Commercio, industria, turismo – Agricoltura – Contributi comunitari – Presupposti – Fattispecie

In tema di erogazione di sovvenzioni comunitarie in agricoltura, non va concessa la sospensiva qualora il provvedimento di accertamento definitivo di indebita percezione di contributi comunitari sia fondato su idonea istruttoria. (Nel caso di specie, il provvedimento impugnato trovava il suo fondamento su un verbale redatto da pubblico ufficiale – fidefacente sino a querela di falso – e dal quale emergeva che accertamenti istruttori erano stati condotti, anche attraverso l’escussione dei legittimi proprietari dei fondi).
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Le ordinanze 75/2016; 76/2016; 77/2016 sono identiche nella massima.

N. 00078/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00050/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2016, proposto da:

Donato Forte, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Primavera e Oronzo Panebianco, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, Via Calefati, 61/A;

contro
Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di accertamento definitivo di indebita percezione di contributi comunitari Settore Domanda Unica, Prot. n. AGEA.UCCU.3722, Deliberazione n. 2015/51, del 5.6.2015;
-di ni altro atto preordinato, connesso e conseguente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2016 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Oronzo Panebianco e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
 

Considerato che il provvedimento di accertamento definitivo gravato si fonda su verbale redatto da pubblico ufficiale che fa fede fino a querela di falso e dal quale emerge che accertamenti istruttori sono stati condotti, anche attraverso l’escussione dei legittimi proprietari dei fondi;
Rilevato, in ogni caso, che non vi è in atti la prova decisiva dell’effettiva conduzione dei fondi stessi da parte del ricorrente;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF, Estensore
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)