di censura che necessitano di adeguato approfondimento in sede di merito, alla luce del revirement del Consiglio di Stato (V, sent. n. 2813/15), cui questo Tribunale ha recentemente aderito (cfr. Tar Bari, I, sent. n.1503/15), nel caso vi siano offerte portanti lo stesso ribasso nella fascia delle ali, devono essere conteggiati tutti i ribassi con conseguente possibile esclusione di un numero di offerte superiore alla percentuale del 10% delle offerte di maggiore o minore ribasso, dovendosi pertanto conteggiare unitamente le offerte che presentino lo stesso ribasso percentuale a prescindere dalla loro collocazione a cavallo o all’interno delle ali stesse;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase in ragione del contrasto giurisprudenziale tutt’ora esistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare ai fini del ricalcolo della soglia di anomalia delle offerte.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 10.5.2016.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)