Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Diniego ampliamento impianto commerciale – Periculum in mora – Non sussiste
Non può trovare accoglimento per insussistenza del periculum in mora l’istanza di cautelare diretta alla sospensione del diniego di un provvedimento di ampliamento di un’esercizio commerciale (nella specie il progetto di ampliamento riguardava un impianto di distributore di carburanti).
N. 00128/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00236/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 236 del 2016, proposto da:
Metan Air S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe e Michele Carella, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, Via A. Da Bari, 115;
contro
Comune di Bari, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Bari, Via P. Amedeo, 26;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n. 297134 del 07.12.2015 del Direttore del Settore Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Bari, con cui è stata vietata la prosecuzione delle attività indicate nella Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA 843 – 2015/Prot. n. 281/909), presentata il 23.11.2015, relativo al potenziamento, con impianto stradale di distribuzione di GPL per autotrazione presso la stazione di servizio già esistente; ed infine, ove occorresse, per l’annullamento delle disposizioni del punto 2.4.2 delle norme tecniche di attuazione del piano per la razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione carburanti, approvato con la Delibera n. 268 del 9.10.2001 del Consiglio Comunale della Città di Bari, nella misura in cui si presentassero ostative alla realizzazione del potenziamento con impianto stradale di distribuzione di GPL della stazione di servizio in questione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Michele Carella e avv. Augusto Farnelli;
Considerato che, in disparte l’approfondimento della questione di merito nella competente sede, il danno lamentato nella specie dal ricorrente – ovvero l’impossibilità a procedere all’ampliamento dell’impianto di distribuzione – non pare grave e irreparabile e pertanto tale da giustificare la concessione dell’invocata tutela cautelare;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)