1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Documentazione – Mancata sottoscrizione con firma autentica degli elaborati – Irregolarità  sanabile


2. Contratti pubblici – Gara – Sanabilità  delle irregolarità  – Art. 38 D. Lgs. 163/2006 novellato – Applicazione ratione temporis – Criterio interpretativo


3. Contratti pubblici – Gara – Valutazione dell’offerta – Valutazioni tecniche – Stazione appaltante – Non sindacabilità 


4. Contratti pubblici – Gara – Valutazione dell’offerta – Metodo confronto a coppie – Punteggio numerico – Non sindacabilità 

1. L’omessa sottoscrizione con firma autentica di alcuni elaborati tecnici da parte di uno dei progettisti configura una mera irregolarità , sanabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 e 38 del d. lgs. 163/2006.
Non si riscontra infatti in tali ipotesi quell’incertezza assoluta in ordine alla provenienza dell’offerta che legittima l’esclusione ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis del d. lgs. 163/2006.


2. La generale sanabilità  delle irregolarità  degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive desumibile dall’art. 38 del d. lgs. 163/2006 (così come novellato dall’art. 39, comma 1 del decreto legge n. 90/2014), anche se non applicabile ratione temporis, può essere utilizzata quale criterio interpretativo della legislazione previgente.


3. Le valutazioni tecniche relative alle offerte presentate nelle gare d’appalto, operate dalla stazione appaltante, non sono sindacabili in sede giurisdizionale, sempre che non siano caratterizzate da vizi macroscopici.


4. Il giudice amministrativo non può sindacare nel merito i punteggi attribuiti alle singole offerte in gara, una volta accertata la correttezza dell’applicazione del metodo del confronto a coppie, sempre che non riscontri un uso distorto o irrazionale del criterio.

N. 00249/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2015, proposto da Sceap s.r.l. (Società  Costruzioni Edilizia Autostrade Ponti), rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Nardelli, con domicilio eletto in Bari, viale Quinto Ennio, 33;

contro
Provincia di Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;

nei confronti di
Consorzio Stabile Mare di Levante e Gecos s.r.l., rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 185;
R.T.P. ing. Fulvio Catalano – ing. Pasquale De Biase – ing. Francesco Lovino – ing. Francesco Mele;

per l’annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari,
– della determina dirigenziale n. 3385 del 31.12.2014, V Settore – Edilizia Scolastica – Viabilità  – Trasporti ed Espropriazioni – Lavori Pubblici (Provincia BAT) con la quale è stata approvata l’aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI costituita tra il Consorzio Stabile Mare di Levante e Gecos s.r.l. dell’appalto avente ad oggetto “Strada Provinciale n. 5 delle Saline Margherita di Savoia / Zapponeta. Lavori di ammodernamento, allargamento del piano viabile del lotto dal Km 29+590 e realizzazione di rotatoria presso l’inserzione con la S.P. n. 13”;
– della nota prot. 4171-15 del 27.1.2015, ricevuta in data 31.1.2015, della Provincia BAT, con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva;
– della determina dirigenziale n. 1764 del 3.6.2014, VII Settore – Infrastrutture Trasporti e Viabilità  – Concessioni della Provincia di Barletta – Andria – Trani (Provincia BAT) con la quale veniva approvata l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’ATI costituita tra il Consorzio Stabile Mare di Levante e Gecos s.r.l.;
– di tutti gli atti, operazioni/valutazioni e provvedimenti ad esse presupposti, connessi e consequenziali ed in particolare:
– del verbale della Commissione di gara del 4.2.2014;
– del verbale della Commissione di gara del 6.2.2014;
– del verbale della Commissione di gara, in seduta riservata, dell’11.3.2014;
– del verbale della Commissione di gara, in seduta riservata, del 18.3.2014;
– del verbale della Commissione di gara, in seduta riservata, del 14.4.2014;
– del verbale della Commissione di gara, in seduta riservata, del 15.4.2014;
– del verbale della Commissione di gara del 14.5.2014;
nelle parti in cui è stata disposta l’ammissione alla gara della controinteressata costituenda ATI tra il Consorzio Stabile Mare di Levante e Gecos s.r.l. e non è stata disposta l’esclusione della stessa, nonchè si è provveduto alla valutazione dell’offerta della controinteressata con l’attribuzione illegittima di un punteggio e, comunque, si è sovrastimata l’offerta della stessa;
– del contratto di appalto, ove intervenuto;
– di ogni altro provvedimento o atto, prodromico, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
nonchè per l’accertamento del diritto di Sceap s.r.l. al risarcimento di tutti i danni, anche in forma specifica e con l’eventuale subentro nel contratto di appalto dei lavori, derivanti dall’illegittima adozione degli atti impugnati;
per la conseguente condanna dell’Ente resistente alla liquidazione del danno patito in favore della ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Barletta Andria Trani, del Consorzio Stabile Mare di Levante e di Gecos s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto dall’ATI Consorzio Stabile Mare di Levante – Gecos s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 per le parti i difensori avv.ti Giovanni Nardelli, Pasquale Procacci, su delega dell’avv. Aldo Loiodice, e Massimo Felice Ingravalle;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
La Provincia BAT con bando di gara del 6.11.2013 indiceva la gara, con procedura aperta, per l’appalto integrato ex art. 53, comma 2, lett. b) dlgs n. 163/2006 avente ad oggetto “Strada Provinciale n. 5 delle Saline Margherita di Savoia/Zapponeta, Lavori di ammodernamento, allargamento del piano viabile del 1° lotto dal km 29+590 e realizzazione di rotatoria presso l’intersezione con la S.P. n. 13”, con prezzo a base di gara di € 3.835.246,59, di cui € 174.741,03, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 150.000,00, per spese di progettazione.
Veniva ammessa la possibilità  di introdurre varianti migliorative al progetto preliminare.
Era scelto, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il punteggio (globalmente 100) veniva così ripartito: 20 punti per l’offerta economica; 10 punti per l’offerta tempo; 70 punti per l’offerta tecnica; da assegnarsi in ragione dei sub criteri di seguito richiamati:
a.1. caratteristiche estetiche, qualitative e funzionali dovute a variati max punti 25,00;
a.2. qualità  tecnica delle soluzioni idrauliche adottate max punti 15,00;
a.3. qualità  tecnica delle soluzioni ambientali max punti 10,00;
a.4. organizzazione dei sistemi operativi del cantiere e sicurezza max punti 15;
a.5. manutenzione programmata, max punti 5,00.
Il disciplinare al punto 3 evidenziava le motivazioni che avrebbero supportato l’assegnazione del punteggio tecnico.
Partecipavano alla gara l’odierna ricorrente Sceap s.r.l. (Società  Costruzioni Edilizia Autostrade Ponti), l’ATI controinteressata Consorzio Stabile Mare di Levante – Gecos s.r.l., risultata poi aggiudicataria provvisoria, e l’ATI CO.PI. s.r.l. – CO.BIT. s.r.l., terza classificata.
In data 4.2.2014, la Commissione di gara avviava l’esame della documentazione amministrativa, ammettendo alla competizione tutti e tre i concorrenti.
Nella successiva seduta del 6.2.2014, i commissari procedevano all’apertura della busta contenete la documentazione dell’offerta tecnica.
Nelle ulteriori sedute riservate dell’11.3.2014, del 18.3.2014, del 14.4.2014 e del 15.4.2014, la Commissione esaminava i progetti, attribuendo i relativi punteggi tecnici.
In tale fase risultava prima classificata l’odierna ricorrente Sceap s.r.l., con un punteggio riparametrato di 70, seguita dall’ATI controinteressata Consorzio Stabile Mare di Levante – Gecos s.r.l. con un punteggio riparametrato di 55,608, e, infine, dall’ATI CO.PI., con un punteggio riparametrato di 47,977.
Nel corso della seduta pubblica del 14.5.2014 venivano assegnati i punteggi all’offerta tempo ed all’offerta economica, in esito alla quale risultava aggiudicataria provvisoria l’ATI Consorzio Stabile del Mare, con un punteggio di 85,608, seconda classificata la Sceap s.r.l. con punti 80,265 e terza l’ATI CO.PI., con punti 60,991.
Esaurita la fase di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’Amministrazione resistente procedeva ad aggiudicare definitivamente l’appalto all’ATI controinteressata Consorzio Stabile Mare di Levante – Gecos s.r.l.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente principale Sceap s.r.l. contestava l’aggiudicazione definitiva della gara in favore dell’ATI controinteressata Consorzio Stabile Mare di Levante – Gecos s.r.l. e tutti gli altri atti in epigrafe indicati.
Invocava, inoltre, tutela risarcitoria in forma specifica mediante aggiudicazione dell’appalto in proprio favore ovvero per equivalente.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione dell’art. 97 Cost.; violazione degli artt. 2, 73, 74 e 83 dlgs n. 163/2006; violazione della Direttiva 2004/18/CE; violazione dell’art. 15, comma 12 d.p.r. n. 207/2010; violazione del punto 3, ultimo capoverso, del disciplinare di gara; erronea e falsa applicazione dell’art. 46, comma 1 bis dlgs n. 163/2006; eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione, sviamento, illogicità  manifesta: il raggruppamento controinteressato avrebbe partecipato alla gara per cui è causa, indicando come progettista incaricato il costituendo raggruppamento di professionisti tra l’ing. Fulvio Catalano (capogruppo mandatario) ed altri ingegneri; all’esito dell’accesso alla documentazione presentata dall’ATI Consorzio Stabile Mare di Levante sarebbe risultata la firma in xerocopia dell’ing. Fulvio Catalano in violazione delle disposizioni del codice degli appalti e della lex specialis di gara (punto 3 – pag. 12 del disciplinare) che impongono la sottoscrizione con firma manuale o digitale delle domande di partecipazione; conseguentemente, il raggruppamento controinteressato avrebbe meritato di essere escluso, ricorrendo una causa di esclusione di cui all’art. 46, comma 1 bis dlgs n. 163/2006 (difetto di sottoscrizione), non suscettibile di alcuna sanatoria, trattandosi di carenza di un elemento essenziale affinchè l’offerta tecnica possa ritenersi sottoscritta dal soggetto legittimato; peraltro, anche su altri documenti presentati dal raggruppamento di progettisti la firma dell’ing. Fulvio Catalano non sarebbe autentica; infatti, la sottoscrizione sarebbe diversa su ogni dichiarazione e differente rispetto a quella apposta sul documento di identità ; la firma dell’ing. Fulvio Catalano sarebbe simile a quella dell’ing. De Biase (mandante del raggruppamento di professionisti incaricato);
2) violazione dell’art. 97 Cost.; violazione degli artt. 2, 73, 74 e 83 dlgs n. 163/2006; violazione della Direttiva 2004/18/CE; violazione dell’art. 15, comma 12 d.p.r. n. 207/2010; violazione del punto 3, ultimo capoverso, del disciplinare di gara; erronea e falsa applicazione dell’art. 46, comma 1 bis dlgs n. 163/2006; eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione, sviamento, illogicità  manifesta: la P.A., nell’accettare la firma in xerocopia dell’ing. Fulvio Catalano, avrebbe violato la lex specialis di gara (cui era tenuta a dare precisa e incondizionata esecuzione) che prevede l’obbligo, a pena di esclusione, di munire la documentazione della sottoscrizione in originale; non sarebbe stato ammissibile alcun soccorso istruttorio a fronte di tale grave carenza; peraltro, non sarebbero applicabili ratione temporis gli artt. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter dlgs n. 163/2006 come modificato dall’art. 39 decreto legge n. 90/2014, essendo stato il bando nella fattispecie in esame pubblicato in data 6.11.2013 e quindi prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 90/2014; in ogni caso la stazione appaltante non avrebbe proceduto ai sensi della disposizione di cui all’art. 38, comma 2 bis dlgs n. 163/2006 come novellato dal decreto legge n. 90/2014 (i.e. assegnazione del termine non superiore a 10 giorni per sanare le carenze ovvero regolarizzazione);
3) violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dell’art. 15, comma 12 d.p.r. n. 207/2010; violazione dell’art. 95 d.p.r. n. 495/1992; violazione della DGR Regione Puglia n. 2022 del 29.10.2013: Approvazione Piano Paesaggistico Territoriale Regionale; violazione dell’art. 93, comma 4 dlgs n. 163/2006; violazione dell’art. 46, comma 1 bis dlgs n. 163/2006; violazione del punto II.1.5 del bando di gara; violazione del punto 3, lett. a) del disciplinare di gara; violazione del progetto posto a base di gara; eccesso di potere; difetto di motivazione; sviamento; illogicità  manifesta; carenza di istruttoria; travisamento: il progetto presentato dall’ATI controinteressata divergerebbe in modo radicale e sostanziale dal progetto preliminare posto a base di gara, come emergerebbe dalla perizia di parte depositata, oltre a violare la normativa generale e di settore; il progetto proposto dall’ATI non sarebbe conforme alle prescrizioni normative ed alle prescrizioni progettuali della stazione appaltante e non terrebbe conto delle esigenze di messa in sicurezza; in particolare, l’aggiudicataria avrebbe dovuto prevedere una soluzione progettuale (consistente nella costruzione di una strada complanare sui due lati della carreggiata) che tenesse conto di quanto prescritto dalla legge, ovvero dell’impossibilità  di prevedere ed inserire accessi laterali ad una distanza inferiore a 500 metri l’uno dall’altro, pur permettendo il doveroso accesso a tutti gli immobili; inoltre, il progetto dell’ATI controinteressata non contemplerebbe l’adeguamento della piattaforma stradale alla sezione C1 con velocità  di percorrenza di 90 km/ora; conseguentemente, il progetto in esame avrebbe meritato di essere escluso; le violazioni di legge, le carenze progettuali e la difformità  del progetto offerto dall’ATI controinteressata rispetto a quello preliminare non sarebbero questioni riconducibili nell’alveo della discrezionalità  tecnica insindacabile della Commissione di gara o della stazione appaltante, costituendo violazioni tali da determinare l’esclusione ex se dalla competizione; verrebbero, infatti, in rilievo elementi essenziali ex art. 46, comma 1 bis dlgs n. 163/2006 dell’offerta che non rispondono ai contenuti minimi necessari a soddisfare l’interesse pubblico sotteso al contratto; in ogni caso se la Commissione avesse attribuito correttamente i punteggi sarebbe stata la ricorrente a risultare aggiudicataria, avendo presentato un progetto migliore.
Si costituivano la Provincia di Barletta Andria Trani e le controinteressate Consorzio Stabile Mare di Levante e Gecos s.r.l., resistendo al gravame.
L’ATI controinteressata Consorzio Stabile Mare di Levante – Gecos s.r.l. notificava ricorso incidentale avente contenuto “paralizzante”, in quanto diretto a contestare l’ammissione alla gara della ricorrente principale.
Le parti svolgevano difese in vista della pubblica udienza del 27 gennaio 2016, nel corso della quale la causa passava in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso principale sia manifestamente infondato.
Data la manifesta infondatezza del ricorso principale è possibile procedere all’esame prioritario dello stesso, pur a fronte della proposizione, da parte dell’ATI controinteressata Consorzio Stabile Mare di Levante – Gecos s.r.l., di un ricorso incidentale avente contenuto “paralizzante” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4; Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).
Quanto al motivo di gravame sub 1), va evidenziato che l’omessa sottoscrizione di alcuni elaborati tecnici con firma autentica da parte di uno dei progettisti (ing. Fulvio Catalano) incaricati dall’ATI controinteressata configura una mera irregolarità , comunque sanabile, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 46 e 38 dlgs n. 163/2006, tenuto altresì conto della presenza di una sottoscrizione del suddetto ing. Catalano con firma in xerocopia (ed in assenza di contestazione in ordine alla imputabilità  di detta sottoscrizione allo stesso Catalano con i mezzi specificamente previsti dall’ordinamento e nelle sedi competenti).
Peraltro, si deve ritenere che la mancata sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte dei singoli tecnici partecipanti alla redazione di una specifica parte della progettazione esecutiva non può determinare quell’incertezza assoluta in ordine alla provenienza dell’offerta, legittima causa di esclusione ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis dlgs n. 163/2006 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 246: “¦ Nè può reputarsi che la mancata sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte dei singoli tecnici partecipanti alla redazione di una specifica parte della progettazione esecutiva possa determinare quell’incertezza “assoluta” in ordine alla provenienza dell’offerta da parte della stessa Co.Gest. che lo stesso art. 46 ora richiede al fine della legittimità  dell’esclusione del concorrente: e ciò proprio in quanto – si ribadisce – gli elaborati in questione sono stati sottoscritti sia dall’amministratore unico di Co.Gest., sia dai rappresentanti del raggruppamento temporaneo incaricato della progettazione esecutiva, ossia – rispettivamente – dall’ing. Rocco Melchionna e dall’ing. Patrizio Fusco. ¦”).
Per quanto concerne la doglianza sub 2), ritiene questo Collegio di valutare la regola di generale sanabilità  delle irregolarità  di cui al novellato art. 38, comma 2 bis dlgs n. 163/2006 (comma introdotto dall’art. 39, comma 1 decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114/2014 e non applicabile ratione temporis – in virtù dell’art. 39, comma 3 decreto legge n. 90/2014 – alla procedura di gara per cui è causa, risalendo il bando nella presente fattispecie al 6.11.2013) alla stregua di criterio interpretativo della legislazione previgente (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 16 dicembre 2014, n. 3331) e quindi operativo anche con riferimento alla vicenda in esame.
Ne discende la reiezione delle censure sub 1) e 2).
Infine, relativamente al motivo di gravame sub 3), va rilevato quanto segue.
L’art. 3, punto B.a.1 del disciplinare di gara (pag. 13) vieta le varianti rispetto al progetto preliminare posto a base di gara comportanti sostanziali alterazioni plano – altimetriche e di tracciato.
La ricorrente principale Sceap ha presentato un’offerta tecnica che costituisce variante progettuale vietata poichè apporta una modifica plano – altimetrica al tracciato stradale prevedendo la realizzazione di una strada complanare (cfr. pag. 17 dell’atto introduttivo e perizia dell’ing. Lovino), ipotesi non contemplata nel progetto preliminare posto a base di gara.
Inoltre, detta offerta individua la nuova sede stradale della SP5 oggetto dell’appalto per cui è causa in un’area diversa da quella prevista dalla normativa di gara, segnatamente sul lato delle “Saline” ovvero in una zona gravata da vincoli.
Secondo la prospettazione di cui alla censura sub 3) dell’atto introduttivo la controinteressata avrebbe presentato un progetto tecnico difforme dal progetto preliminare posto a base di gara, non avendo curato l’aspetto relativo alla messa in sicurezza e non avendo previsto la costruzione di una strada complanare.
Tuttavia, proprio la costruzione della complanare avrebbe comportato una inammissibile alterazione plano – altimetrica in violazione dell’art. 3, punto B.a.1 del disciplinare di gara, con la conseguenza che la proposta dell’ATI controinteressata, non avendola contemplata, si è attenuta perfettamente alla lex specialis, diversamente dalla offerta della ricorrente principale Sceap.
In generale la conformità  della proposta dell’ATI Consorzio Stabile Mare di Levante – Gecos s.r.l. alle prescrizioni della lex specialis di gara emerge dalla perizia tecnica di parte depositata agli atti del giudizio alle cui conclusioni questo Collegio ritiene di aderire.
Inoltre, secondo quanto evidenziato a pag. 17 – punto III.5 del ricorso introduttivo il progetto tecnico dell’ATI Consorzio Stabile Mare di Levante – Gecos s.r.l. sarebbe dovuto essere escluso in quanto non garantirebbe la velocità  di percorrenza della strada appaltata a 90 km/ora.
A tal proposito, va sottolineato che l’obiettivo dell’appalto per cui è causa è semplicemente quello di allargare la strada in parola per renderla più sicura e non già  aumentare la velocità  di percorrenza sul tratto interessato, come evidenziato dalla perizia di parte.
In ogni caso, vengono censurate da parte ricorrente valutazioni tecniche operate dalla stazione appaltante, non sindacabili in sede giurisdizionale poichè non inficiate, proprio in forza delle considerazioni espresse in precedenza e rafforzate dall’analisi della perizia dell’ing. Lovino, da vizi macroscopici (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 23 gennaio 2015, n. 303: “Le valutazioni tecniche relative alle offerte presentate nelle gare d’appalto sono caratterizzate dalla complessità  delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità  dell’esito della valutazione; di conseguenza, gli apprezzamenti in ordine all'(in)idoneità  tecnica delle offerte, in quanto espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso, non possono essere sostituiti da valutazioni di parte circa la (in)sussistenza delle prescritte qualità , trattandosi di questioni afferenti al merito delle suddette valutazioni tecnico-discrezionali e il giudice, parimenti, può sindacarli solo se affetti da macroscopici vizi logici, disparità  di trattamento, errore manifesto, contraddittorietà  ictu oculi rilevabile.”).
Infine, per quanto concerne la doglianza relativa alla presunta erroneità  dei punteggi attribuiti, mediante il mezzo del confronto a coppie, all’offerta tecnica dell’ATI controinteressata, va evidenziata la genericità  della stessa e l’assenza di qualsivoglia principio di prova (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 21 gennaio 2015, n. 205: “Nelle gare d’appalto, una volta accertata la correttezza dell’applicazione del metodo del confronto a coppie ovvero quando non ne sia stato accertato l’uso distorto o irrazionale, non c’è spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati ed in particolare sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l’ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte.”).
In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso principale e, conseguentemente, in forza del principio di diritto di cui a Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4 e Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9, la declaratoria di improcedibilità  del ricorso incidentale proposto dall’ATI controinteressata Consorzio Stabile Mare di Levante – Gecos s.r.l.
Essendo stata riscontrata la legittimità  dei provvedimenti censurati con l’atto introduttivo, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria (sia in forma specifica, sia per equivalente) azionata dalla ricorrente principale.
In considerazione della natura, della peculiarità  e complessità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) respinge il ricorso principale;
2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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