1. Pubblico impiego – Forse armate – Rapporto di servizio  – Procedimento di assegnazione temporanea della sede di servizio per avvicinamento al coniuge – Ambito di applicazione

2. Pubblico impiego – Pubblico impiego – Forse armate – Rapporto di servizio  – Procedimento di assegnazione temporanea della sede di servizio per avvicinamento al coniuge  – Interesse legittimo – Conseguenze 

3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Provvedimento a motivazione plurima – Accertamento legittimità  di una sola motivazione – Sufficienza

1. L’istituto del trasferimento temporaneo previsto dall’art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, a sostegno della genitorialità  (è consentito ai genitori che abbiano un figlio di età  minore di tre anni)  è applicabile a tutto il personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. In riferimento al beneficio di trasferimento a tempo determinato previsto dall’art.  42-bis d. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 disposto in favore  del dipendente pubblico che abbia un figlio di età  inferirle ai tre anni, v’è una situazione soggettiva di interesse legittimo, con l’obbligo, conseguentemente, per l’amministrazione di adeguata motivazione del diniego, che è legittimo soltanto laddove non sussista anche uno soltanto dei dei tre presupposti previsti dalla norma per l’assenso al trasferimento (età  del minore, svolgimento dell’attività  lavorativa dell’altro genitore in altra provincia o regione, assenza di esigenze organizzative dell’amministrazione che non consentano di privarsi di una unità  in organico – come è accaduto nella specie ). 

3. Nel caso di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità  di ragioni (ciascuna delle quali di per sè idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento), è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perchè il provvedimento nel suo complesso risulti indenne dalle censure articolate.

N. 00168/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01130/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alfredo Matranga e Alberto Pepe, con domicilio eletto presso l’Avv. Maurizio Di Cagno in Bari alla via Nicolai n. 43; 

contro
Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane, Questura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici sono ex lege domiciliati in Bari alla via Melo n. 97; 

per l’annullamento
del provvedimento 05.6.15, notificato il successivo 6.6.15, con cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di assegnazione temporanea proposta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/01; nonchè di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale ed in particolare, ove occorra, del parere negativo espresso dalla Questura di Bari sull’istanza di assegnazione della ricorrente; nonchè ancora per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere l’assegnazione temporanea richiesta ai sensi del d.lgs n. 15 1/01 art. 42 bis.
con i motivi aggiunti del 18 dicembre 2015 per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento 09.11.2015, notificato in data 10.11.15, con cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell’Interno ha nuovamente respinto l’istanza di assegnazione temporanea;- nonchè di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale ed in particolare del preavviso di rigetto espresso dallo stesso Dipartimento il 15.10.2015 sull’istanza di assegnazione.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane e di Questura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Luigi Sangiorgi e Giovanni Cassano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito immediatamente con sentenza in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonchè la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti costituite, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità .
La ricorrente – madre non coniugata di un bimbo di età  inferiore ai tre anni – ha impugnato il diniego di assegnazione temporanea ex art. 42 bis d. lgs. 151/2001 presso la Questura di Lecce (con preferenza per il Commissariato di P.S. di Galatina), richiesto al fine di trasferirsi unitamente al predetto minore nel luogo di residenza della sua famiglia di origine.
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento di P.S. – con nota del 5/6/2015, ha negato l’assegnazione, motivando in ordine ad ostative e prevalenti ragioni di servizio.
Stante l’intervenuto annullamento in autotutela del predetto diniego a mezzo dell’atto di ritiro del 30/9/2015, il ricorso principale va dichiarato improcedibile.
Con ricorso per motivi aggiunti, la-OMISSIS- ha impugnato il successivo provvedimento del 9/11/2015 (emesso all’esito del riesame dell’istanza), con cui il Ministero dell’Interno le ha nuovamente negato l’assegnazione temporanea, sul presupposto che difetta l’altro coniuge esercitante attività  lavorativa nella provincia di destinazione (essendo la ricorrente non coniugata) e delle prevalenti contrarie ragioni di servizio.
Tale ricorso è infondato.
La norma invocata da parte ricorrente dispone: “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età  dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività  lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
La disposizione, chiaramente ispirata da esigenze di tutela della genitorialità  nei primi anni di vita dei figli, subordina la concessione del beneficio alla sussistenza di tre condizioni:
1. che il richiedente, dipendente di un’amministrazione pubblica, sia genitore di un figlio di età  non superiore a tre anni;
2. che l’altro genitore risieda in altra provincia o regione e quivi eserciti la propria attività  lavorativa;
3. che nella sede richiesta via sia un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e che vi sia l’assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, con la precisazione che l’eventuale dissenso deve essere motivato.
Nulla quaestio, sulla applicabilità  dell’istituto al personale appartenente alle FF.AA. (sul punto giova richiamare Cons.St., sez. VI, 17 maggio 2013, n.2730, secondo cui “ritenuto che, alla luce della chiarezza ed univocità  del richiamato disposto normativo e tenuto conto della relativa sedes materiae, appare condivisibile la tesi, propugnata nell’appellata sentenza, che l’istituto del trasferimento temporaneo previsto dall’art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sia ormai, secondo regola generale, applicabile a tutto il personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”).
Altrettanto pacifico è che “la posizione del dipendente pubblico, il quale ne richieda la concessione, non può qualificarsi come un diritto soggettivo, ma costituisce un interesse legittimo, nel senso che all’Amministrazione spetta valutarne la richiesta alla luce delle esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio. Trattandosi di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, ogni eventuale limitazione o restrizione nella relativa applicazione dovrebbe comunque essere espressamente dettata e congruamente motivata” (così, Consiglio di Stato, sez. 4, sent. 14/5/15 n. 2426).
Alla stregua delle predette coordinate ermeneutiche, l’atto gravato resiste alla censura relativa al difetto di motivazione in relazione alle esigenze di servizio, contenendo adeguate specificazioni circa la carenza di organico registrata nella Questura di Bari, che sconsiglia l’allontanamento di ulteriori unità , soprattutto alle luce delle emergenze (più o meno croniche: flussi migratori, criminalità  organizzata, ecc.) che la città  si torva a fronteggiare.
L’infondatezza di tale doglianza esonera il Collegio dalla delibazione del motivo di ricorso basato sul vizio di motivazione inerente la ratio di tutela della norma invocata (che pure, astrattamente, si presterebbe ad approfondite valutazioni sotto il profilo della coerenza con valori costituzionali tutelati). Ed invero, “nel caso di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità  di ragioni (ciascuna delle quali di per sè idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento), è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perchè il provvedimento nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate (in tal senso: Consiglio di stato, sez. VI, sent. 12/2/14 n. 688, Cons. Stato, VI, 5 marzo 2013, n. 1323; id., VI, 28 settembre 2012, n. 5152; id., VI, 11 giugno 2012, n. 3401).
La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
dichiara improcedibile il ricorso principale e infondato quello per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità  di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità  del minore, dei soggetti esercenti la patria potestà  o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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