1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Impugnazione ordinanza di demolizione – Istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 – Proposizione contestuale o successiva – Carenza di interesse ab origine – Inammissibilità 
2. Edilizia e urbanistica – Istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 – Decorso del termine – Provvedimento postumo – Ammissibile – Fattispecie
 

 
1. àˆ inammissibile per carenza di interesse ab origine, il ricorso proposto contestualmente o dopo la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità , ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, in quanto quest’ultima istanza impedisce l’esecuzione dell’ingiunzione di demolizione e impone il previo esame della domanda di sanatoria; l’interesse dei ricorrenti, dunque, si sposta sulla nuova determinazione che il Comune dovrà  adottare.
2. Deve essere confermato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’Amministrazione conserva il potere di decisione sull’istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 con un provvedimento espresso, sia esso di rigetto o di accoglimento, anche dopo la scadenza dei 60 giorni, senza necessità  di rimuovere previamente in autotutela il silenzio “attizio” già  formatosi. (Nel caso di specie, è stato dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso per motivi aggiunti avverso il silenzio formatosi sull’istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, avendo il Comune notiziato il ricorrente dell’intervenuta proposta di accoglimento dell’istanza, subordinando il rilascio del titolo alla presentazione di ulteriore documentazione).  
 

N. 00163/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01889/2008 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1889 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Lovece Agrizootecnica s.s. di Lovece Luca & C., rappresentata e difesa dall’avv. Margherita Pedone, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Didonna in Bari alla via Calefati n. 61/A; 

contro
Comune di Putignano; 

per l’annullamento
– dell’ordinanza a firma del Dirigente della Terza Ripartizione Tecnica del Comune di Putignano n. 154 del 22.9.2008, recante l’ordine di demolizione della stalla per capi bovini tenuti a stabulazione libera e di una concimaia a servizio della stalla, in quanto realizzata senza rilascio del permesso di costruire;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
nonchè (con il ricorso per motivi aggiunti) per la declaratoria di illegittimità  del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza ex art. 36 D.P.R. 380/2001;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa Viviana Lenzi e udito il difensore Margherita Pedone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso principale, la ricorrente società  ha impugnato l’ordinanza di demolizione in epigrafe indicata, illegittima – a suo dire – per avere erroneamente ritenuto necessitante di permesso di costruire una stalla, aperta su tre lati, non esprimente volumetria e di natura pertinenziale rispetto all’immobile (fienile) cui accede. Già  in sede di ricorso introduttivo, parte ricorrente ha dichiarato di aver presentato istanza di accertamento di conformità  ex art. 36 DPR 380/01 in relazione al predetto abuso.
Con il ricorso per motivi aggiunti, è stato, invece, impugnato il silenzio rigetto formatosi sulla predetta istanza, articolando una serie di doglianze specificate in distinti ed autonomi motivi.
Nella “contumacia” del Comune di Putignano, all’udienza del 14/1/2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente evidenziato che il Collegio non ritiene di accogliere la richiesta di rinvio della discussione avanzata dalla difesa di parte ricorrente, stante la vetustà  del presente giudizio e la circostanza che esso sia ormai maturo per la decisione.
Il ricorso principale è inammissibile.
Come già  anticipato, il ricorrente ha documentato di aver presentato al Comune di Putignano istanza ex art. 36 DPR 380/2001 in data 15/10/2008 in relazione agli abusi edilizi oggetto dell’atto gravato; il deposito dell’istanza ha, dunque, preceduto la notifica (eseguita il 21/11/2008) ed il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Orbene, per principio giurisprudenziale consolidato e già  fatto proprio da questa Sezione con sentenza n. 1513/2014, la presentazione della domanda di accertamento di conformità , ai sensi dell’articolo 13 della L. n. 47/1985 (confluito nel predetto art. 36), impedisce l’esecuzione dell’ingiunzione di demolizione ed impone al comune il previo esame della domanda di sanatoria. “Da ciò consegue che, nel caso in cui il ricorso sia stato proposto o contestualmente o dopo la presentazione della predetta istanza, esso è inammissibile per carenza di interesse ab origine” (così TAR Lazio, Roma sez. II bis, sent. 21/10/14 n. 10594 che richiama T.A.R. Lazio – Roma, sez. II ter, 4.5.2007, n. 3973), spostandosi l’interesse dei ricorrenti sulla nuova determinazione che il Comune intimato dovrà  adottare a seguito della presentazione della suddetta istanza di permesso di costruire in sanatoria.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti avverso il silenzio rigetto formatosi sull’istanza ex art. 36 cit., lo stesso va dichiarato improcedibile stante il sopravvenuto difetto di interesse.
Ed invero, con nota prot. n. 14251 del 22/3/2013, il dirigente della ripartizione urbanistica del Comune di Putignano ha notiziato il ricorrente della intervenuta proposta di accoglimento dell’istanza ex art. 36 D.P.R. 380/01, subordinando, tuttavia, il rilascio del titolo alla presentazione di ulteriore documentazione.
àˆ documentalmente provato, quindi (e la difesa di parte ricorrente ne ha dato conferma in sede di discussione) che l’iter amministrativo relativo alla predetta istanza sia pervenuto, di fatto, ad un esito favorevole, residuando soltanto taluni adempimenti burocratici, cui parte ricorrente ha dimostrato di stare assolvendo.
Con riferimento al preannunciato provvedimento di accoglimento, si osserva in diritto che “resta pacifica (a partire dalle note pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 16 e 17 del 1989 in tema di silenzio-rigetto) la giurisprudenza – del tutto condivisibile – che riconosce il potere di decisione postuma dell’amministrazione ed esclude la consumazione del potere di pronuncia sulla domanda pur dopo scaduto e inutilmente trascorso il termine di legge e ancorchè con ciò sia maturata la pronuncia negativa tacita. Nulla osta, dunque, acchè al meccanismo acceleratorio della tipizzazione legale del silenzio in senso negativo, si affianchi un meccanismo volto ad assicurare in ogni caso una pronuncia, ancorchè in via sostitutoria, sul merito della domanda (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, 6 marzo 2014, n. 1357). E’ chiaro, peraltro, che la conservazione del potere di definire l’istanza mediante la adozione di un provvedimento espresso non può ritenersi condizionata all’esito del provvedimento medesimo, per ovvie ragioni di logica, prima ancora che giuridiche. Perciò merita di essere confermato l’indirizzo che ammette la possibilità  di una decisione tardiva sull’istanza non soltanto se negativa, ma anche se positiva: «dopo la scadenza dei 60 giorni ¦ l’amministrazione non perde per ciò solo la potestà  (potere-dovere) di decidere sull’istanza di sanatoria, con la conseguente legittimità  del tardivo provvedimento, sia esso di rigetto o di accoglimento da non ritenersi inutiliter datum» (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, 20 marzo 2014, n. 1679). Come corollario, se è pacifico che per adottare il provvedimento tardivo di rigetto espresso dell’istanza non occorre rimuovere in autotutela il silenzio “attizio” già  formatosi in base all’art. 36, non occorre farlo neppure per accogliere tardivamente l’istanza” (così, T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, sent. 11/6/14 n. 03220).
Adeguando i suddetti principi al caso in esame, in cui ancora l’Amministrazione non ha assunto alcuna definitiva determinazione, ma è in procinto di definire l’iter in senso favorevole all’istante (come palesato dall’intervenuta adozione di una proposta di accoglimento), risulta evidente che il gravato silenzio – rigetto sia ormai superato e, pertanto, non residui alcun interesse in capo al ricorrente in ordine ad una pronuncia demolitoria dello stesso.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Comune di Putignano.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile il ricorso principale;
-dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso per motivi aggiunti.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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