1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza –  Decreto di condanna – Equa riparazione – Ammissibilità  2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Condanna alle spese di lite in favore del  difensore distrattario – Ammissibilità   

 
1. Il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 legge 24 marzo 2001, n. 89 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità  del giudizio di ottemperanza.
2. Il giudizio di ottemperanza deve ritenersi ammissibile per l’esecuzione della parte della pronuncia contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio anche quando esse siano liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa; per effetto di tale statuizione, infatti, si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di ottemperanza, che non può che tendere, anche nei suoi riguardi, a far conseguire tutta l’utilità  scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’Amministrazione con un comportamento omissivo.
 

N. 00134/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00529/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 529 del 2015, proposto da Cerio Ennio e De Pascale Nicola, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ennio Cerio e Nicola De Pascale, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’ottemperanza
del decreto emesso in data 27.9.2011 nel procedimento iscritto al n. 168/11 r.g. della Corte di Appello di Bari – 1^ Sez. Civ. e depositato in data 9.1.2012;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 per le parti i difensori avv.ti Carla Saltarelli, su delega dell’avv. Ennio Cerio, e Lucrezia Principio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti avv.ti Ennio Cerio e Nicola De Pascale agivano per l’esecuzione, nella parte di proprio interesse, del decreto in epigrafe indicato (emesso in data 27.9.2011 dalla Corte di Appello di Bari nel procedimento iscritto al n. 168/2011 R.G. e depositato in data 9.1.2012), con cui la Corte d’Appello di Bari – Sezione Prima Civile condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di € 3.600,00 ai sensi dell’art. 3 legge 24 marzo 2001, n. 89 in favore di Ciocca Carmine (rappresentata e difesa in detto giudizio dal Cerio e dal De Pascale).
Il decreto in esame disponeva in favore degli odierni ricorrenti, nella qualità  di difensori dichiaratisi anticipatari, la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della metà  delle spese del giudizio, metà  quantificata nella somma di € 900,00 (con compensazione delle restanti spese).
Esponevano i deducenti di aver provveduto alla notificazione in forma esecutiva del menzionato decreto; che, ciononostante, il Ministero dell’Economia e delle Finanze non versava le somme dovute.
Il Cerio ed il De Pascale, perciò, adivano questo Tribunale per la condanna del Ministero intimato al pagamento della somma indicata, chiedendo altresì per il caso di inottemperanza la nomina di commissario ad acta e la condanna della Amministrazione alla corresponsione della somma di denaro di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm.
Si costituiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze, resistendo al gravame.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2016 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato e debba essere accolto nei limiti di seguito esposti.
In primis, va rilevato che l’azione risulta correttamente proposta dopo il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1 decreto legge n. 669/1996 convertito nella legge n. 30/1997.
Dagli atti di causa si evince che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha corrisposto agli istanti la somma di cui al decreto emesso in data 27.9.2011 dalla Corte di Appello di Bari nel procedimento iscritto al n. 168/2011 R.G. e ritualmente notificato in copia esecutiva in data 12-19.7.2012.
In atti è presente inoltre il certificato del 14.1.2016 che attesta l’omessa proposizione del ricorso per cassazione avverso il citato decreto della Corte di Appello di Bari.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità  del giudizio di ottemperanza (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318; Cons. Stato, Sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9342).
Infine, Cons. Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2010, n. 7441 ha chiarito che “Il giudizio di ottemperanza deve ritenersi ammissibile non solo per l’esecuzione della parte della pronuncia contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, ma anche quando esse siano liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa; per effetto di tale statuizione, infatti, si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di ottemperanza, che non può che tendere, anche nei suoi riguardi, a far conseguire tutta l’utilità  scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’Amministrazione con un comportamento omissivo.”.
Ne consegue che gli avv.ti Ennio Cerio e Nicola De Pascale, in qualità  di difensori anticipatari della parte vittoriosa, sono legittimati ad adire il giudice amministrativo per l’ottemperanza della parte della pronuncia contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
La domanda degli interessati può, pertanto, essere accolta in relazione alle somme liquidate nel decreto per anticipazione.
In conclusione, il Collegio ritiene provato l’inadempimento di parte convenuta e per l’effetto ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere, in esecuzione del suddetto decreto emesso in data 27.9.2011 dalla Corte di Appello di Bari nel procedimento iscritto al n. 168/2011 R.G. e depositato in data 9.1.2012, al pagamento delle somme meglio precisate in dispositivo in favore dei difensori anticipatari, con assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per l’adempimento.
L’Amministrazione va altresì condannata alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle spese sostenute per il rilascio di copie esecutive (€ 21,24) e per notifica (€ 7,70) in conformità  a quanto affermato da Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1645.
Per il caso di persistente inadempienza del Ministero convenuto, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà , ad istanza di parte, all’integrale esecuzione del menzionato decreto in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell’Amministrazione intimata.
Quanto alla ulteriore domanda di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo, con la quale si chiede che sia fissata, a carico del più volte menzionato Ministero, una somma dovuta per il ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., il Collegio ritiene non vi siano in concreto i presupposti di legge per l’accoglimento della medesima, alla luce dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014 (cfr. in particolare, il punto 6.5.1.). In proposito, deve tenersi adeguato conto, in relazione al caso di specie, della natura dell’adempimento esecutivo richiesto all’Amministrazione, involgente uno specifico conteggio delle spettanze dovute al ricorrente, e ciò sia ai fini del computo preciso delle somme dovute, quanto ai fini della quantificazione degli accessori in termini di interessi legali.
Vanno, infine, poste a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo, tenendo conto, nella loro quantificazione, della minima attività  processuale svolta, della assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, della serialità  e del valore del contenzioso.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, disattesa ogni altra istanza, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare esatta esecuzione al decreto emesso in data 27.9.2011 dalla Corte di Appello di Bari nel procedimento iscritto al n. 168/2011 R.G. e depositato in data 9.1.2012, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, provvedendo al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 900,00, oltre accessori dovuti per legge e ulteriori somme indicate in motivazione per spese sostenute per il rilascio di copie esecutive (€ 21,24) e per notifica (€ 7,70).
Nomina, quale commissario ad acta, il Direttore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine, provvederà , ad istanza di parte, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata, all’integrale esecuzione del richiamato decreto in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 300,00, oltre accessori come per legge, somma da distarsi in favore dell’avv. Cerio Ennio dichiaratosi anticipatario della stessa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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