1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione – Appalto integrato – Giovani professionisti – Obbligo dichiarativo ex art. 38 D.lgs. n. 163/2006 – Non sussiste
2. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Danno patrimoniale – Periculum in mora – Non sussiste
1. La presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee non implica alcun obbligo dichiarativo, ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, a carico degli stessi.
2. In fase di esame dell’istanza cautelare, non sussiste periculum in mora ove il danno prospettato sia di natura patrimoniale, poichè, in quanto tale, non irreparabile.
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Cans. St., Sez. V, ric. n. 2363 – 2016; ordinanza 23 giugno 2016, n. 2331 – 2016.
N. 00150/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00177/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 177 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Degremont S.p.A. e Giovanni Putignano & Figli S.r.l., in proprio e rispettivamente nella qualità di Capogruppo Mandataria e mandante dell’ a.t.i. costituenda, rappresentate e difese dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola e Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Gennaro Rocco Notarnicola, in Bari, Via N. Piccinni n. 150;
contro
Commissario Straordinario per la progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori relativi al “Potenziamento dell’impianto di depurazione Bari Ovest” nominato con d.P.C.M. del 29.10.2015, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97;
Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97;
Acquedotto Pugliese S.p.A., rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso Pierluigi Balducci, in Bari, Via Melo, 114;
Regione Puglia;
nei confronti di
Research Consorzio Stabile S.C. a. r. l. in proprio e nella qualità di Capogruppo mandataria dell’a.t.i. con Atzwanger S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Carlo Rella, con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Bari, in Bari, Piazza Massari;
Costruzioni Barozzi S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Rella, Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Bari, in Bari, Piazza Massari;
Atzwanger S.p.A., Hmr S.r.l., Hmr Infrastrutture S.r.l., Etacons S.r.l.;
per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
della disposizione n. 1 del 28.12.2015 del Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori relativi a «Potenziamento dell’impianto di depurazione Bari Ovest» nominato con d.P.C.M. del 29.10.2015, con cui si è stabilito di approvare i verbali della gara indetta dall’AQP s.p.a. per l’affidamento dell'” Appalto integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Bari Ovest, sulla base del progetto definitivo posto a base di gara”, nonchè di tutti i verbali di gara (dal n. 1 al n. 17) e del provvedimento di aggiudicazione provvisoria del predetto appalto in favore dell’a.t.i. tra Research Consorzio Stabile e Atzwanger s.p.a., oltre che di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, compresa la nota del Direttore Servizi Centrali, Procurement e Tecnici – Area Procurement – Area Appalti di AQP s.p.a. prot. 0131396 del 30.12.2015 di comunicazione della predetta disposizione, la relazione prot. 0130684 del 28.12.2015 dell’Amministratore Unico di AQP, l’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva e il diniego di AQP, anche tacito, di autotutela rispetto all’informativa di ricorso presentata dall’a.t.i. deducente;
nonchè per la declaratoria di inefficacia
del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more del giudizio tra la stazione appaltante e l’a.t.i. aggiudicataria, nel quale si dichiara sin d’ora disponibile a subentrare il r.t.i. ricorrente.
Con successivi motivi integrativi, depositati il 2 marzo 2016, viene reiterata la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Straordinario per la progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori relativi al “Potenziamento dell’impianto di depurazione Bari Ovest” nominato con d.P.C.M. del 29.10.2015, dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. e di Research Consorzio Stabile S.C. a r.l., in proprio e quale Capogruppo Mandataria dell’a.t.i. con Atzwanger S.p.A.,della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Costruzioni Barozzi S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Gennaro Rocco Natarnicola, Carlo Tangari, Valter Campanile, Francesco Vagnucci e Carlo Rella;
Considerato che le questioni inerenti al possesso dei requisiti di partecipazione della aggiudicataria, ad un primo sommario esame, appaiono non decisive, perchè, ove pure fondate, l’aggiudicataria parrebbe raggiungere comunque ed altrimenti, la soglia minima a tal fine richiesta dal disciplinare di gara;
Rilevato che, per costante giurisprudenza, la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee, non implica alcun obbligo dichiarativo, ex art. 38 del d.lg. n. 163/2006, a carico degli stessi (C.d.S. n. 988/2015);
Rilevato inoltre che gli altri fatti posti a fondamento del ricorso e dei motivi integrativi sono in parte contestati, in parte appaiono, ad un primo sommario esame, smentiti dalla documentazione in atti, in parte, infine, attengono a valutazioni del seggio di gara che sono espressione di discrezionalità tecnica, le quali prima facie non appaiono irragionevoli, nè contraddittorie;
Ritenuto altresì che il danno paventato, di natura patrimoniale, sia, come tale, non irreparabile;
Ritenute sussistere sufficienti ragioni per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), respinge la domanda cautelare e fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 9 giugno 2016.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Desirèe Zonno, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)